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La Corte di Appello: casi significativi

II. La Giustizia civile

4. La Corte di Appello: casi significativi

Sembra opportuna, a questo punto, una sintetica rassegna dei settori e delle cause di maggiore rilevanza trattate dalle Sezioni della Corte nel periodo di riferimento.

4.1 Prima sezione civile

Di particolare rilievo sono risultate le numerose cause di diritto societario, le svariate cause aventi ad oggetto le impugnative di lodi arbitrali e quelle afferenti il contenzioso bancario, materia che insiste in misura rilevante sulla prima sezione civile della Corte e che presenta non poche criticità, sia in considerazione dei numerosi interventi normativi e regolamentari succedutisi nel corso degli ultimi anni (o meglio, degli ultimi dieci/venti anni), sia in ragione della oscillante giurisprudenza di legittimità. In proposito, un più significativo intervento nomofilattico della Suprema Corte sarebbe davvero auspicabile. Da segnalare anche il settore finanziario, che pure ha visto concludersi controversie di non lieve momento.

Sembra, dunque, opportuno ricordare alcuni dei casi che particolarmente hanno impegnato i magistrati della Sezione nell’anno giudiziario 2020/2021 e che sono stati definiti con le sentenze di seguito indicate:

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- n. 2784/20, con la quale si è confermata la sentenza di primo grado che aveva sostenuto la corretta operatività del calcolo di interessi anatocistici sul conto corrente, in esito all’avvenuto adeguamento dell’istituto bancario ex art. 7 delibera CICR 9/2/00. Posizione assunta ritenendo – in motivato dissenso rispetto al dictum della Cassazione (sentenza n. 9140/20 e successive) e valorizzando il percorso argomentativo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n.

341/07 e con ordinanza n. 254/08 – che l’ipotesi di “nuove condizioni contrattuali comportanti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” possa ricorrere soltanto con riferimento a quelle concretamente in uso tra le parti e non già a quelle che avrebbero trovato applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità;

- n. 891/21, in tema di risoluzione di contratto di franchising, chiesta da ciascuna parte per l’asserito inadempimento della controparte. La pronuncia si è occupata, in particolare, della rilevanza dell’attività concorrenziale attuata dall’affiliante nel caso di assenza del patto di esclusiva,

risolvendo la questione in base al principio di esecuzione di buona fede e alla necessità che i singoli affiliati, che appartengono alla stessa rete commerciale e svolgono la medesima attività nella stessa area, siano posti dall’affiliante in grado di svolgere l’attività alle stesse condizioni, quanto a servizi, merci e prezzi; diversamente, l’affiliante provocherebbe una distorsione nella concorrenza tra i diversi affiliati;

- n. 1326/2021, con la quale la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che, nel contesto di un contratto di concessione per la fornitura e la vendita di veicoli, aveva accertato la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da parte della casa automobilistica, ritenendo congruo e non abusivo il termine di 12 mesi di preavviso previsto contrattualmente in un ambito di generale contrazione delle vendite del settore automotive; la sentenza impugnata è stata invece riformata in punto condanna del concessionario al pagamento di una penale per la mancata cancellazione del marchio della casa automobilistica su di un numero estremamente esiguo di fatture e unicamente riferibili ad operazioni di aftermarket, come tali ritenute inidonee a trarre in inganno i consumatori sulla persistenza di una relazione commerciale tra la casa automobilistica e il concessionario;

- n. 2729/2021, emessa nel giudizio concernente l’impugnazione di due lodi (parziale e definitivo) emessi nel procedimento arbitrale International Court of Arbitration, avviato per inadempimenti e danni nella realizzazione d’impianti (forno) per il Riscaldamento di Gas di Processo; giudizio di particolare rilievo per la complessità e il numero delle questioni trattate, il valore della controversia, la particolare poderosità dei lodi, concernendo l’impugnazione tutti i motivi di cui all’art. 829 c.p.c. ivi compresi quelli relativi alla contrarietà all’ordine pubblico.

4.2 Sezione Specializzata in materia di Impresa

Tra le cause di maggiore rilevanza trattate dalla Sezione specializzata vengono in considerazione, innanzitutto, quelle riconducibili al settore antitrust.

