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La teoria oggettiva: la causa come funzione economico-

Agli inizi del Novecento, grazie all‟influenza della dottrina tedesca, l‟Italia si stacca dalla concezione francese di causa ed inizia ad elaborare un concetto fondato su basi più rigorose.

53 Tenuto conto della concezione oggettiva proveniente dalla Germania, la causa inizia a configurarsi come la funzione economico-sociale, ovvero come l‟elemento del contratto attraverso il quale l‟ordinamento giuridico opera un controllo sull‟autonomia privata. Nel Codice civile attualmente vigente la causa, ex art. 1325, è uno dei requisiti essenziali del contratto, ma non è associata ad alcun aggettivo idoneo a definirla, non si parla di causa lecita, né di causa idonea come nel precedente codice.

La sua mancanza e “falsità” sono disciplinate come cause di nullità all‟art. 1418 c.c., il cui 2° comma prevede che:

«Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall‟art. 1325, l‟illiceità della causa, la illiceità dei motivi nel caso indicato nell‟art. 1345 […]».

Molto rilevante è anche, rispetto al Codice del 1865, la mancata riproposizione dell‟art. 1120 c.c., secondo cui:

«Il contratto è valido quantunque non ne sia espressa la causa»

e dell‟art. 1121, secondo cui:

«La causa si presume sino a che non si prova il contrario».

La mancata riproposizione di tali norme sembra sancire la necessità della expressio causae e rafforzare il principio causalistico per cui non è sufficiente che ciascun contratto possieda una causa virtualmente ragionevole o meritevole e concretamente attuabile, ma è anche necessario che tale causa compaia espressamente tra le dichiarazioni negoziali.

54 Tuttavia manca una definizione specifica e perciò, nel silenzio legislativo, quella seguita è la formula suggerita dalla Relazione al Codice civile n. 613 dove si afferma che:

«[…] la causa richiesta dal diritto non è lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal contraente nel caso concreto (chè allora non sarebbe ipotizzabile alcun negozio senza una causa), ma è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che da sola giustifica la tutela dell‟autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all‟ordine pubblico e al buon costume, ma anche per i riflessi diffusi dall‟art. 1322, secondo comma, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuridica[…]». 59

Pertanto, intesa come funzione economico-sociale la causa assume una connotazione oggettiva che mette in luce anche le differenze esistenti tra essa e i motivi in ragione dei quali le parti hanno concluso l‟accordo. Essa consiste nella giustificazione del contratto ed è condizione necessaria per il riconoscimento giuridico di un atto di autonomia privata.

L‟autonomia dei privati può esplicarsi liberamente determinando il mutamento di situazioni giuridiche soggettive, purché persegua un interesse oggettivo e tipico ovvero socialmente apprezzabile e controllabile. Naturalmente tutto ciò con il limite dell‟interesse sociale, in quanto per nessun motivo l‟interesse individuale può nuocere a quello sociale.

59 La relazione peraltro polemizza contro i fautori della causa intesa come

funzione pratica; sembra scorgersi una critica nei confronti di quei sistemi di

Common law nei quali la causa viene interpretata appunto come scopo individuale

55 Perciò, se il negozio giuridico nel concreto realizza una causa che non rientra tra quelle tipizzate, è nullo; se la causa è illecita, il negozio è illecito; se l‟interesse perseguito dalle parti si rivolge a fini che non sono ritenuti meritevoli di protezione da parte dell‟ordinamento, allora il negozio non è vincolante

60 .

La collocazione della causa nell‟art. 1325 c.c. tra gli elementi essenziali del contratto segna inoltre il distacco dall‟idea di matrice francese della causa dell‟obbligazione, per riferirsi ora ad un requisito più generale di contratto.

Tale ricostruzione conduce alla identificazione della causa con il tipo contrattuale, cioè con l‟astratto schema regolamentare che racchiude l‟operazione posta in essere dai privati.

Ogni contratto tipico ha una sua causa tipica giudicata meritevole di tutela da parte dell‟ordinamento sulla base di un giudizio compiuto a monte, il contratto atipico invece necessita di un indagine caso per caso sulla meritevolezza dell‟interesse ivi contenuto.

Tale visione ci avvicina ad un altro rilevante problema: quello della portata dell‟art. 1322, secondo il quale:

«1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative]. 2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».

