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La Giustizia minorile

Nel documento Assemblea Generale Milano, 22 gennaio 2022 (pagine 157-163)

Totale nazionale

ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2020_30/06/2021

IV. La Giustizia minorile

1. Settore civile

L’attività del Tribunale per i Minorenni (TM) di Milano riferibile al settore civile movimenta, tra pendenti e sopravvenuti, più di 7.000 procedimenti all’anno.

Indice rivelatore e significativo, il core business in termini di impegno della competenza civile del TM, unitamente alle procedure di adottabilità, sono le procedure ex artt. 330 e 333 cc. Dai dati emerge una costante sopravvenienza negli ultimi due anni di circa 1.800 procedimenti.

I procedimenti sulla responsabilità genitoriale iscritti nell’anno giudiziario 2020-2021 rappresentano ormai il 33% (1.811 su 5.401) degli interventi che il TM è chiamato ad effettuare nel settore civile della volontaria giurisdizione, con l’obiettivo di supportare i genitori nel recupero delle risorse di cui attualmente sono carenti e di consentire ai figli di sperimentare realtà sociali, ambientali e relazionali diverse, indirizzandoli verso un percorso di crescita e di responsabilizzazione personale, rimuovendo i fattori che possono incidere negativamente, in senso antisociale, sulla loro crescita.

La complessità di simili procedimenti è testimoniata in maniera evidente dalla loro durata media, che ammonta a circa 1000 giorni e che si spera di riuscire a ridurre con il recente incremento della pianta organica dei magistrati (gravemente sottodimensionata).

Significativa è l’entità dei provvedimenti provvisori, che nell’ultimo anno sono stati 2.224, in costante aumento rispetto all’anno precedente (2.022) e soprattutto di gran lunga più numerosi rispetto all’anno giudiziario 2018/2019, anteriore all’emergenza pandemica (1.863). Tale tipologia di provvedimenti attesta la necessità di risposta immediata a situazioni che impongono un intervento urgente, oltre che la necessità di adeguare gli interventi alle variazioni che si verificano nel corso dei procedimenti, così condizionando significativamente l’ordinato svolgimento delle attività dell’Ufficio.

Si conferma poi il rilievo di aperture, in misura sempre molto significativa, di procedimenti che concernono abusi e violenze fisiche o sessuali nei confronti di bambini, su denunce che, fatte proprie dalla Procura minorile, provengono da enti operanti sul territorio, dalla scuola, dai P.M.

ordinari in applicazione della legge sulla violenza sessuale e, in numero minore, dai familiari delle stesse vittime.

In applicazione della normativa sulla violenza sessuale, sulla pedofilia e sul “codice rosso”, le Procure del distretto trasmettono immediatamente al giudice minorile la comunicazione dell’avvio del procedimento per abuso sui minori. Si sottolinea che, in proposito, nel febbraio 2020, proprio per migliorare ogni raccordo, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Tribunale di Milano e con le relative Procure, minorile e ordinaria, per la realizzazione di buone pratiche nell’ambito del contrasto alla violenza domestica.

Il Tribunale per i minorenni si fa carico con particolare impegno di ricercare ed assicurare alle vittime quanto può aiutarle per superare il trauma subito, non sempre oggetto di adeguato e tempestivo intervento da parte dai servizi tenuti a provvedervi.

Risultano ancora in aumento i procedimenti relativi ai rapporti familiari nell’ambito delle famiglie multietniche e straniere, in particolare extracomunitarie, che richiedono ai giudici un impegno

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non indifferente, da un lato, per il necessario continuo aggiornamento sotto il profilo culturale e antropologico; dall’altro, per il doveroso approfondimento degli aspetti tecnico giuridici relativi a vicende anche molto complicate per gli intrecci delle normative nazionali e internazionali e per i collegamenti con convenzioni internazionali pluri o bilaterali, nonché conseguenti all’applicazione del Regolamento Comunitario n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea in materia di responsabilità genitoriale ed esecuzione dei provvedimenti.

Significativo è il notevole incremento dei casi in materia di sottrazione internazionale dei minori, in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980, ratificata con L. 64/1994.

È stato consistente anche l’incremento delle procedure ex art. 31 Testo Unico sull’Immigrazione volte alla temporanea regolarizzazione, previo espletamento degli accertamenti di Polizia e del Servizio Sociale, della presenza in Italia dei nuclei familiari stranieri stabili ed idonei che hanno figli minori: nell’anno 2018-2019 sono state 1.435, nell’anno 2019-2020 1.231 e nell’ultimo anno 1.195. Il vero problema è che il fenomeno è cresciuto rispetto agli anni precedenti di oltre il 26%

e la capacità di risposta del TM, pur incrementata, non si era finora dimostrata tale da riuscire ad evadere tempestivamente tutte le richieste.

