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La Corte costituzionale e la custodia dei «diritti di domani»

la tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale

8. La Corte costituzionale e la custodia dei «diritti di domani»

Quanto appena affermato proietta la riflessione verso l’ultimo aspetto su cui si è richiamata l’attenzione in queste note conclusive, e cioè, individuato il responsabile delle generazioni future e lo schema cui ricondurre tale responsabilità, chi detenga gli strumenti per accertare quest’ultima e renderla, in questo senso, giustiziabile. È evidente, infatti, come solo al Giudice costituzionale sia affidato un potere tale da poter verificare la non compatibilità delle scelte legislative con il principio di equità generazionale e, in questo senso, annullarle. E non potrebbe essere altrimenti, se la tutela del futuro è destinata a coincidere con una mera scelta politica, ovvero è affidata alla discrezionalità (e, in un certo senso, alla sensibilità) del rappresentante.

È in questa prospettiva che la Corte costituzionale, soprattutto negli ultimi anni, ha fornito elementi significativi a ritenere che il principio di solidarietà vada interpretato tenendo conto anche di chi ancora non esiste. Tale considerazione, in realtà, si pone al termine di un percorso evolutivo che ha visto protagonista la giurisprudenza della Consulta, la quale, se fino ad un certo momento ha fatto ricorso ai «diritti di domani» quale mero argomento ad adiuvandum76, sembra ormai trattare l’equità generazionale alla stregua di un vero e proprio principio77.

Più nello specifico, questa evoluzione ha avuto luogo all’interno di un dialogo tra il legislatore e la Corte costituzionale che si è andato sviluppando sulla base di due autonome tendenze, per quanto comune ne sia il risultato78. Da un lato si registra la portata, in alcuni casi simbiotica, di tale dialogo lì dove la Corte ha conferito copertura costituzionale alle decisioni assunte dal legislatore proprio sulla base dell’individuazione di una cura del futuro, essendo quest’ultima già riscontrabile, quindi, nei testi normativi sottoposti al suo giudizio79; dall’altro lato, invece, il Giudice delle leggi ha più volte ritenuto illegittime scelte normative che, a suo avviso, si ponevano in contrasto con l’esigenza di tutelare le generazioni future80. È proprio nelle trame di questa seconda tendenza che la Corte ha nel tempo delineato i

76 In tal senso, v. G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Osservatorio AIC, 3, 2018, 644.

77 Come già sottolineato in precedenza, la Corte ha espressamente affermato, nella sentenza n. 18 del 2019, che i termini solidarietà, equità e mutualità possano essere utilizzati alla stregua di sinonimi.

78 Sul punto, si consenta di nuovo un rinvio a G.PALOMBINO, La tutela delle generazioni future, 260 ss.

79 In questo senso, cfr. la sentenza n. 1002 del 1988, n. 3 del “considerato in diritto”, la sentenza n. 259 del 1996 e la sentenza n. 419 del 1996.

80 In questo senso, cfr. la sentenza n. 88 del 2014 e la sentenza n. 49 del 2018.

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presupposti della “costruzione” del principio in parola, la cui esplicitazione sembra rinvenirsi, in particolare, nella sentenza n. 18 del 201981.

In questa prospettiva (nonché a dimostrazione dell’evoluzione che coinvolge la materia) è significativo rilevare che, richiamando l’equità generazionale quale oggetto di un principio82, la Corte assuma la stessa come vero e proprio parametro di legittimità costituzionale83 sulla base del quale poter valutare la parzialità del legislatore a favore del presente in termini di responsabilità qualora la stessa si dimostri idonea a ledere gli interessi e i diritti di chi “verrà dopo”. In altre parole, benché autorevole dottrina abbia auspicato che il legislatore sia in grado di qualificarsi quale «uomo del futuro»84, l’esperienza repubblicana ha invece fatto emergere come la “cura”

dell’avvenire sia in realtà sempre più affidata proprio al giudice ed in particolar modo a quello di legittimità costituzionale che nel tempo ha dimostrato come, soprattutto in sede di interpretazione evolutiva della Carta85, la tutela dei diritti si apra al futuro e lo anticipi86.

