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La sostenibilità del processo democratico e la patologia del presentismo Alla luce di quanto affermato e in virtù della funzione del principio di equità

la tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale

6. La sostenibilità del processo democratico e la patologia del presentismo Alla luce di quanto affermato e in virtù della funzione del principio di equità

generazionale a disegnare le trame di una convivenza (anche) “atemporale”, alcuni riflettono sulla possibilità di attribuire il carattere della sostenibilità allo stesso sistema democratico. Se si accetta l’idea per cui, sulla base delle considerazioni appena offerte, i rappresentanti politici siano da considerarsi gravati da una responsabilità che si rivolge anche ai tempi avvenire, sembra allora possibile affermare che l’intero circuito democratico debba agire nella consapevolezza che chi “verrà dopo” non è estraneo, né tanto meno escluso, all’interesse generale che gli organi decisionali sono chiamati a rappresentare52.

Da questa considerazione, però, discende, inevitabilmente, un quesito, e cioè se, nella realtà delle dinamiche che caratterizzano il processo democratico, il legislatore effettivamente operi nella consapevolezza di essere gravato da una responsabilità che si rivolge anche ai tempi avvenire. Se da un punto di vista giuridico, infatti, la

50 È interessante ricordare come il sostantivo “rappresentanza” derivi etimologicamente dal termine latino “repraesentatio” ossia “il rendere presente un soggetto assente”. Cfr. D. NOCILLA, Situazione, cit., pp. 87 ss.; sul punto si rinvia, anche per la bibliografia ivi contenuta, ad A.PAPA, La rappresentanza, cit., p. 4.

51 Cfr. F. CIARAMELLI-F. G. MENGA, Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica, Napoli, 2017; Cfr. F. G. MENGA, Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Roma, 2016.

52 In generale, cfr. M.CARTABIA-A.SIMONCINI (a cura di), La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo, Bologna, Il Mulino, 2010. Sul punto, si consenta un rinvio anche a G. PALOMBINO, La configuración jurídica del principio de equidad generacional: ¿hacia una democracia sostenible?, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 33, 2020.

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responsabilità del rappresentante nei confronti delle generazioni future, pur non essendo testualmente prevista, può essere teleologicamente collocata nelle disposizioni costituzionali dedicate alla rappresentanza, da un punto di vista, per così dire, politico, la questione sembra poter prendere una direzione alternativa.

E ciò dipende dal fatto che, se si accetta l’idea in base alla quale la tutela delle generazioni future corrisponda al dovere del rappresentante di tener conto (anche) di chi ancora non esiste al momento di adottare una decisione, la cura dei tempi avvenire e la tutela di coloro che li vivranno non equivale ad altro che ad una mera scelta politica. Quest’ultima, però, non sempre coincide con la strada intrapresa dal rappresentante nel compimento del suo mandato. Ciò è la conseguenza di un paradosso che, secondo alcuni, contraddistingue il sistema democratico ed è riconducibile al concetto di «presentismo», termine con il quale si vuole evidenziare come la democrazia si caratterizzi per una inevitabile “parzialità” a favore del presente53, e ciò per due principali ordini di ragioni: la naturale tendenza dell’essere umano a preferire il godimento di un beneficio immediato; la condizione dei rappresentanti, i quali tendono a circoscrivere la loro azione sulla base delle istanze espresse dai propri elettori, e ciò soprattutto avuto riguardo alla temporaneità del mandato e, nella maggior parte dei casi, alle auspicate chances di rielezione54.

Quella che viene definita una “patologia”, però, va comunque ricondotta all’alveo della ragionevolezza. Che il rappresentante politico rivolga la sua

“preoccupazione” principalmente a ciò che è frutto della contingenza non è da intendersi a priori come un “difetto” dell’agire politico; l’“adiacenza” del decisore pubblico al momento storico di cui è espressione è in un certo senso prevista, nonché richiesta, dalla Costituzione e si traduce nei principi della sovranità popolare e,

53 «Democracy is partial toward the present. Most citizens tend to discount the future, and to the extent that the democratic process responds to their demands, the laws it produces tend to neglect future generations. The democratic process itself amplifies this natural human tendency.

These characteristics of democracy lead to what I call its presentism—a bias in the laws in favor of present over future generations», cit. D. F. THOMPSON, Representing future generations: political presentism and democratic trusteeship, in Critical review of international and political philosophy, 2010, 17.

54 La riflessione che qui si propone è frutto anche di suggestioni che derivano dall’analisi del concetto politico della «dittatura della maggioranza» così come teorizzata da Alexis de Tocqueville nel suo La democrazia in America. Così come l’A. configura il suddetto concetto quale patologia del sistema democratico, negli stessi termini, per quanto qui rileva, viene a configurarsi la nozione di

“presentismo”. Come sostiene l’A., «è nell’essenza stessa dei governi democratici che il dominio della maggioranza sia assoluto; poiché, fuori della maggioranza, nelle democrazie, non vi è nulla che resista», cit. A.DE TOCQUEVILLE, La démocratie en Amérique, in Alexis de Tocqueville-Oeuvres Complètes, tomo I, vol. 1, Parigi, 1961, 257-270, trad. it. di N.MATTEUCCI (a cura di), Alexis de Tocqueville-Scritti politici, Troina, Città aperta, 1973. Sul tema, cfr. anche F.PALOMBINO, La teoria politica di Alexis De Tocqueville, Napoli, 1996.

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specularmente, dell’alternanza al potere, nonché nei tempi di scadenza (e quindi rispettiva rinnovazione) del mandato elettivo55. Al contrario, l’approccio presentista del rappresentante si tramuta in responsabilità nel momento in cui è ipotizzabile che la “programmazione” di un beneficio a vantaggio del presente sia idonea a determinare uno svantaggio “forte” in capo alle generazioni future, ovvero a comprometterne in maniera irreversibile le opportunità di crescita (debito pubblico) o la generale “qualità” delle condizioni di vita (salvaguardia dell’ambiente).

E proprio sulla scorta dei due ambiti normativi appena richiamati, è possibile riflettere su come l’approccio presentista del legislatore, caratterizzandosi per elementi di natura politica e non strettamente giuridica, vada individuato e analizzato in termini relativi, e cioè sulla base di più elementi. Per esempio, per quanto riguarda le decisioni di spesa e la conseguente produzione di debito pubblico, è stato affermato come il rispetto del principio di sostenibilità vada qui rintracciato tenendo conto non tanto del costo della scelta del decisore politico, bensì dell’oggetto, ovvero della finalità, della stessa56. E allora, l’aumento del deficit volto ad incrementare il livello di tutela di un diritto, pur trasferendone il costo nell’avvenire, genera un beneficio di cui godranno anche le generazioni future; ciò vale, inoltre, anche nell’ambito di un contesto emergenziale, laddove la tutela di chi già esiste, soprattutto se rivolta a diritti fondamentali come quello alla salute, sembra essere funzionale (e in un certo senso

“preliminare”) a quella di chi ancora non esiste57.

Al contrario, la storia degli ultimi anni dimostra come scelte dichiaratamente dirette a dare vita ad una cura del futuro, rintraccino la loro origine in un approccio sostanzialmente “presentista”. Le norme adottate dall’ordinamento interno in materia di salvaguardia dell’ambiente, infatti, corrispondono all’esigenza, di natura latamente politica, di conformare il proprio modello di sfruttamento delle risorse a criteri di derivazione internazionale e sovranazionale. Senza considerare che la più recente tendenza del decisore politico a dare sfogo, anche sul piano “comunicativo”, alla preoccupazione in materia ambientale, goda di una significativa adiacenza all’attuale contesto di riferimento: da un lato, ci si riferisce al dato in base al quale l’opinione pubblica abbia ormai maturato una maggiore consapevolezza sui rischi determinati da

55 In generale, cfr. N. URBINATI, Costituzione italiana: articolo 1, Roma, Carocci, 2017.

56 Si rinvia, in particolare, al discorso pronunciato da M.DRAGHI in occasione del Meeting di Rimini del 2020, durante il quale l’ex presidente della BCE ha illustrato la differenza tra il c.d.