Betti, che può essere considerato il fautore della teoria oggettiva della causa, intesa come funzione economico-sociale, riteneva che

60 E. Navarretta, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., E. Gabrielli

56 tale disposizione imponesse di verificare l‟utilità sociale dell‟accordo innominato perfezionato dai contraenti, precisando che «può darsi che in concreto si concluda un negozio non riconducibile ad alcuno dei tipi nominati e si faccia questione se esso risponda a taluna di quelle funzioni; o può darsi che il negozio concluso, pur appartenendo ad uno dei tipi nominati, sia indirizzato ad uno scopo pratico che, senza potersi qualificare illecito, sia tuttavia da giudicare, secondo il comune apprezzamento della coscienza sociale, frivolo, futile o improduttivo dal punto di vista della generalità dei

consociati» 61

.

In altre parole, la causa, anche se astrattamente prevista dalla legge e lecita, potrebbe essere illecita in concreto: è il caso di Tizio che vende con patto di riscatto una cosa a Caio, ma la sua reale intenzione non è quella di scambiare l‟oggetto con un prezzo, bensì garantire il prestito che gli ha fatto Caio; in questo caso il negozio potrebbe essere illecito perché in frode alla legge.

Il potere di autonomia è dato e riconosciuto in ragione di un interesse: tale interesse è oggettivo, perché prescinde dall‟individuo e dai motivi particolari; è sociale, perché nasce dalla necessità di scambio e relazione tra gli individui; ed infine è tipico, perché dovendo rispondere ad esigenze di funzionamento della società si riconduce a modelli standardizzati dell‟agire sociale

62 .

Tuttavia non si deve dimenticare l‟epoca in cui viene redatto il Codice: in epoca fascista lo scopo reale della norma è quello di controllare l‟attività dei privati, indirizzandola ai fini approvati dal

61 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1943, p. 246. Va

precisato però che l’elaborazione di Betti si colloca in un momento storico anteriore al codice del ‘42 ed è dunque credibile che il legislatore ne abbia tratto ispirazione.

62 M. Barcellona, Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza,

57 regime, senza rinnegare esplicitamente il principio, ormai consolidato, dell‟autonomia privata. In quell‟epoca il diritto ha un ruolo servente rispetto a quelle che sono le finalità dell‟ordinamento giuridico e funge da strumento di limitazione e controllo degli interessi dei privati, sulla base dell‟idea più generale che il fine primario da perseguire deve essere sempre l‟interesse pubblico. Sicuramente anche le elaborazioni dottrinali dell‟epoca risentono dell‟influenza politica del tempo e non c‟è da meravigliarsi se in pochi anni ci si trova di fronte ad uno stravolgimento della visione del negozio giuridico in generale e più nello specifico della nozione stessa di causa.

Ci si rende presto conto di quanto tale visione sia obsoleta ed evidente si mostri la necessità di un superamento della stessa soprattutto in vista del nuovo panorama costituzionale

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,che pone al centro dell‟ordinamento giuridico la persona, garantendo l‟inviolabilità dei diritti dell‟uomo, anche nei confronti dello Stato. Con la caduta del regime fascista e l‟avvento dello Stato democratico, il negozio giuridico torna ad essere strumento utile per la realizzazione degli interessi dei privati.

Numerose sono infatti le critiche alla teoria oggettiva per recuperare una visione della causa più vicina alla tradizione mutuata dall‟ordinamento francese, anche se elaborata in modo diverso. La principale critica posta a questo indirizzo riguarda le conseguenze a cui porta: dall‟adesione a tale teoria deriverebbe l‟impossibilità di applicare ai contratti tipici la norma in tema di causa illecita, atteso che in essi la causa coinciderebbe con la funzione tipica del contratto, predeterminata dal legislatore stesso.

63 G. Gorla, Il contratto, vol. 1, Lineamenti generali, Milano, 1955, pp. 199

58 L‟accezione di causa come funzione economico-sociale impone al legislatore nei contratti tipici, e al giudice in quelli atipici, un giudizio sulla meritevolezza dell‟accordo incentrato sull‟utilità sociale dello stesso, comportando così una funzionalizzazione degli interessi privati al perseguimento di finalità collettive, che risulta, come si diceva prima, obsoleto nell‟ordinamento odierno.

Ed ancor più evidente è la contraddizione tra la concezione della causa quale strumento per imporre alle parti il perseguimento di interessi “sovraindividuali” e la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione.