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La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente applicato la teoria della causa concreta per risolvere problematiche legate a negozi contrattuali, la cui validità era posta in discussione da una parte della dottrina e della giurisprudenza.

Particolarmente interessante è l‟interpretazione che gli Ermellini hanno dato della causa concreta per affermare la validità del c.d. contratto preliminare di preliminare.

La formula preliminare di preliminare nasce per l‟esigenza di disciplinare una prassi che si era diffusa nelle contrattazioni immobiliari, ovvero si sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto ove viene inserita una clausola che rinvia ad un futuro contratto, chiamato preliminare, per la definizione dei precisi adempimenti a carico delle parti.

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Prima della recentissima sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 4628 del 6 marzo 2015, parte della dottrina e della giurisprudenza metteva in luce l‟inutilità del preliminare di preliminare per mancanza di una giustificazione causale: non solo potrebbe essere ravvisata una mancanza di causa, ma difetterebbero

83 A. Alamanni, Preliminare di preliminare e causa concreta, in Causa del

contratto, Evoluzioni interpretative e indagini applicative, a cura di F. Alcaro,

70 sia la funzione economica del tipo contrattuale sia l‟interesse economico meritevole di tutela per l‟ordinamento giuridico ex articolo 1322 c.c.

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Nello stesso senso si è pronunciata la Giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza Cass. Civ. Sez. II, 02 aprile 2009, n. 8038, ha ritenuto nullo il preliminare di preliminare, cioè l‟atto con il quale le parti, nella prima fase, si impegnano a stipulare un successivo contratto preliminare, ritenendo che «riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi...ad obbligarsi a ottenere quell‟effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l‟ordinamento giuridico, ben potendo l‟impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo

subito»

.

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Nonostante gli orientamenti contrari alla validità della suddetta operazione negoziale, l‟interesse concreto delle parti in relazione a questa tipologia di accordi ha portato alla necessità di un nuovo riesame della questione.

La Corte di Cassazione, con l‟ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite n. 5779 del 2014, ha messo in dubbio la validità e la coerenza dell‟impostazione sinora sostenuta da dottrina e giurisprudenza circa l‟evidente nullità del preliminare di preliminare. La Suprema Corte ha, infatti, affermato l‟impossibilità di ritenere in assoluto la nullità di questo negozio, statuendo che si debba verificare la causa concreta del contratto e «in applicazione di ciò ha

84 F. Gazzoni, Il contratto preliminare, Torino, 2010, p. 406.

85 M. Pisani, Validità del preliminare di preliminare: le SS.UU. cambiano

orientamento, in http://www.altalex.com/documents/concorsi/2015/03/25/validita- del-preliminare-di-preliminare-le-ss-uu-cambiano-orientamento.

71 rilevato, ad esempio, che un preliminare che si limiti a prevedere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze abbia una sua giustificazione causale, che ne escluderebbe il giudizio di nullità. Ha anche rilevato come il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisca automaticamente il suo contenuto precettivo nell‟obbligarsi ad obbligarsi, ma che possa contenere anche l‟obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo; e che appare difficilmente giustificabile, in considerazione del principio generale di cui all‟art. 1419 c.c., comma 1, ritenere che la nullità dell‟obbligo di concludere un contratto preliminare già perfetto, possa travolgere anche

l‟obbligo di concludere il contratto definitivo»

.

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Le Sezioni Unite accolgono in sostanza quanto affermato dall‟ordinanza di rimessione e statuiscono che, ai fini di un corretto giudizio di congruità e meritevolezza di tutela per l‟ordinamento, si debba valutare caso per caso la sussistenza di una causa concreta nel preliminare di preliminare.

Il Supremo Consesso ritiene inoltre che la causa concreta del negozio, servendo per interpretare l‟effettivo intento perseguito dalle parti, abbia una funzione ermeneutica e sia utile per valutare la conformità del contratto all‟ordinamento. In tal senso la causa viene utilizzata non per decretare la nullità del contratto, ma per verificare l‟aderenza delle formulazioni adottate e dei modelli utilizzati dai contraenti ai loro interessi.

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In conclusione, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto:

86 A. Alamanni, Preliminare di preliminare e causa concreta, cit., p. 96.

72 «In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell‟esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l‟accordo denominato preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell‟interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo

negoziale originato dal primo preliminare»

.

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Un' altra applicazione della causa concreta deriva dalla terza sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16646/2017 in relazione al contratto di sale & lease back immobiliare stipulato tra una società di leasing e un'altra società poi sottoposta a procedura fallimentare.

La Corte di Appello di Brescia, riformando la decisione dei giudici di prime cure, aveva dichiarato la nullità di tale contratto ritenendolo in contrasto con il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.

La Suprema Corte ha confermato tali conclusioni chiarendo quando, nell'ambito di tale fattispecie contrattuale, si configura una violazione di tale divieto.

73 Gli Ermellini, accogliendo la lettura oggi dominante

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, riconoscono che il contratto di sale & lease back è di per sé legittimo, ove sia dotato di uno scopo di leasing e non di garanzia; infatti, tale contratto è dotato di una fondamentale finalità economica, in quanto permette all'imprenditore in difficoltà di smobilizzare capitali per ottenere liquidità, senza però rinunciare al godimento del bene alienato.

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La Suprema Corte evidenzia però che il divieto di patto commissorio deve ritenersi violato se lo scopo di garanzia costituisce causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita e non se rappresenti solo il mero motivo di tale negozio; infatti il Supremo Consesso, attenendosi alla propria consolidata giurisprudenza recentemente confermata,

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ammette la possibilità che il sale & lease back sia dotato di uno scopo di garanzia e non di leasing, ma, affinchè sia lecito e non in contrasto con il divieto ex art. 2744 c.c., occorre valutare caso per caso l'intento delle parti attribuendo fondamentale importanza alla causa concreta del contratto.

Inoltre, per la valutazione della violazione del suddetto negozio è necessario prendere in considerazione alcuni elementi sintomatici quali: la presenza di una situazione credito-debitoria o la sproporzione tra prezzo e valore del bene alienato e le reciproche obbligazioni che sono sorte dal rapporto contrattuale.

A parere della Suprema Corte, dunque, la presenza di una causa concreta di scambio non porta alla configurazione di una violazione del divieto di patto commissorio. L‟operazione contrattuale deve ritenersi fraudolenta qualora siano presenti contemporaneamente le

89 Cass., 22 marzo 2007, n. 6969, in I Contratti, 1/2008, p. 33 ss., con nota

di F. Arcari.

90 A. Lunetta, Divieto di patto commissorio, contratto di «sale & lease

back» e autonomia privata, in Dir. civ. cont. 2016.

74 seguenti circostanze: una preesistente situazione di debito e credito tra la società di leasing e l'impresa venditrice-utilizzatrice; una difficoltà economica e una esigenza di liquidità del venditore che legittima il sospetto di un approfittamento da parte del creditore il quale abusa della necessità del debitore acquisendo un valore in eccedenza; un valore superiore del bene alienato dal debitore rispetto al prezzo versato dal creditore e, di conseguenza, una sproporzione tra le obbligazioni contrattuali.

92

92 F. Accorsi, I confini tra sale & lease back e patto commissorio secondo la

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CAPITOLO TERZO

LA RIFORMA DEL DIRITTO DEI CONTRATTI IN

FRANCIA.

3.1 Un primo tentativo di riforma: l’Avant-projet Catala.

Dal 1804 ad oggi il Codice civile francese ha visto solo modificazioni sotto forma di aggiornamento, attraverso leggi speciali o innovazioni giurisprudenziali, per cui, data la sua foggia ormai bisecolare, emergeva la necessità di una riforma.

Circa un decennio è durato l‟iter che ha portato alla modernizzazione attuale.