“debito buono” e il c.d. “debito cattivo”. Sul punto, v. D.DI VICO, Draghi e la distinzione tra debito

«buono e cattivo»: un messaggio al governo, in Il Corriere della Sera, consultato il 14 marzo 2021.

57 Sul punto, si rinvia al capitolo IV.

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una scarsa salute dell’ambiente e dell’ecosistema58; dall’altro lato, si riflette anche su come il decisore politico, alla luce di danni forse irreversibili causati all’ambiente, abbia realizzato come la sostenibilità non corrisponda più, solamente, ad un’esigenza

“etica”, ma anche ad una necessaria strategia politica, nel senso che il modello economico-produttivo promosso fino ad ora non si presenti più, appunto, sostenibile e, di conseguenza, neppure vantaggioso59.

Si badi bene, quanto osservato vuole solo dimostrare come non sia sempre agevole intercettare i profili di un approccio “presentista” del decisore pubblico, o quantomeno in che prospettiva valutarlo, anche lì, paradossalmente, dove gli strumenti adottati sono intrinsecamente rivolti ad una cura dei tempi avvenire. Ciò si traduce nella ulteriore difficoltà di comprendere quando una scelta sia assunta senza tenere conto delle generazioni future e, nei termini già illustrati, si delineino i profili del trasferimento di un danno in capo alle stesse. È sulla base di queste criticità che risulta necessario affrontare l’ultima questione che compone la riflessione circa la configurabilità, sul piano costituzionalistico, della tutela delle generazioni future; e cioè, da un lato, se tale tutela sia riconducibile all’interno di un autonomo schema di responsabilità e, dall’altro lato, chi sia abilitato ad accertarla e detenga gli strumenti per farla valere sul piano giuridico.

58 È noto, infatti, come, pur essendo sempre esistiti movimenti e organizzazioni non governative impegnate nella promozione, dinanzi ai decisori politici, dell’esigenza di proteggere l’ambiente, gli ultimissimi anni abbiano segnato un’evoluzione esponenziale della preoccupazione della cittadinanza sui rischi connessi al tema ambientale. Complice di ciò è stato anche il movimento Fridays for future, fondato dall’attivista svedese Greta Thunberg. Quest’ultimo ha, in primo luogo, evidenziato come la “lotta” al cambiamento climatico sia una problematica di evidente natura intergenerazionale, evidenziata, tra l’altro, dalla stessa denominazione del movimento. Dall’altra parte, la estrema diffusione del messaggio di cui si è reso promotore, nonché la popolarità della sua fondatrice, sono il risultato (in questo caso, per lo meno in linea di principio, “positivo”) degli strumenti di comunicazione che caratterizzano la vita quotidiana nel XXI secolo. A modesto avviso di chi scrive, non può che accogliersi con favore, quindi, non solo l’impegno della società civile

“globale” in tema di emergenza climatica, ma anche come la società digitale abbia permesso di dare la giusta risonanza, soprattutto, si badi bene, tra le generazioni più giovani, ai rischi legati all’emergenza medesima. Su questi temi, in generale, cfr. A.V. BANERJEE-E. DUFLO, Una buona economia per tempi difficili, Roma-Bari, Laterza, 2019. I due premi Nobel per l’economia 2019 riescono, nel loro testo, a sintetizzare le criticità che riguardano il tempo che viviamo, anche tenuto conto delle problematiche ambientali e dell’ormai imprescindibile utilità sei social networks.

59 In tal senso, il Green New Deal promosso dall’Unione europea ne è un esempio. Si badi bene, non vuole qui sminuirsi l’importanza dell’impegno assunto dall’Unione in materia ambientale, vuole solo evidenziarsi come tale preoccupazione giunga in un momento storico critico, in cui i danni causati dal modello produttivo sino ad ora adottato iniziano ad essere ormai evidenti anche nella loro possibile irreversibilità.

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7. Sulla riconducibilità delle responsabilità e dei doveri nei confronti delle

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