Altro settore che interessa il movimento dei minori sono le procedure di cui agli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 142/2015, volte alla ratifica delle misure di accoglienza adottate nei confronti dei minori non accompagnati che giungono nel nostro Paese; tali procedure hanno richiesto l’intervento del TM negli ultimi anni in circa 500 casi, ma, dal mese di luglio in poi, stanno facendo registrare un preoccupante aumento, tale da mettere a serio rischio la capacità di adeguata accoglienza da parte dei territori del distretto. Basta pensare che circa 500 sono stati i minori non accompagnati che solo a Milano hanno richiesto l’intervento dei servizi sociali, nei pochi mesi da giugno a novembre 2021.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2017, il TM è diventato l’autorità giudiziaria competente anche per l’apertura e la gestione delle tutele in favore dei minori non accompagnati, che in precedenza spettava ai giudici tutelari.

L’art. 11 della legge n. 47 del 2017 ha previsto l’istituzione presso i Tribunali minorili di elenchi di tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini – selezionati ed adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza – disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero.

Attualmente fanno parte dell’elenco 318 tutori, la maggior parte dei quali attengono al territorio milanese, mentre resta completamente scoperto quello pavese e quello del lodigiano che offre pochissime disponibilità.

Quanto ai procedimenti di adozione, nell’arco degli ultimi dieci anni si è passati da 1.159 domande di adozioni internazionali (nel 2006) alle 273 presentate nell’anno giudiziario 2020/21. Alla progressiva e costante riduzione si è pertanto aggiunta un’ulteriore flessione, presumibilmente collegata all’emergenza sanitaria, alla lunghezza dell’iter burocratico e ai costi elevati che caratterizzano tali procedure.

Nonostante il crollo nelle domande di idoneità all’adozione internazionale a livello nazionale, Milano si colloca comunque al primo posto rispetto alle altre città italiane, seguita da Roma e Torino.

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Ma la riduzione delle disponibilità è ancora più significativa se si guarda anche al dato delle rinunce intervenute successivamente alla presentazione della domanda, rinunce che, in questo ultimo anno, sono state ben 64.

Per le domande di disponibilità all’adozione nazionale si è passati negli ultimi dieci anni da 1.607 a 635. Il dato evidenzia il profondo impatto del peggioramento delle condizioni sociali ed economiche negli anni della recente crisi, che ha inciso anche sulla scelta della genitorialità biologica con una contrazione del numero delle nascite.

A seguito di ricorso da parte della Procura minorile di Milano, nel 2020/21 il TM di Milano ha aperto 137 procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di minori che si trovano in stato di abbandono in quanto privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. Tale dato risulta leggermente inferiore, negli ultimi due anni contraddistinti dall’emergenza pandemica, rispetto agli anni immediatamente precedenti. Infatti nell’anno 2019/20 i procedimenti avviati dalla Procura sono stati 153, a fronte dei 177 avviati nell’anno 2018/19.

Sulla base dei procedimenti aperti, nell’ultimo anno giudiziario il TM di Milano ha emesso 88 sentenze di dichiarazione dello stato di adottabilità, di cui 62 relative a minori con genitori noti e 33 a minori con genitori ignoti.

Nell’anno 2020/21, si rileva la presenza di 88 minori adottabili, a fronte delle 635 domande di adozione presentate da coppie residenti su tutto il territorio nazionale.

A tale riguardo va però segnalata la difficoltà di realizzazione dell’adozione per i minori affetti da disabilità più o meno gravi, come pure per quelli grandicelli, o abusati, o maltrattati.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi che hanno a oggetto l’eventuale applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza, si osserva che le pendenze al 30 giugno 2021 ammontavano a 1.748, con una sopravvenienza annua che fino a pochi anni fa si attestava sui 600/700 fascicoli, ma che nell’ultimo anno ha raggiunto i 770 procedimenti, chiaro segno del crescente disagio dei giovani, anche in conseguenza della crisi pandemica e delle complessive difficoltà di avvio e completamento di un percorso di autonomia. Molte delle suddette misure riguardano minori già in carico ai servizi territoriali per provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Quanto alla produttività, si può rilevare come la stessa sia sempre rimasta elevata. Nel settore civile è stata pari, nell’ultimo anno, a 6.958 provvedimenti, con un indice di ricambio dell’1,03 %, che, se si considera la vacanza dei posti nel settore e il gran numero di provvedimenti provvisori emessi (2.224), vale a dimostrare il grande impegno del TM nel suo complesso per assicurare la risposta giudiziaria in tale delicato settore.