Nel periodo di riferimento tale comparto ha presentato, per lo più, controversie in tema di telecomunicazioni, concessioni/tasse aeroportuali, rapporti bancari e servizi informativi offerti su dati formati e detenuti da soggetti in regime di monopolio. Controversie in numero via via

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crescente, specie dopo l’entrata in vigore (3.2.2017) del D. Lgs. n. 3/2017, attuativo della Direttiva n. 104/2014/UE, che reca norme sulle azioni risarcitorie per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea e che, come già sopra riferito, ha notevolmente modificato la competenza territoriale. Tale situazione, in Corte ancora relativamente ‘tranquilla’, quanto a specifiche domande in materia antitrust, pare destinata a cessare ben presto, considerata la prevedibile, progressiva definizione, da parte del Tribunale, di numerose nuove cause iscritte in primo grado. Basti pensare che dai 29 nuovi procedimenti antitrust iscritti a ruolo in primo grado, ossia presso il Tribunale di Milano, nel corso dell’anno giudiziario 2017/18, si è giunti nell’anno successivo (2018/19) a 106 nuove iscrizioni, nell’a.g.

2019/20 a 206 e in quello in esame a 274, dei quali ben 243 riguardano la nullità delle fideiussioni bancarie. E la complessiva pendenza, presso il Tribunale, di tali procedimenti, già più che triplicata al 30.6.2019 (195 procedimenti, rispetto ai 60 del 30.6.2018), è poi giunta a quota 373 (30.6.2020) e ora a 529 (30.6.2021).

Particolare rilevanza presenta anche il settore della proprietà industriale e intellettuale, che riguarda, in special modo, le controversie relative alla validità e alla contraffazione di brevetti e di marchi, alla concorrenza sleale, al design, alle opere e ai contenuti protetti dal diritto d’autore.

Il settore commerciale e societario concerne, per lo più, le controversie relative alla cessione delle partecipazioni e alla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Controversie che, in gran parte promosse dagli organi fallimentari o dagli investitori, si presentano normalmente caratterizzate da un elevato grado di complessità.

Infine, anche per la Sezione Impresa sembra opportuno e significativo ricordare alcuni dei casi che particolarmente hanno impegnato i magistrati della sezione nell’anno giudiziario 2020/2021.

 In tema di brevetti e segreti, si possono segnalare le seguenti sentenze:

- n. 1785/21, in tema di operatività della clausola Bolar e applicabilità della stessa ai terzi produttori di principi attivi. In applicazione dell’art. 68, I comma, lett. b) c.p.i. (Bolar clause, principio di matrice statunitense, sfociato nell’intervento normativo volto a liberalizzare le sperimentazioni necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, AIC), la Corte ha valorizzato la finalità delle sperimentazioni necessarie a introdurre farmaci generici sul mercato in tempi relativamente rapidi. Ha, quindi, ritenuto che la clausola Bolar non possa applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, ossia a coloro che svolgono un’attività di sperimentazione e produzione non finalizzata ex ante all’ottenimento di un’AIC, bensì a ottenere il prodotto/principio attivo oggetto della privativa e a offrirlo in vendita ad altri, anche tramite inserimento del prodotto nel proprio sito internet; in questi casi, la produzione/offerta del prodotto è obiettivamente slegata dalla finalità di ottenere un’AIC e il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso è la remunerazione di un’autonoma attività di studio e produzione, offerta e pubblicizzazione. I genericisti privi delle necessarie attrezzature tecnologiche e competenze possono, quindi, rivolgersi a terzi produttori del principio attivo per richiedere attività di produzione e di consegna da ritenersi legittime soltanto in quanto funzionali all’ottenimento di un’AIC. L’attività del terzo produttore non può neppure comprendere una vera e propria attività di marketing (che si porrebbe in evidente contrasto con le finalità di sperimentazione e registrazione tipiche dell’eccezione consentita dalla disposizione

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legislativa), compiuta con l’inserimento del prodotto nel sito internet e destinata a catturare l’attenzione dei possibili clienti genericisti. Tale interpretazione mira, dunque, a realizzare un compromesso tra la libertà di iniziativa economica in un settore particolarmente significativo per la collettività mondiale e la necessaria tutela del titolare della privativa;

- n. 2731/2021, emessa in giudizio concernente violazione di segreti industriali e il reverse engineering, di elevato valore e implicante anche questioni processuali circa i rapporti tra accesso alla prova e carattere riservato delle informazioni;

 In tema di diritto d’autore e di concorrenza sleale:

- n. 2481/2021. A seguito di rinvio dalla Cassazione (che ha riconosciuto la violazione del diritto di autore in relazione al design degli interni dei punti vendita delle parti), la Corte ha verificato la sussistenza dell’ulteriore illecito di cui all’art. 2598, n. 3 c.c., in relazione alle condotte di concorrenza parassitaria poste in essere da una azienda attiva nel settore della cosmetica e ha liquidato i danni in favore dell’azienda concorrente lesa, applicando, quanto al lucro cessante, il criterio del c.d. prezzo del consenso di cui all’art. 158, comma II, Legge Autore, corretto al rialzo in ragione del rapporto di concorrenza tra le parti e ulteriormente aumentato in relazione al numero dei punti vendita realizzati in violazione della privativa;

In tema di diritto antitrust:

- n. 1880/21, ordinanza emessa in causa RG 2102/20, con la quale si afferma che, in materia di risarcimento del danno per violazioni antitrust, il principio dell'onere della prova viene calibrato rispetto alla necessità di rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio. Secondo la Corte, detta giurisprudenza mantiene fermo l’onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. - norma alla quale va ricondotta anche la domanda per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali (trattavasi di azione risarcitoria c.d. follow on avviata nei confronti di uno dei primari operatori di telecomunicazioni nazionali da società attiva nella fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico sul territorio nazionale, azione basata su fatti oggetto di accertamento definitivo da parte dell’AGCM) - presuppone sia l'allegazione e la prova, da parte del soggetto che si assume danneggiato, di una concreta condotta (quantomeno sorretta dall’elemento psicologico colposo, ascrivibile al danneggiante), sia la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità, alla condotta illecita. Ritenendo insussistenti tali presupposti, la Corte ha dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348 bis e ss c.p.c.

- n. 1919/21, che tratta del risarcimento del danno lamentato da società in relazione all’abuso di posizione dominante attuato da primario operatore del settore delle comunicazioni telefoniche. La Corte si è occupata in particolare: a) della questione della “Corretta individuazione del potenziale abuso”, risolvendola con il rilievo che “sulla base delle valutazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), la condotta discriminatoria (e quindi abusiva per l’effetto distorsivo della concorrenza che determina) si concretizza tutte le volte in cui l’operatore, che detiene una posizione dominante nel mercato “a monte” (cioè nel mercato che offre un bene o un servizio intermedio, ma indispensabile

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per la fornitura del bene o del servizio al consumatore finale) e sia anche operativo nel mercato “a valle” (cioè nel mercato in cui viene offerto il bene o il servizio a un consumatore finale) in concorrenza con altri operatori, offra il prodotto in questo mercato al consumatore finale ad un prezzo tale da non consentire agli operatori concorrenti di proporre offerte analoghe, se non a costo di una rilevante compressione dei propri margini di guadagno (o addirittura a costo di una perdita), a causa dell’entità del prezzo richiesto per la fornitura del servizio o del bene intermedio dall’operatore dominante nel mercato “a monte” agli operatori concorrenti nel mercato “a valle”; b) della questione della “Determinazione del danno per il caso di condotta anticoncorrenziale cd. interno – esterno”, così risolvendola: “La Corte ritiene che il danno provocato ai soggetti che operano nel mercato “a valle” dalla condotta anticoncorrenziale del soggetto dominante nel mercato

“a monte”, come sopra delineata, debba essere determinato individuando quali sarebbero stati gli eventuali maggiori profitti che, presumibilmente ma ragionevolmente, il soggetto, operante nel mercato “a valle” avrebbe potuto conseguire, nel caso in cui il soggetto dominante nel mercato “a monte” non avesse tenuto la condotta anticoncorrenziale accertata”;

- n. 2979/2021, emessa, a seguito di due rinvii dalla suprema Corte, nel procedimento in materia antitrust per fornitura di servizi informativi (cd di monitoraggio circa la consistenza delle persone fisiche e giuridiche) offerti su dati (in particolare, il dato “soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno”) formati e detenuti dalla Agenzia del Territorio, in regime di monopolio, nella tenuta dei pubblici registri immobiliari; attitudine anticoncorrenziale di tale attività offerta anche dall’Agenzia del Territorio e l’illecito di abuso di posizione dominante; problematiche relative ai poteri del giudice sul piano delle allegazioni e della prova, ai poteri del CTU e alle tematiche relative al risarcimento del danno.

