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La storia della causa nella dottrina francese ha conosciuto ciclicamente l‟alternarsi tra teorie causaliste e teorie anticausaliste. I progenitori per quel che riguarda le idee alla base del Codice civile francese sono considerati J. Domat e R. J. Pothier.

Stando a quanto riporta M. Barcellona33, secondo Domat esistono quattro tipi di convenzioni: le prime tre sono do ut des, facio ut facias, do ut facias, quelle che noi oggi chiamiamo obbligazioni a prestazioni corrispettive, nelle quali, se manca la causa, la conventio è nulla.

Il quarto tipo di convenzione consiste nel dare o fare qualcosa senza ricevere nulla in cambio: essa corrisponde alle attuali obbligazioni a titolo gratuito e alle donazioni; in esse l‟accettazione forma la convenzione e alla base dell‟impegno vi è qualche ragionevole e giusto motivo che funge da causa.

Per R. J. Pothier la causa dell‟obbligazione consiste nello scambio, nel dare o facere che si riceve e per converso si dà o si fa; nelle

33 M. Barcellona, Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza,

35 liberalità è cause suffisante che una persona sola dia o faccia qualcosa.

In entrambi i casi dunque la causa così intesa si pone a fondamento della validità dell‟obbligazione e di conseguenza del contratto stesso. I due autori partono dalle convenzioni, di qualsiasi tipo esse siano, per parlare poi di causa riferita contemporaneamente all‟obbligazione e al contratto: oggettiva per i contratti sinallagmatici, dove l‟obbligo di una parte è il fondamento dell‟obbligo dell‟altra; soggettiva nei contratti gratuiti, in quanto riferita a quel ragionevole e giusto motivo di una parte.

Il riferimento a tale motivo ragionevole e giusto non sembra però appartenere anche a Pothier, per il quale è sufficiente un interesse di qualunque tipo, erodendo l‟accezione oggettiva della causa in favore del principio secondo cui solus consensus obligat.

Ma, a onor del vero, la cause suffisante di Pothier non si distacca molto dal motivo ragionevole e giusto di Domat: poca importanza ha il modo con cui viene chiamato, quello che conta è che quel vincolo non è il consenso, la volontà in quanto tale, ma l‟elargizione gratuita di un soggetto, che dà o fa qualcosa senza ricevere nulla in contropartita, e del quale, pertanto, ha rilevanza il solo spirito di liberalità.

Tutto ciò mostra evidentemente le difficoltà nel dare una definizione unitaria della causa e l‟oscillazione in dottrina tra teorie oggettive e soggettive.

Le dottrine anticausaliste 34

ritengono che la causa nei contratti sinallagmatici è nella controprestazione e dunque si confonde con l‟oggetto stesso; per cui l‟assenza di causa di una prestazione coincide con l‟assenza dell‟oggetto dell‟altra.

36 Una possibile obiezione è che l‟oggetto è il contenuto delle obbligazioni che il contratto sorregge, mentre la causa è costituita dallo scopo ultimo di tali obbligazioni.

Inoltre, essendo la causa uno strumento di controllo dell‟equilibrio dello scambio, un difetto di causa è compatibile con l‟esistenza dell‟oggetto quando la controprestazione è irrisoria: è il caso, ad esempio, nelle vendite con prezzo simbolico in cui comunque un oggetto c‟è, ma non è tale da giustificare la controprestazione.

Per molto tempo è prevalsa la teoria soggettiva, che vede la causa come lo scopo individuale che induce ad obbligarsi: decisiva è stata l‟incidenza esercitata dalla questione (condizionato dalla necessità di evitare che la nullità per mancanza di causa avesse effetti distruttivi sulla circolazione dei beni e sul diritto dei terzi acquirenti) della sua mancanza sulla nozione stessa di causa.

Oggi la tesi dominante riconosce alla causa una doppia veste: oggettiva ed astratta, se si prende in considerazione l‟esistenza dell‟obbligazione, la quale risulta uguale per ogni contratto dello stesso tipo negoziale ed è definita pertanto causa dell‟obbligazione; soggettiva o concreta, sulla base della quale se ne valuta la liceità nel concreto manifestarsi nel mondo giuridico, che coincide con i motivi determinanti ed è definita causa del contratto.

A volte però il dualismo tra causa dell‟obbligazione e causa del contratto, oltre a coincidere con il sopra esposto dualismo funzionale, sembra corrispondere a due successive concezioni della causa: la causa dell‟obbligazione sarebbe il frutto della concezione tradizionale, mentre la concezione più moderna guarderebbe alla causa del contratto intesa come motivo concreto e determinante. Questa distinzione, che veniva praticata normalmente dal diritto canonico, tuttavia, era ignorata dai compilatori del Codice napoleonico del 1804, i quali, recependo la teoria classica, presero in

37 considerazione esclusivamente l‟aspetto astratto della causa dell‟obbligazione.

In pratica, seguendo le indicazioni di Domat e Pothier, questo Codice accolse l‟idea di causa come scopo realizzato, concezione dovuta al presupposto che la causa fosse lo scopo soggettivo, dunque, l‟interesse perseguito dalla parte, che come tale doveva necessariamente realizzarsi in concreto, per non incorrere in un‟ipotesi di mancanza di causa.

La causa nel codice fa la sua prima apparizione nell‟art. 1108 il quale recita:

«Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; une cause licite dans l'obligation».

L‟articolo riportato enuncia quattro condizioni essenziali per la validità del contratto, la mancanza delle quali fa sì che non ve ne sia uno valido: il consenso della parte che si obbliga, la sua capacità di contrarre, una cosa certa che forma la materia della convenzione (l‟oggetto) e una causa lecita per obbligarsi.

Dunque, pur senza darne una vera definizione, il Codice impone che il contratto abbia una causa e che essa non sia falsa o illecitae lo si capisce dall‟art. 1131, il quale esplicita che l‟obbligazione senza causa, o fondata su una causa falsa o illecita, non può avere alcun effetto:

«L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet».

38 Questa previsione si trasforma in realtà in un automatismo che vede la più diretta conferma all‟art 1132, secondo il quale le obbligazioni non sono invalide solo perché la causa non sia espressa:

«La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée».

A ben vedere, la necessità che la causa non sia falsa è considerata dal punto di vista dei contraenti e, dunque, in prospettiva soggettiva, rilevando non solo la corrispondenza tra ciò che ha spinto le parti a vincolarsi e ciò che è previsto nel panorama ordinamentale, in virtù del quale ad un rapporto è accordata una certa tutela, ma dovendo pure trovare il riscontro di questa corrispondenza nello scambio concreto.

Questa condizione soggettiva viene però determinata in termini oggettivi riferendosi a ciò che le parti si scambiano: pertanto, a volte la causa oggettiva, intesa quale riconoscimento da parte dell‟ordinamento, va analizzata da un punto di vista soggettivo, inteso come motivo ragionevole e giusto o come cause suffisante che dir si voglia; altre volte la causa soggettiva, intesa come scopo che spinge i contraenti, va analizzata in chiave oggettiva come esistenza e trasferibilità dell‟oggetto

35 .

Sulla base dell‟articolo 1132, la giurisprudenza ritiene per presunzione che tutte le obbligazioni abbiano una causa reale e lecita, producendo dunque un‟inversione dell‟onere della prova che si trasferisce in capo a chi, nel voler agire per la nullità, è tenuto a dimostrare l‟assenza o l‟illiceità della causa.

39 Questa rappresenta un‟inversione dell‟onere della prova rispetto alle regole del diritto romano, il quale «sanciva che la mancanza della causa in un biglietto -documento- facesse cader l‟obbligo della prova che vi fosse una causa vera e legittima sulla persona a cui vantaggio era stato sottoscritto»

36 .

Assenza e illiceità 37

hanno tuttavia riscontri diversi, producendo la nullità relativa la prima, laddove la causa è un requisito posto nell‟interesse delle parti, e la nullità assoluta la seconda, intesa come causa proibita dalla legge o contraria all‟ordine pubblico o al buon costume.

Di illiceità si tratta anche in relazione al motivo, che, sebbene sia un elemento non necessario per la validità del contratto, in quanto elemento prettamente soggettivo riferito alle parti, qualora sia illecito, può portare allo stesso modo alla nullità del contratto.

Molto importante e da sottolineare è che, affinché si produca la nullità non è richiesto che il motivo determinante sia comune, ma è sufficiente che sia riferito ad una parte e conosciuto dall‟altra.

In merito a ciò si usa fare una distinzione 38

circa le conseguenze di un pagamento avvenuto sulla base di una causa illecita. La prima ipotesi si fonda sulla colpevolezza di entrambe le parti, per cui non vi è alcun modo per ottenere la ripetizione, così come non vi sarebbe alcun modo per ottenere l‟esecuzione dell‟obbligo, nel caso in cui questo sia ancora da eseguire.

La seconda ipotesi prevede che ad essere in causa turpe sia una sola parte e a questo punto si deve dare luogo ad un‟ulteriore

36 A. Duranton, Corso di diritto civile secondo il codice francese, VI,

Torino, 1843, p. 172.