Nel 2004 la Commissione presieduta da Pierre Catala ha dato avvio al progetto di riforma, il cui primo testo fu accantonato e sostituito da uno nuovo, predisposto da un organo anch‟esso rinnovato, presieduto da Francois Terré.

In questa fase, è stata poi redatta una nuova versione, a cura del Ministero della Giustizia, sempre con la supervisione di Terré, ma modificata dagli uffici.

Tale riforma ha introdotto importanti novità in materia di diritto contrattuale. Degna di nota, soprattutto per quanto riguarda la nostra trattazione, è la scomparsa della nozione di causa del contratto, della quale si è molto discusso.

Occorre, tuttavia, a questo punto fare un passo indietro e analizzare il primo dei progetti di riforma: l‟avant project Catala.

76 Tale progetto credeva nell‟opportunità di conservare la causa e, seppure consapevole dell‟affermarsi di un diritto europeo di armonizzazione, cercava di affermare con forza il particolarismo del diritto francese.

La causa da elemento dell‟obbligazione diventava elemento dell‟engagement; in tal modo si intendeva aggirare i noti problemi di identificazione come causa oggettiva o soggettiva.

Per engagement si alludeva alla manifestazione di volontà in base alla quale una parte si obbliga.

Il rapporto al Ministero della giustizia contiene una spiegazione molto chiara del significato attribuito al termine causa:

«L‟article 1124 fait de la cause une notion unitaire. Elle est la justification de l‟engagement, autrement dit la raison pour laquelle le droit positif lui reconnaît des effets juridiques (ce que certains auteurs appellent, en lui donnant ce sens, la“cause efficiente“). Conformément à la tradition du droit canonique l'obligation naît de la seule volonté de l'obligé à la condition de posséder une cause qui l'explique et la justifie. Nous verrons qu‟en définissant la cause comme la contrepartie convenue, pour apprécier sa réalité dans les contrats à titre onéreux, le projet prend également en considération, au moins implicitement, la « cause finale » de l‟engagement, qui est l‟intérêt poursuivi. L‟exigence d‟une cause réelle et licite distingue ses deux fonctions: contrôle de l‟existence et de la licéité de la cause dont les sanctions spécifiques sont précisées dans l‟article suivant.»93

93 Avant- projet de réforme du droit des obligations, Rapport à Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Paris, 2005, p. 26.

77 L‟articolo 1124, si legge nel rapporto, dà una nozione unitaria della causa. È la giustificazione dell‟impegno o, per dirla in altre parole, il motivo per cui la legge positiva riconosce effetti giuridici ad un atto. Il rapporto spiega che, secondo il diritto canonico, l‟obbligo contrattuale nasce dalla volontà di un soggetto solo a condizione che abbia una causa che lo spiega e lo giustifica. Inoltre, definendo la causa come la contropartita concordata, il progetto prende in considerazione, almeno implicitamente, la “causa finale” dell‟impegno preso. La causa richiesta deve essere reale e legittima pertanto su di essa opera una doppia censura: il controllo dell‟esistenza, da un lato, e la legittimità nel caso concreto, dall‟altro. In tal modo, la proposta dell‟Avant-projet segue l‟idea di rivalutare la causa come motivo determinante individuale, rilevante purché si tratti di un motivo conosciuto e accettato dalla controparte.94

Secondo tale progetto la causa deve essere reale e lecita. L‟art. 1125 dell‟Avant-projet recita così:

«L‟engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l‟origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire».

