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L’apertura al futuro della Carta costituzionale tramite il sindacato di legittimità

L’equità generazionale nella Costituzione italiana

3. Il carattere rigido della Carta costituzionale: un limite al futuro?

3.3. L’apertura al futuro della Carta costituzionale tramite il sindacato di legittimità

Riflettendo sul Codice civile francese del 1804, definito una vera e propria

«“masse de granit”45 posta nel cuore della società», autorevole dottrina racconta che Napoleone, quando venne a sapere che il Codice iniziava ad essere studiato nelle Università, esclamò «mon Code est perdu!»46. L’Imperatore, infatti, sapeva bene che quella “massa granitica”, consegnata nelle mani degli interpreti, avrebbe acquisito una inevitabile elasticità.

Per evidenti ragioni di carattere teorico-giuridico, la riflessione sulla Costituzione non può farsi coincidere con quella su una fonte primaria.

Ciononostante, però, non può che sottolinearsi come la funzione dell’interprete, e quindi dell’interpretazione, sia sempre quella di far rinascere un testo e aprirlo al futuro47. Ciò non può che valere anche per la Carta costituzionale, in quanto se è vero che la stessa, in funzione della sua rigidità, è emanata all’insegna di una pretesa di durata (e quindi nella prospettiva di fondare l’ordinamento giuridico per un periodo di tempo indefinito) la sua interpretazione è necessaria proprio a garantire che le evoluzioni socio-culturali che si presentano nel corso del tempo possano godere di una corrispondenza anche sul piano giuridico48.

Quanto appena osservato è stato ampiamente dimostrato, nel corso della storia repubblicana, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Le principali evoluzioni che hanno riguardato la Costituzione, infatti, sono una conseguenza proprio dell’interpretazione datane negli anni dalla Corte. E ciò sembra eliminare ogni dubbio relativamente alla configurazione della rigidità costituzionale quale “limite” al futuro,

di legge il compito di dare attuazione a quella che è una norma programmatica. Ciò riconduce la riflessione, infatti, a quanto già osservato in merito alla configurazione della Carta come programma da realizzare, la cui attuazione non può circoscriversi al momento della sua emanazione ma necessita, appunto, di una costante opera di aggiornamento. Questo compito spetta ai futuri legislatori così come alle generazioni che li eleggeranno, i quali, sulla scorta di quelle riserve, saranno continuamente chiamati ad adottare decisioni idonee a riempire quelli spazi che i costituenti hanno consapevolmente riservato al circuito della democrazia rappresentativa.

45 Cit. L.MADELIN, Histoire du Consulat et de l’Empire, Vol. IV: Le Consulat, Parigi, 1939, 181.

46 Cit. S.RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 51.

47 E ciò non vale solo in ambito giuridico. Sul punto, si veda M.BRUNELLO-G.ZAGBRELSKY, Interpretare. Dialogo tra un musicista e un giurista, Bologna, 2016. Leggendo il testo, tornano alla mente le parole pronunciate dal Maestro Ezio Bosso durante un’intervista televisiva. Al giornalista che gli domandava con quale musicista gli sarebbe piaciuto suonare, il Maestro ha risposto che lui ha suonato con tutti gli autori di cui ha riproposto le opere, poiché leggere uno spartito musicale dona alla composizione una nuova vita e instaura un dialogo perenne tra l’interprete e l’autore dell’opera.

48 Cfr. C.MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit.

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se si pensa che è proprio nella funzione di garanzia fornita dall’organo che dovrebbe assicurare la rigidità della Carta che si manifesta l’elasticità della stessa. Si ricordi, infatti, come il carattere della rigidità sia individuato dalla manualistica quale risultante della combinazione di due elementi, ovvero la previsione di un procedimento di revisione aggravato e la presenza di un sindacato di legittimità accentrato. Ebbene, un ulteriore elemento di dinamicità della Carta sembra corrispondere proprio a quest’ultimo.

Questa elasticità della Costituzione, tuttavia, non è una conseguenza diretta dell’opera interpretativa della Corte. O meglio, quest’ultima è da intendersi come lo strumento tramite cui “accedere” al testo costituzionale e “attivare” una elasticità già presente (perché volutamente “installata”) al suo interno. È in questa prospettiva che è stata sottolineata «una indubbia virtù della Carta costituzionale italiana»49, ovvero il suo essere «aperta»50 e «a virtualità multiple»51, e cioè un testo naturalmente «aperto a plurimi svolgimenti» e «vocato al moto»52. È in ciò che si registra la straordinaria lungimiranza del Costituente, lì dove ha previsto che i principi e i diritti sanciti nella Carta non avrebbero dovuto frenare l’inevitabile progresso della società, bensì accompagnarlo. Questo significa che l’elasticità del testo costituzionale, pur permettendone l’evoluzione, al tempo stesso ne evita lo “strappo”, in quanto, essendo prevista già dall’origine la necessità di un “aggiornamento” dei significati della Carta in funzione dell’“avanzare” della società (e quindi della cultura, dei costumi, della tecnologia, ecc.), l’interpretazione evolutiva del disposto costituzionale è comunque funzionale a conservarne la rigidità53.