 In materia societaria:

- n. 1325/21, con la quale la Corte, affermata la responsabilità di Sindaci per aver consentito la prosecuzione della gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche tali da giustificare la continuità aziendale, ha confermato la sentenza di primo grado anche quanto al criterio di determinazione del danno risarcibile, quantificato non in via presuntiva, bensì con metodologia concreta, sulla scorta delle perdite accumulate nel periodo di indebita prosecuzione dell’attività (per come risultanti dalle iscrizioni in bilancio), epurate dai costi non direttamente riferiti al periodo di continuata attività ed ulteriormente abbattuto per i costi che sarebbero stati comunque da sostenere durante la liquidazione.

4.3 Seconda sezione civile

Nell’ampio ambito di competenza per materia della Sezione Seconda civile sono comprese le cause aventi ad oggetto la responsabilità professionale. In seno a questa, si sono nell’anno trascorso presentati casi di peculiare interesse in tema di responsabilità medica. In particolare, nella causa n. RG 1056/2020 si è trattato il caso di una responsabilità medica per una distonia cervicale, conseguente all’uso di farmaci antipsicotici, che si era cronicizzata. Si è ritenuto sussistente il nesso causale tra somministrazione e danno, ma, atteso che la terapia era corretta, e che il problema era insorto soltanto perché non era stata tempestivamente sospesa al primo

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insorgere dei sintomi, si è assolta la ASL che l’aveva prescritta, confermando la condanna della struttura riabilitativa presso la quale il paziente aveva continuato la terapia. Nella causa n.

2461/2020 R.G. si è affrontato, invece, il tema di una responsabilità medica per danni conseguenti ad un lifting facciale; in questo caso, si è ritenuta sussistente la responsabilità extracontrattuale del medico, posto che con quest’ultimo non risultava intrattenuto alcun rapporto di natura contrattuale.

Si sottolinea, poi, come la Sezione abbia rilevato che, in tema di ctu medico-legale, secondo l’art.

15 della legge 24 del 2017, sia obbligatorio conferire l’incarico ad un collegio di periti, obbligo la cui violazione potrebbe comportare la nullità della stessa consulenza e non sempre rispettato dal giudice di prime cure. Tale inosservanza potrebbe in futuro comportare importanti ricadute sulla tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza appellata.

4.4 Terza sezione civile

La Sezione Terza civile, competente, tra l’altro, in materia di somministrazioni e ripetizioni di indebito, ha recentemente risolto la dibattuta questione relativa all’imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica a favore dei comuni prevista dall’art. 6 comma 11 lett.

C) del D.L. n. 511/1988, che comporta un rincaro nelle bollette a carico dell’utente (e per la quale la Corte europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per contrasto con la Dir. CEE 2008/118/CE), nel senso: della insussistenza del litisconsorzio necessario con l’Ente impositore (secondo Cass. n. 14200/2019), senza, quindi, necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio ove questi non sia parte in giudizio; della possibilità per il giudice di immediatamente disapplicare la norma, riconoscendo l’indebito, secondo l’orientamento del Tribunale di Milano; del non riconoscimento della debenza dell’I.V.A.

sull’indebito versato (secondo Cass. n. 25741/2021); sulla decorrenza del termine di riferimento per la restituzione dalla domanda giudiziale, stante la buona fede della somministrante, come da orientamento del Tribunale di Milano; sull’applicazione degli interessi secondo Cass. n.

28409/2018, poiché l’obbligo restitutorio ha comunque origine in una fonte contrattuale.

Altra questione di rilievo è stata affrontata recentemente dalla Sezione Terza civile, in veste di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.), a proposito della ricorrente e dibattuta problematica della facoltà, conferita alle regioni con legge dello Stato, art. 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 79/99, come modificato dal D.L. 135/2018 convertito in legge 12/2019, di imporre, a quanti eserciscono un impianto per la produzione di energia idroelettrica, un obbligo di cessione gratuita a favore delle regioni di una certa quantità di energia prodotta a partire dall’entrata in vigore della legge regionale (art. 31, L.R.23/19). In proposito, è stata accolta l’eccezione sollevata dalla Regione Lombardia sul difetto di giurisdizione del Giudice adìto, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto, essendo richiesta in giudizio la disapplicazione di un atto amministrativo regionale, ossia la deliberazione della giunta regionale n. XI /3347/20, che spiega un’efficacia “diretta” sulla materia del contendere, disciplinando e rendendo esigibile,

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appunto l’obbligo di cessione gratuita di energia, si realizza un contrasto con l’art. 4 della legge abolitiva del contenzioso, che riconosce al G.O. il potere di disapplicazione solo come conseguenza della conoscenza “indiretta” su di un atto amministrativo.