2. Settore penale

Riguardo ai flussi dei procedimenti penali presso il TM di Milano, si riporta la seguente tabella, che sintetizza i dati dell’attività svolta dall’ufficio nel periodo di riferimento (a.g. 2020/21) confrontandoli con quelli dell’annualità precedente.

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Tab. 56 - Attività svolta dall’ufficio nel periodo di riferimento (2020/21) a confronto con quelli dell’annualità precedente

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Tribunale

I dati evidenziano che nel periodo considerato, pur a fronte di una minore sopravvenienza di procedimenti, vi è stato un incremento delle definizioni rispetto all’anno precedente, da 3.368 a 3.857 e una riduzione delle pendenze finali da 5.180 a 4.423.

In relazione alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, nella sua relazione il Presidente ha ribadito che esse sono state devastanti per i più giovani, dal momento che le misure emesse per il contenimento del contagio hanno comportato effetti di esclusione della cittadinanza dalla socialità e quindi anche, nella specie, dagli interventi di monitoraggio e di sostegno in precedenza assicurati ai minori in difficoltà e ai loro familiari.

In particolare, ha inciso al riguardo la prolungata sospensione (o comunque conversione in forme nuove) delle attività scolastiche durante il lockdown, con la conseguenza di un generalizzato allontanamento di bambini e adolescenti dal luogo principale della loro socializzazione, tanto che in questo periodo i ragazzi - senza scuola, senza sport e senza amici-, se non sostenuti da familiari particolarmente attenti alle loro esigenze, hanno completamente sostituito il “sociale” con il

“social”.

Vi è stata poi una disattenzione da parte delle istituzioni, che hanno rivolto lo sguardo soprattutto alle persone anziane, trascurando che anche i minori rappresentano una fascia ‘debole’ della società e che la salute non è solo salvarsi dal Covid, ma anche salvaguardia dell’equilibrio psichico.

L’attenzione purtroppo è stata richiamata solo quando l’esplosione di rabbia collettiva è emersa in fatti di cronaca improvvisamente visibili, come la maxi rissa del gennaio 2021, che ha visto due gruppi di ragazzi armati di mazze e catene, fronteggiarsi nel Gallaratese e che ha evidenziato i rischi dell’incapacità di instaurare rapporti di socializzazione corretti e della possibilità che la relazione trasmodi nello scontro fisico, quando esce dalle modalità di contatto mantenute nello spazio virtuale del Web.

A quella di gennaio sono seguite infatti altre maxi risse, organizzate via social, in più località del distretto milanese, con risonanza sulle varie piattaforme, che hanno evidenziato come stanno cambiando anche le dinamiche di aggregazione.

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Il bisogno di appartenere a un gruppo in precedenza si esprimeva attraverso riunioni tenute nel quartiere di riferimento sotto un leader, il che consentiva un maggiore controllo da parte delle istituzioni.

Attualmente, le dinamiche adolescenziali di appartenenza si estendono oltre il territorio che si è soliti frequentare: i giovani convergono anche in zone assai lontane da quelle loro proprie, allo scopo di delinquere. I principali elementi di complessità nel campo penale minorile derivano quindi dai problemi posti dalla necessità di intervenire per una normalizzazione di tali fenomeni e, più in generale, per la loro gestione.

Rientrano nell’ambito descritto anche fattispecie quali il cyberbullismo, il cyberstalking, il reveng porn, il sexting, gli hate speech, che vedono il minore nel duplice ruolo di autore e vittima del fenomeno.

Nel periodo della pandemia si è, inoltre, rilevato che i ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile per maltrattamenti contro i familiari nel distretto milanese sono aumentati di oltre il 40%

e la loro età media si è abbassata: la maggior parte ha meno di 15 anni e si tratta quindi di ragazzini che faticano a riconoscere il disvalore delle azioni agite all’interno di un contesto familiare problematico, conflittuale e spesso fortemente ambivalente.