Ecco, allora, perché non è da considerarsi un paradosso il fatto che l’evoluzione della Carta sia affidata, principalmente, all’organo deputato a garantirne la tenuta. L’interpretazione evolutiva si muove sempre nel perimetro tracciato dal Costituente e la Corte verifica che l’“innovazione” nella lettura del testo non tradisca mai quei principi e valori che, sostenendo l’architettura costituzionale, sono da

49 Cfr. M.P.IADICICCO, Settant’ani di rigidità costituzionale. Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, in Rivista del Gruppo di Pisa, atti del convegno “Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale”, 2018, 30.

50 S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, p.

409.

51 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, Milano, 2016, 357.

52 Cfr. M.P.IADICICCO, Settant’ani di rigidità costituzionale. Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, cit., 30.

53 Cfr. G.DI COSIMO, Art. 139, cit., 1212.

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considerarsi universali, in quanto ogni società democratica, in ogni epoca, non potrà che fondarsi sugli stessi e domandarne il rispetto.

Quanto osservato in linea di principio, naturalmente, può essere confermato anche osservando alcune delle manifestazioni più significative delle evoluzioni che la Carta ha vissuto in seguito all’interpretazione della Consulta. Sul punto, giova precisare come, in questo senso, la Corte non abbia agito sempre allo stesso modo, potendosi intercettare i profili di un’interpretazione evolutiva in diverse “modalità”

perseguite dal giudice delle leggi.

Tra queste, quella più evidente coincide con i casi in cui la Corte si sia espressa tramite pronunce di illegittimità costituzionale54, talvolta addirittura ribaltando quanto deciso in pronunce precedenti, finendo essa stessa per evidenziare un’evoluzione interpretativa legata a un cambiamento del contesto sociale55. In altre occasioni, invece, la Consulta, pur non pronunciandosi direttamente su specifiche questioni, ha comunque fornito al legislatore le basi per una evoluzione dell’ordinamento giuridico che andasse di pari passo con il progresso manifestato dalla società. Ciò è avvenuto, per esempio, con riguardo all’interpretazione dell’art. 29 Cost. e, in particolare, all’espressione «società naturale fondata sul matrimonio» ivi contenuta56.

54 In generale, cfr. L.CASSETTI-A.S.BRUNO, I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore.

Le tradizioni europee e l’esperienza latino-americana, Torino, 2019; L.CASSETTI, Il diritto di “vivere con dignità” nella giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti umani, in Federalismi.it, 23, 2010.

55 È quanto avvenuto, per esempio, con la sentenza n. 126 del 1968, che – in chiaro disaccordo con la sentenza n. 64 del 1961 – ha dichiarato l’incostituzionalità di quella previsione del Codice penale del 1930 che puniva il solo adulterio femminile. In quell’occasione, i giudici hanno sottolineato proprio come, nonostante i parametri costituzionali fossero rimasti invariati, la mutata

«realtà sociale» e la «nuova» coscienza collettiva richiedessero di superare quelle norme che sedimentavano i profili di una connotazione essenzialmente patriarcale del tessuto sociale.

56 Come è noto, la problematica ha riguardato la possibilità di riconoscere forme di tutela alle c.d. “coppie di fatto” e alle unioni tra persone dello stesso sesso. In merito alla prima questione, nel 1996 i Giudici affermavano che la pur rilevata «trasformazione della coscienza e dei costumi sociali (…) non autorizza (…) la perdita dei contorni caratteristici delle due figure», ovvero del rapporto matrimoniale e delle convivenze di fatto, ciò non escludendo, comunque, che «un rapporto consolidato, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2)» (237/1986). Per quanto riguarda l’altra questione, sotto alcuni profili ancora più controversa, delle coppie same-sex, si ricorda invece la sentenza n. 138 del 2010, in cui la Corte si è espressa per la inammissibilità e la infondatezza delle norme del codice civile in materia di matrimonio nella parte in cui non ammettono una loro estensione alle persone omosessuali.

Questa sentenza, tuttavia, che sembra esprimere un orientamento rigido della Consulta sulla materia in oggetto, ha in realtà fornito delle coordinate importanti al legislatore. In quell’occasione, infatti, la Corte ha «negato la praticabilità di un proprio intervento manipolatorio (additivo), ritenendo necessario l’intervento del legislatore ai fini della predisposizione di una disciplina di carattere generale sui diritti e doveri dei componenti della coppia omosessuale» (Iadicicco p. 13). I Giudici, tra l’altro, non si sono limitati a sollecitare una risposta legislativa alla problematica, ma hanno anche affermato che i concetti di “famiglia” e “matrimonio” «sono dotati della duttilità propria dei principi

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Una terza “modalità” tramite cui la Corte ha accompagnato l’evoluzione dell’ordinamento su temi socialmente sensibili, sembra porsi a metà strada tra quelle già menzionate. Il principale esempio è costituito dalla nota ordinanza “Cappato”, tramite cui i Giudici delle Leggi sembrano aver inaugurato quella che può considerarsi una nuova tecnica decisoria annoverabile tra quelle a disposizione della Corte57. La Consulta ha sostanzialmente sollecitato il dibattito in sede parlamentare, specificando che, se entro un determinato periodo di tempo il legislatore non fosse intervenuto adottando una norma risolutiva della problematica all’esame della Corte, quest’ultima sarebbe intervenuta dichiarando l’illegittimità della disciplina vigente58.

4. La rigidità costituzionale come «scudo» della democrazia: proteggere dal

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