4.5 Quarta sezione civile

La Sezione Quarta civile della Corte tratta, tra le numerose materie di competenza, gli appelli in materia di procedure concorsuali, che presentano problematiche sempre rilevanti, sia per la quantità, sia per la qualità dei fallimenti, in quanto le questioni che emergono presentano spesso caratteri di novità, anche relativamente alla “vecchia” disciplina ancora in vigore, quale conseguenza di una realtà fattuale in continuo divenire che non sempre trova puntuale e perfetta corrispondenza nella fattispecie normativa, regolamentata per lo più a grandi linee.

Si segnala a tal proposito un’interessante recente decisione (RG n. 1157/2021) -che non consta di precedenti giurisprudenziali- con la quale il collegio giudicante ha ritenuto che una cd “società veicolo”, cessionaria di un credito trasferito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art.

127, u. c. L.F. fosse legittimata a partecipare alla votazione per l’approvazione del concordato fallimentare, in quanto assimilabile ad un “istituto finanziario”.

Si segnala, inoltre, che, rispetto all’anno 2020, da ritenersi scarsamente significativo a causa dell’emergenza Covid 19 che ha determinato la sospensione dei termini processuali e delle udienze, nonché l’espressa improcedibilità delle istanze di fallimento (prevista dalla legge D.L. n.

23/2020 per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020), l’anno 2021 ha presentato un flusso in entrata e in uscita solo leggermente superiore a quello dell’anno precedente (in entrata: 106/2021 - 98/2020; in uscita: 91/2021 - 87/2020).

Relativamente al 2021, si conferma il fatto che gli affari, nella maggior parte dei casi, riguardano:

a) i reclami ex art. 18 L.F., finalizzati alla revoca delle sentenze di fallimento, che frequentemente, secondo il disposto dell’art. 180, u. c. L.F., assorbono la questione preliminare del rigetto da parte del Tribunale del concordato preventivo (91); b) i gravami ex art. 22 L.F., contro i provvedimenti che respingono l’stanza di fallimento (7); c) altro (8).

4.6 Sezione Lavoro

Tra le tematiche più rilevanti trattate dalla Sezione lavoro della Corte nel corso dell’a.g.

2020/2021, devono segnalarsi:

- la riduzione delle controversie in materia di licenziamento, con applicazione sia della tutela reintegratoria, sia di quella risarcitoria, a seguito del c.d. blocco dei licenziamenti per motivi non disciplinari di cui al D.L. 18/20, con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e successivamente prorogato sino al luglio 2021 e all’ottobre 2021, per alcuni settori;

- l’enorme aumento delle controversie in materia di retribuzione, declinate sotto vari profili. In particolare: quelle relative all’impugnazione delle clausole della contrattazione collettiva che stabiliscono i valori minimi del salario per contrarietà al principio costituzionale della sufficienza e adeguatezza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.. Si tratta di una variazione sul tema

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dell’indigenza, declinato dal punto di vista di chi è occupato regolarmente e stabilmente, ma valuta che la retribuzione percepita, pur se corrispondente ai minimi tabellari di alcuni c.c.n.l. – in particolare nel settore dei Servizi Fiduciari – sia inferiore ai livelli di sufficienza del reddito, quali risultano dalle indicazioni dell’ISTAT sulla soglia di povertà; in tali casi che il giudice viene investito della funzione di autorità salariale cui è richiesto di determinare la “giusta” retribuzione, utilizzando il criterio costituzionale dell’art. 36 Cost., ovvero una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Da ricordare anche le cause seriali dei dipendenti di Trenitalia S.p.A., e società collegate, e di Trenord s.r.l., in punto di calcolo della retribuzione spettante in periodo di ferie e in punto

dell’indigenza, declinato dal punto di vista di chi è occupato regolarmente e stabilmente, ma valuta che la retribuzione percepita, pur se corrispondente ai minimi tabellari di alcuni c.c.n.l. – in particolare nel settore dei Servizi Fiduciari – sia inferiore ai livelli di sufficienza del reddito, quali risultano dalle indicazioni dell’ISTAT sulla soglia di povertà; in tali casi che il giudice viene investito della funzione di autorità salariale cui è richiesto di determinare la “giusta” retribuzione, utilizzando il criterio costituzionale dell’art. 36 Cost., ovvero una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Da ricordare anche le cause seriali dei dipendenti di Trenitalia S.p.A., e società collegate, e di Trenord s.r.l., in punto di calcolo della retribuzione spettante in periodo di ferie e in punto