Anche il fenomeno costituito dalla violenza filio-parentale è in progressivo aumento e richiede una presa in carico delle famiglie di adolescenti con problemi di comportamento, anche a causa dei significativi cambiamenti culturali e familiari che portano i giovani ad essere sempre più intolleranti verso l’autorità e gli adulti.

Sembra quindi evidente che non si deve attendere la ‘risposta penale’ (che comunque dovrebbe essere sempre una risposta soprattutto educativa), ma ci si deve muovere quanto prima possibile per individuare con la massima precocità i segnali anticipatori di una condizione di crisi di tal genere.

Tanto più oggi, è sempre più urgente mettere in campo una azione preventiva efficace per intercettare il disagio, accentuato dall’isolamento e dal confinamento imposti dalla pandemia.

Manca invero un piano educativo e sanitario sulla salute mentale, inteso a individuare precocemente i segni di disturbi psichici e comportamentali dei giovani e dei ragazzi, nonostante siano aumentati i gesti di autolesionismo, accentuati dalle sfide online come quelle di Tik Tok, e siano raddoppiati i tentativi di suicidio e anche i suicidi portati a termine.

Per di più i reparti di neuropsichiatria infantile della Lombardia non sono in grado di accogliere neppure i casi più urgenti e non si riesce nemmeno a dare risposta alle esigenze di ragazzi o ragazze che avrebbero necessità di essere accolti in comunità terapeutiche, il cui numero insufficiente pone un’altra emergenza drammatica.

3. Le prospettive della riforma con l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Varie critiche sono rivolte alla riforma introdotta con la legge 26 novembre 2021 n. 206 che riguarda la delega governativa in relazione al processo civile, ma comporta anche effetti per quanto riguarda l’attività penale del Tribunale per i minorenni.

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Premesso che il TM opera, o almeno ha operato finora, nella prospettiva di una governance allargata che non può prescindere da una conoscenza complessiva e multidisciplinare della situazione personale e familiare del minore e della sua storia, il Presidente nella sua relazione si chiede se questa collaborazione e questa completa visione saranno ancora possibili, una volta che la riforma del settore dei minori e della famiglia si dovrà confrontare con una suddivisione delle materie tra sezione distrettuale e sezione circondariale.

E’ infatti prevista la trattazione monocratica di gran parte delle materie (sia minorile, sia familiare) da parte delle sezioni circondariali (n. 165), con possibilità di reclamo avverso la decisione alla sezione distrettuale (n. 29) in composizione collegiale, che si occuperà anche del settore relativo alle adozioni e al penale minorile.

I dubbi derivano dalla prospettazione di alcuni rischi:

- di perdita di unicità tra giurisdizione civile e penale minorile, che trae giustificazione dall’imprescindibile intreccio tra disagio del minore (personale, familiare e sociale) e condotta problematica e/o deviante: scindendo la visione unitaria della delinquenza minorile dalle sue radici che affondano nell’ambiente familiare e sociale, più ampio rispetto al singolo episodio criminoso, da un lato, si priva il processo penale della sua funzione rieducativa, dall’altro, si finisce con il limitare la funzione preventiva dell’intervento civile e/o amministrativo;

- di perdita della multidisciplinarietà dell’organo giudicante: nei procedimenti minorili la valutazione della situazione personale del minore e dei suoi bisogni, nonché delle carenze e delle risorse del nucleo familiare, non può fondarsi soltanto su categorie giuridiche, ma richiede pure l’apporto di altri saperi, che non può essere solo eventuale, attraverso l’episodico ricorso a consulenti esterni il cui contributo è circoscritto al singolo caso ed alla fotografia della situazione in un determinato momento.

Pertanto, posto che per affrontare la complessità delle situazioni familiari e proteggere il minore da situazioni di pregiudizio occorre risolvere questioni costituite da una pluralità di piani da considerare nella loro interdipendenza, si pone il dubbio che il giudice minorile, come delineato nella riforma, essendo privo delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, possa continuare ad essere quella figura dotata di preparazione specializzata non solo giuridica, ma anche culturale adeguata e in grado di decriptare linguaggi diversi, in ciò coadiuvata dai giudici onorari, che svolgono appunto una funzione di raccordo per interpretare le relazioni con l’esterno.

Non si comprende in proposito la scelta legislativa di eliminare tale elemento di raccordo dato dagli esperti, con il rischio di far dipendere le valutazioni riguardanti questioni sociali e psicologiche soltanto dalle relazioni dei servizi.

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Nel documento Assemblea Generale Milano, 22 gennaio 2022 (pagine 157-163)