Totale nazionale
ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2020_30/06/2021
VI. I Giudici di Pace e i Magistrati Onorari
1. Introduzione
Dalle relazioni pervenute dai Tribunali del distretto sull’andamento dell’attività giurisdizionale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, appare emergere una concorde valutazione positiva dei risultati conseguenti al fattivo contributo offerto dalla Magistratura Onoraria. La stessa Corte costituzionale, del resto, nella recente sentenza 9 dicembre 2020 n. 267 ha eloquentemente ed espressamente riconosciuto la totale identità funzionale degli atti dei giudici onorari rispetto a quella dei giudici togati.
Nonostante la risalenza del D. l.gs. n. 116/2017, che, disponendo un assetto organico e compiuto del ruolo e delle funzioni, ha ricondotto la Magistratura onoraria all’unica figura del “giudice onorario di pace”, la stessa sta ancora attraversando una fase transitoria, almeno per quanto riguarda l’ampliamento della competenza dell’Ufficio omonimo.
Ai sensi dell’art. 10 del citato D. l.gs., tale ampliamento era previsto a decorrere dal 31 ottobre 2021, termine che l’art. 8 L. 8/2020 ha successivamente rinviato alla data del 31/10/2025, in considerazione della necessità di garantire una formazione all’attività giurisdizionale contestuale e coerente alla revisione anche della pianta organica del personale amministrativo.
Tra le varie materie che saranno demandate alla competenza dei Giudici di Pace, particolare rilievo assumono le cause relative a beni mobili di valore non superiore a €. 30.000 (ora €. 5.000);
le cause in materia di R.C.A. di valore fino a €. 50.000 (ora €. 20.000); le cause di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater disp. att. cod. civ.; i procedimenti esecutivi relativamente alle espropriazioni mobiliari; il G. di P. potrà infine decidere secondo equità cause di valore fino a €. 2.500.
I giudici onorari di pace si distinguono, attualmente, solo per le funzioni, in giudici che esercitano presso l’Ufficio del Giudice di Pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile – secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali – e in giudici assegnati “all’Ufficio per il processo” (art. 9, comma 4, D. Lgs. n.
116/17). E’ quest’ultima una struttura organizzativa costituita, a norma dell’art. 16-octies del d.l.
18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2012 n. 221), presso il Tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace al quale sono addetti (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 116/17).
Corre l’obbligo di rilevare come proprio a partire dall’anno 2022, in attuazione del PNRR, l’Ufficio per il Processo (UPP) sarà rafforzato dalla presenza dei cd “addetti”, di imminente assunzione, i quali, unitamente ai GOP, andranno a costituire una struttura funzionale centrale e preminente nell’organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, di amplissime dimensioni, allo scopo di garantire l’eliminazione del grave arretrato che grava su tali uffici, con la conseguente accelerazione dei processi necessaria alla ripresa dello sviluppo del Paese, frustrato, come noto, dalla prolungata crisi economica originata nell’anno 2008 e che per le diverse e note ragioni, non è stata ancora superata.
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Il questo contesto, nell’ambito dell’Ufficio per il processo, i giudici onorari sono chiamati a svolgere attività sia giurisdizionali sia di supporto, come indicati dall’art. 10, comma 10, del D.
Lgs. n. 116/17, tra i quali la redazione di minute di provvedimenti; nel giudizio civile e del lavoro possono compiere attività di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati nei commi 11 e 12 del citato art. 10.
Peraltro, nel c.d. periodo transitorio, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell’ufficio per il processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti e anche di un intero ruolo nei casi in cui “per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati” (cfr circolare sulle Tabelle per il triennio 2020/2022), salvo che per le materie di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 116/17.
Nel medesimo periodo transitorio, essi possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 116/17 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30 (cfr al riguardo la Delibera plenaria del C.S.M. del 15 maggio 2019
“Linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 – Modalità operative”).
Questa premessa, in merito alla fase transitoria in atto, appare opportuna per comprendere il permanere di alcune definizioni della magistratura onoraria e delle peculiari modalità di impiego della stessa da parte dei diversi Tribunali del distretto, come emergono dalle specificità descritte nelle rispettive relazioni annuali sull’andamento della giurisdizione.
2. I Giudici di Pace
La competenza per materia dei Giudici di Pace del distretto è tuttora fissata, per il settore civile, dall’art. 7 c.p.c. (posto che l’ampliamento delle competenze previsto dal D. Lgs. n. 116/2017 avrà decorrenza dal 31 ottobre 2025) e, per il settore penale, dall’art. 4 L. n. 274/2000 e successive modificazioni; l’organico complessivo è fissato in 279 unità, di cui tuttavia solo 79 sono effettivamente in servizio. Si riporta di seguito la tabella nella quale si evidenzia, per ciascun ufficio del Giudice di Pace del distretto, l’organico previsto e quello effettivo. Detta tabella – in assenza di diverse indicazioni complete e aggiornate – è stata redatta sulla base dei dati presenti nel sito dell’Ufficio della Corte d’appello di Milano, in parte corretti con le segnalazioni contenute in alcune delle relazioni pervenute dai Tribunali del Distretto.
166 Tab. 60 - Organico attuale Giudici di Pace del Distretto
SEDE UFFICIO ORGANICO EFFETTIVI
BUSTO ARSIZIO 13 8
COMO 12 4
LECCO 7 3
LODI 8 5
MILANO 180 40
MONZA 32 12
PAVIA –Voghera – Vigevano – Abbiategrasso 8 3
SONDRIO 3 3
VARESE – Luino 13 2
I numeri danno chiaramente conto delle gravi carenze di organico dell’Ufficio del Giudice di Pace, che, riferite a tutto il distretto, superano complessivamente il 70%.
Le relazioni pervenute rappresentano la molteplice consistenza e la diversa incidenza delle criticità connesse alla rilevata carenza di organico, anche con riferimento a quello del personale amministrativo. Tale criticità è emersa in tutta la sua gravità in occasione della pandemia da Covid-19, allorché si è dovuto far fronte al funzionamento, sia pur ridotto, dell’Ufficio. Si segnala comunque che al termine della fase acuta emergenziale vi è stata piena ripresa dell’attività giurisdizionale, come emerge dai dati statistici riportati infra.
La procedura di modifica delle piante organiche del personale di magistratura per gli uffici giudicanti e requirenti di primo e secondo grado è arrivata a conclusione il 15 settembre 2020, ma non è intervenuta sulle piante organiche relative ai giudici di pace. Resta, dunque, auspicabile che si proceda con assoluta urgenza a una copertura anche a quelle riguardanti detti uffici, con riferimento sia ai giudici di pace, sia al personale amministrativo.
Tale copertura è necessaria per coordinare le previsioni organizzative riguardanti la magistratura togata e quella onoraria, offrendo un’adeguata e coerente risposta ad esigenze, non più differibili, soprattutto alla luce dell’imminente ingresso e funzionamento degli addetti all’Ufficio del processo nei Tribunali.
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3. Andamento della giurisdizione
La consistenza degli affari contenziosi e il loro andamento presso l’Ufficio del Giudice di Pace vengono rappresentati sinteticamente, sia per il settore civile, sia per il penale, nei seguenti grafici, elaborati sulla base dei dati pervenuti.