37 Sul tema P. Fava (a cura di), Il contratto, Milano, 2012, pp. 103-105.

40 suddivisione: se è in colpa la parte che era obbligata all‟adempimento, non avrà alcun diritto alla restituzione, viceversa se è in colpa la parte a favore della quale verte l‟obbligazione, l‟altra parte ha diritto alla restituzione, anche qualora sia evidente che abbia adempiuto liberamente e volontariamente.

Residua a questo punto un‟ultima ipotesi di nullità che richiama la causa falsamente ritenuta dalle parti o fausse cause riconducibile, nell‟area della mancanza di causa e che produce dunque la nullità totale, in alcuni casi, e la nullità parziale, in altri. Infatti, la parte che ha interesse nell‟esecuzione può fornire la prova che esiste un‟ulteriore causa lecita e veritiera sulla quale il contratto si fonda ed evitare così che si produca la nullità

39 .

D‟altro canto, se la parte che si obbliga per una falsa causa o in assenza di causa a consegnare una somma di denaro o altro bene mobile, adempie alla sua obbligazione volontariamente e consapevolmente, il pagamento è valido come donazione manuale e la parte non ha diritto alla restituzione.

Al contrario, la donazione di beni immobili richiede la rogazione di un atto notarile con espressa accettazione, per cui in tal caso è possibile richiedere la ripetizione dell‟indebito.

Occorre da ultimo precisare che ciò che viene pagato in funzione di una causa che cessa è soggetto a ripetizione

40 .

39 Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1988, in Bull. civ., I, n. 369.

40 Il diritto romano accordava in tal caso l’azione chiamata condictio causa

data, causa non secuta; accanto a questa, la condictio indebiti per domandare ciò

che era stato pagato senza esserne in alcun modo obbligati; la condictio sine causa,

vel falsa causa, per domandare ciò che era stato pagato per una causa specificata,

ma che in realtà non esisteva; infine la condictio ob turpem causam vel injustam

causam, per domandare, per parte di chi ha ricevuto, ciò che è stato pagato per una

41 Terminata l‟analisi delle ipotesi di rnullità relative alla causa, possiamo affermare che l‟articolo 1131 si riferisce, nello specifico, al problema delle condizioni oggettive necessarie al riconoscimento giuridico richiesto per la vincolatività della volontà individuale in rapporto alla mancanza di causa. Per quel che riguarda la falsa causa, invece, si riferisce al problema della corrispondenza tra ciò che è stato stipulato e lo scambio realizzato in concreto

41 .

Come sappiamo, non c‟è una definizione che ci dica precisamente cosa sia la causa. Perciò, possiamo provare ad affermare che la causa dell‟obbligazione di una delle parti si identifica, nei contratti a titolo oneroso, con la cosa che l‟altra parte le ha dato, le darà o ha fatto o farà per lei; quindi possiamo dire che la causa dell‟obbligazione di una parte si confonde con l‟oggetto dell‟obbligazione dell‟altra. Al contrario, nei contratti a titolo gratuito rappresenta la volontà di un beneficio, che necessita di essere realizzata nelle forme prescritte dalla legge.

Questo mostra come ogni volta che l‟oggetto dell‟obbligazione di una parte risulti illecito, anche la causa dell‟obbligazione dell‟altra parte lo sarà, producendo la nullità del contratto sotto un doppio profilo.

Tuttavia, esistono casi in cui la causa dell‟obbligazione dell‟una è illecita, ma non lo è automaticamente l‟oggetto dell‟obbligazione dell‟altra: è il caso di Tizio che, dopo aver ricevuto un deposito dal padre di Caio, provvede alla restituzione, esigendo da parte di Caio la promessa di pagamento di una somma di denaro; in questo caso l‟oggetto dell‟obbligazione, ovvero la restituzione del deposito, è lecito, ma la promessa di pagare una determinata somma ha causa

41 M. Barcellona, Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza,

42 illecita, in quanto in questo caso l‟equità e il diritto impongono a Tizio di tener fede al suo impegno senza alcuna retribuzione

42

.

Numerose possono essere le cause dell‟obbligazione, anche la pubblica utilità la diventa nelle obbligazioni di pagare le imposte; oppure anche la responsabilità di persone o cose che abbiamo sotto la nostra custodia, nel momento in cui sia necessario risarcire un danno prodotto a terzi da tali persone o cose.

Nella visione tradizionale il giudice accerta semplicemente che esista una valida causa dell‟obbligazione, ma non può in alcun modo sindacare l‟equilibrio economico delle obbligazioni.

Tuttavia, recentemente, è avanzata, anche in giurisprudenza, l‟idea dell‟opportunità di un utilizzo della causa in concreto per espandere il controllo giurisdizionale circa la valutazione dell‟operazione negoziale in relazione all‟interesse delle parti.

2.2 Sulla scia del Codice francese: il codice civile italiano del