Dunque, se, dall‟inizio, la contropartita concordata risulta irrisoria o derisoria allora manca una causa reale. La causa, reale e legittima, svolge due funzioni, le cui sanzioni specifiche sono individuate di seguito:

«La nature relative ou absolue de la nullité correspond aux deux fonctions de la cause. En l‟absence de cause de l‟engagement c‟est- à-dire, selon l‟article 1125 du projet, lorsque « dès l‟origine, la

94 J. Ghestin, Validité- Cause, in Catala (a cura di), Avant-project de réforme

78 contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire », il ne s‟agit que de « la sauvegarde d‟un intérêt privé » (article 1129-1, alinéa 2), ce qui réserve à la partie protégée la faculté de demander l‟annulation ou de confirmer l‟acte (article 1129-1, alinéa 3). Lorsque la cause de l‟engagement est illicite, c‟est-à-dire, selon l‟article 1126, « lorsqu‟il est contracté, par l‟une au moins des parties, dans un but contraire à l‟ordre public, aux bonnes mœurs, ou, plus généralement, à une règle impérative », « la sauvegarde de l‟intérêt général » (article 1129-1, alinéa 1) impose que l‟annulation puisse être « invoquée par toute personne justifiant d‟un intérêt, ainsi que par le Ministère public » et qu‟elle puisse « aussi être relevée d‟office par le juge » (article 1129-2). »95

Nel progetto di legge si distingue la nullità relativa da quella assoluta, a seconda che la causa sia chiaramente illusoria/irrisoria oppure illegale: in assenza di causa, quando essa sia illusoria o irrisoria, ex art. 1125 del progetto, l‟ordinamento pone una previsione a tutela dell‟interesse del singolo, il quale può chiedere la dichiarazione di annullamento oppure confermare l‟atto. Quando, invece, ex art. 1126, la causa è illegale , l‟interesse che deve essere protetto è generale, potendo la nullità essere sollevata da chiunque vi abbia interesse, dal pubblico ministero, oppure sollevata d‟ufficio dal giudice.

In questa prospettiva la causa è illusoria allorchè fin dall‟inizio, e quindi dalla conclusione del contratto, la controprestazione è impossibile. Essa lo è in tre ipotesi96: a) quando tale impossibilità dipende dalla legge o da una convenzione tra le parti; b) quando

95 Avant- projet de reform du droit des obligations, Rapport à Monsieur Pascal Clément cit., p. 26.

79 l‟oggetto è impossibile; c) quando consiste nella cessione di un bene che non appartiene a chi lo cede, ma a terzi.

Per quanto riguarda invece il carattere irrisorio, esso va valutato rispetto al valore che assume la controprestazione; in questo modo diventa uno strumento che consente al giudice il controllo di proporzionalità dello scambio.

Nella nozione di causa illusoria rientra anche quella di causa inutile. Si parla nello specifico di “ragione assurdamente prevaricante” del contratto 97, riferendosi ad una stipulazione nella quale uno dei due contraenti ha assunto un impegno irragionevole o assurdo: ad esempio, pagare una somma di denaro per pagare un amuleto che fornisce protezione astrale.

Nell‟esempio appena fatto, se si guarda all‟utilità dell‟impegno, l‟azione del venditore per l‟ottenimento del prezzo dovrebbe essere negata sulla base del fatto che egli pretende l‟adempimento di un obbligo che è irragionevole.

Per converso, però, anche una eventuale domanda dell‟acquirente dovrebbe essere rifiutata perché il contratto è nullo per mancanza di causa, si pensi all‟acquirente che agisce per la consegna dell‟amuleto o, ancora, per ottenere il risarcimento per la mancata consegna. Un aspetto significativo di questo progetto di riforma è che esso prende posizione su un tema assai importante, quale la mancanza della causa: in particolare, se la verifica circa la sua esistenza vada eseguita al momento della conclusione del contratto oppure anche successivamente e se, quindi, la causa possa rilevare come motivo di risoluzione.

97 U. Breccia, Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Il contratto e le

tutele. Prospettive di diritto europeo, S. Mazzamuto (a cura di), Torino, 2002, pp.

80 Occorre sottolineare, tuttavia, che una nozione di causa come controprestazione può essere accolta solo per i contratti sinallagmatici; nelle liberalità, invece, dove non può sicuramente mancare la causa, ma di fatto manca la controprestazione, il discorso è un po' diverso. Quanto ora detto lo vediamo confermato nel rapporto al Ministero della Giustizia 98:

Selon l‟article 1102-2, alinéa 2 du projet, « le contrat est à titre gratuit lorsque l‟une des parties entend procurer à l‟autre un avantage sans recevoir de contrepartie ». Il en résulte d‟abord que c‟est l‟intention libérale abstraite qui permet de qualifier les actes à titre gratuit : donations et, a fortiori, libéralités testamentaires (alinéa premier). Il s‟en déduit également que l‟existence de la cause ne peut dépendre dans les libéralités de celle de la contrepartie convenue. L‟alinéa second prend alors en considération, à titre de justification de l‟engagement, l‟intérêt - essentiellement moral dans les libéralités en l‟absence de contrepartie matérielle - qui en est la cause finale. L‟impératif de sécurité juridique destiné à protéger l‟autre partie dans les contrats à titre onéreux n‟a pas la même intensité à l‟égard du bénéficiaire d‟une libéralité, ce qui autorise à retenir ici, comme justification et cause de l‟engagement, le motif ayant déterminé le disposant.

Dopo aver definito che il contratto è gratuito quando una delle parti intende fornire all‟altra una prestazione senza ricevere alcun corrispettivo, si afferma che a qualificare gli atti gratuiti, ovvero la donazione e le liberalità testamentarie, è l‟intenzione liberale astratta. Il discorso prosegue poi sull‟interesse, quale giustificazione

98 Avant- projet de reform du droit des obligations, Rapport à Pascal Clément, cit., pp. 29-30.

81 dell‟impegno, che, nelle liberalità, non essendoci un compenso materiale, figura come essenzialmente morale. In questo caso, l‟esigenza di certezza del diritto a tutela dell‟altra parte che figura nei contratti a titolo oneroso non ha la stessa intensità rispetto al destinatario di un dono.

Qui gioca un ruolo fondamentale lo scopo di protezione dell‟interesse individuale del donante, che in questi casi è di spiccata evidenza; ma, limitarsi ad intendere la causa come intento di liberalità significa limitare il controllo sul motivo della liberalità ad un controllo meramente formale, di tipo astratto.99 Per verificare, nell‟interesse del dichiarante, se costui si è impegnato in base ad una ragione apprezzabile ed effettiva occorre allora considerare i motivi che hanno indotto alla liberalità.

In una liberalità l‟eventuale invalidità sarà per il beneficiario meno gravosa rispetto ai contratti sinallagmatici, poiché egli non ha offerto una contropartita; perciò si impone necessariamente un controllo da parte del giudice sui motivi che conducono alla liberalità, per lo più, al fine di tutelare il patrimonio familiare del donante che potrebbe essere leso.

La mancanza di causa viene infatti trattata nelle liberalità in termini di errore sulla causa, confondendosi spesso con l‟errore appartenente ai vizi del consenso e dando vita per questo ad un ibrido tra le due figure, con conseguenti difficoltà nella scelta del regime applicabile: la mancanza di causa dà origine alla nullità, l‟errore come vizio del consenso all‟annullabilità.

Per risolvere questa discrasia ed ovviare al problema, l‟avant-projet propone per l‟ipotesi di mancanza di causa la sanzione della nullità relativa.

82 La Cassazione francese100 ha sempre ritenuto nullo il contratto per mancanza di causa nei casi di prezzi vili o irrisori, in questo caso, si trattava peraltro di una nullità assoluta, azionabile da chiunque vi fosse interessato e peraltro senza limiti di tempo.

Un‟inversione di rotta si è avuta a proposito di una significativa fattispecie: un tale aveva stipulato un contratto di assicurazione per alcuni suoi beni, concordando con l‟assicuratore che la copertura del rischio fosse retroattiva con decorrenza da una data di qualche mese più risalente. Tra le due date si era verificato un sinistro che aveva danneggiato i beni, dunque, naturalmente, c‟era un interesse dell‟assicurato a farlo rientrare nella copertura; l‟assicuratore aveva pagato il danno all‟assicurato e aveva agito in surrogazione contro gli