Totale nazionale
ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2020_30/06/2021
A) SETTORE CIVILE
B.1) GIUDICE DI PACE MILANO (PENALE)
5. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello
Come noto, i Giudici Ausiliari di Corte di Appello (G.A.) costituiscono una figura di magistrato onorario istituita con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Da ultimo, l’impiego dei GG.AA. nei collegi di appello è stato fatto oggetto di una nota decisione della Corte Costituzione (sent. n. 41/2021), che ha dichiarato incostituzionali, per violazione dell’art. 106, c. 2, Cost. (a tenore del quale il giudice onorario, può essere solo monocratico), le disposizioni degli artt. da 62 a 72 del D. L. 21/06/2013 istitutive del G.A., essendo la necessaria collegialità del Giudice dell’appello incompatibile con la loro funzione esclusivamente monocratica.
La sentenza, pur dichiarando l’illegittimità della nomina ab origine, ne fa salvi gli effetti fino a quando, “con pronuncia additiva, il legislatore inserirà nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale esso stesso è chiamato a intervenire”.
Tale decisione, invero, ha già prodotto effetti negativi nella nostra Corte, in quanto diversi giudici ausiliari hanno presentato le proprie dimissioni: così i due giudici ausiliari della sezione, che hanno rassegnato le dimissioni a far tempo dal 1 gennaio 2022, e un terzo che si è già dimesso dalla sezione III.
La sentenza, peraltro, si inserisce in un sistema che ancora oggi non ha trovato un’adeguata e organica disciplina, tale da regolare in modo compiuto e stabile la Magistratura onoraria.
Per quanto riguarda la Corte d’Appello di Milano, al 31.12.2021, su una pianta organica di 34, sono stati effettivamente in servizio 23 giudici ausiliari, di cui 4 alla sez. II civile; 3 alla sez. III civile; 2 alla sez. IV civile; 4 alla sez. V civile; 10 alla sez. Lavoro.
L’apporto del loro lavoro è stato rilevante e significativo perché ha consentito di incrementare lo smaltimento del contenzioso ordinario, di assicurare la celebrazione delle udienze (di norma due al mese per ciascun G.A) anche in assenza temporanea del consigliere togato o in caso di vacanza di organico. L’anno in corso, invero, ha evidenziato notevoli criticità nella presenza effettiva dei magistrati togati, a causa del pensionamento di diversi di essi (Presidenti e consiglieri), così da rendere difficoltoso il regolare funzionamento delle sezioni e dei collegi previsti a calendario. La disponibilità alla presenza in udienza dei giudici ausiliari ha consentito di superare tali difficoltà organizzative.
Come emerge dalle relazioni dei Presidenti di sezione della Corte, essi sono stati impiegati prevalentemente nelle cause appartenenti a ruoli di consiglieri o trasferiti ad altro ufficio o
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collocati a riposo per raggiunti limiti di età, nelle cause di iscrizione risalente e fissate per precisazione di conclusioni, con difficoltà medio/bassa, in procedimenti trattati con rito ordinario e sempre nel rispetto dei limiti relativi alle materie ad essi precluse; nelle cause di protezione internazionale, ormai esaurite, stante l’abolizione del grado di appello; nelle procedure della cd legge “Pinto”, in materia di indennizzo per eccessiva durata dei processi.
Nella sezione lavoro, un particolare e positivo contributo allo smaltimento dell’arretrato e all’aggiornamento del ruolo è stato dato proprio dai giudici ausiliari, assegnati alla sezione in numero elevato (10), ma corrispondente alle necessità di quel momento. Per il loro impiego più proficuo è stato adottato un modulo organizzativo innovativo, che prevede la loro partecipazione a settimane alterne a un quarto collegio, presieduto da consiglieri togati, con un numero gestibile di fascicoli, tale da consentire un rapido deposito e l’agevole raggiungimento, da parte degli ausiliari, del numero standard di sentenze annuali (90).
Occorre poi sottolineare l’importanza che nel periodo Covid-19 ha avuto l’introduzione della trattazione cartolare e della videoconferenza per le camere di consiglio. Tali strumenti, alternativi all’udienza in presenza, hanno consentito, in particolare ai giudici ausiliari provenienti da distretti anche lontani, di superare le difficoltà di movimento e risparmiare i tempi e gli oneri del viaggio, consentendo comunque il rigoroso rispetto del calendario delle camere di consiglio (in precedenza necessariamente differite ad altra data).
Ciò ha prodotto esiti senz’altro positivi, quali il rispetto delle date stabilite per la decisione, la possibilità di fissare camere di consiglio straordinarie senza particolari difficoltà e, in genere, di prendere rapidamente contatti con il collegio, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti per la redazione della sentenza e ciò anche considerando che il processo telematico civile permette ai componenti del collegio anche la visione a distanza di tutti gli atti di causa.
Per la sua innegabile efficacia, v’è dunque da auspicare che, quanto meno per le camere di consiglio, il sistema della videoconferenza sia codificato e reso strumento permanente e alternativo a quello della presenza fisica.
6. La proposta di modifica della riforma introdotta con il d. lgs. n. 116/2017
E’ ormai improcrastinabile porre mano alla riforma della magistratura onoraria. La commissione istituita dal Ministro della Giustizia in data 23.4.2021 ha concluso i lavori in data 21.7.2021 consegnando un articolato di legge ed una relazione illustrativa.
La complessità del testo postula un’analisi attenta, scevra da pregiudizi e operata sulla base delle realistiche possibilità di adeguamento dello status di una magistratura onoraria da troppo tempo consegnata ad un destino di proroghe e dilazione di intervento. L’esigenza di una netta differenziazione tra i futuri magistrati onorari e quelli già in servizio ha costituito il criterio dirimente di tutte le scelte operate nell’elaborato finale, che ha anche tenuto conto, nella differenziazione dei compensi attribuibili ai neo magistrati onorari ed a quelli già in servizio, della necessità di attribuire a questi ultimi (ed in particolare alla cd. “magistratura vicaria”) una sorta di
“ristoro” per un pregresso trattamento indennitario inadeguato all’attività svolta.
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La data del 16 agosto 2021, prevista dagli artt. 31.1 e 32.1 come quella di entrata in vigore di larga parte del d.lgs. menzionato, è stata prorogata, ma appare necessario affrontare il prima possibile la questione che presenta una criticità accentuata dalla ‘messa in mora’ della Commissione UE: la
“questione onoraria” è di grande rilievo anche per raggiungere i target di performance previsti dal PNRR.
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