E allora, dinanzi ad una possibile parzialità del processo democratico a favore del presente, i «diritti di domani»87, appartenendo a “generazioni silenziose” che, in quanto tali, non hanno la facoltà di far valere le proprie istanze all’interno dei

81 La Consulta ha ritenuto che l’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia da considerarsi illegittimo nella misura in cui, ammettendo una dilazione temporale del deficit degli enti in stato di predissesto fino ad un massimo di trent’anni, finisca col confliggere con «elementari principi di equità intergenerazionale», dove si specifica che il termine equità è utilizzato quale sinonimo di solidarietà e mutualità. Sul punto, si consenta un rinvio a G. PALOMBINO, La solidarietà generazionale alla luce della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, in De Iustitia, 2, 2019, 205 ss..

82 Per uno studio circa la tenuta del modello costituzionale italiano di fronte ai diritti delle generazioni future, cfr. P. MAZZINA, Quali strumenti per tutelare le generazioni future?, in R. BIFULCO – A.

D’ALOIA (a cura di), Un diritto, cit., pp. 361-375.

83 A. SPADARO, Dalla Costituzione, cit., pp. 43 ss..

84 T.MARTINES, Prime, cit., p. 810.

85 Cfr. M. L. BALAGUER CALLEJÓN, Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico, Madrid, 1997; cfr. anche, J. F. SÁNCHEZ BARRILAO, Las funciones no jurisdiccionales de los jueces en garantía de derechos, Madrid, 2002.

86 Si pensi, per esempio, all’ordinanza n. 207 del 2018, con cui la Corte costituzionale, rinviando la decisione alla pubblica udienza del successivo 24 settembre 2019, ha sollecitato un intervento del legislatore in materia di fine vita. In seguito, in mancanza di un intervento normativo in questo senso, è stata pronunciata la sentenza n. 242 del 2019. Sul punto, v. P.BILANCIA, Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita, in federalismi.it, 5/2019. Si rilevi, d’altronde, come esempi di questa funzione di “anticipazione” emergano anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si rinvia, per esempio, a Cass., sez. I, civ., 4 ottobre 2007, n. 21748, relativa alla nota vicenda di Eluana Englaro. Sul punto, v. F.M. PALOMBINO, La rilevanza della Convenzione di Oviedo secondo il giudice italiano, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2011, p. 4811. Su questi temi, cfr. F. G.

PIZZETTI, Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008.

87 Cit. C.PINELLI, Diritti costituzionali condizionati, cit., 551.

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tradizionali procedimenti decisionali88, non possono che essere affidati alla “custodia”

degli organi di garanzia. Proprio il concetto di “custodia”89, invero, sembra rendere efficacemente l’idea che qui vuole offrirsi, e cioè quella della conservazione di un patrimonio comune a beneficio di una comunità che non è cronologicamente definita90. È il «diritto ad avere diritti»91, pertanto, a essere tramandato alle generazioni future, ovvero coloro che, pur non esistendo “ancora”, esisteranno, futuri titolari di diritti che, un giorno, dovranno pur poter essere esercitati.

88 In dottrina, è stato anche sottolineato come le generazioni future, escluse dai tradizionali processi democratici, possano considerarsi quali componenti di una minoranza. In questo senso, la suggestione prende spunto dalla relazione introduttiva pronunciata da A.D’ALOIA in occasione del XXXIV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea, Università degli Studi di Bergamo, 15-16 novembre 2019.

89 La suggestione discende dalla lettura di C. SCHMITT, Il custode della Costituzione, ed. it. a cura di A. Caracciolo, Milano, 1981.

90 Cfr. G.ZAGREBELSKY, Nel nome dei figli. Se il diritto ha il dovere di pensare al futuro, in La Repubblica, 2 dicembre 2011.

91 «Il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa», cit. H. ARENDT, The origins of totalitarianism, trad. it. di A.

GUADAGNIN, Le origini del totalitarismo, Milano, Comunità, 1996, 413.

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Conclusioni

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