• Non ci sono risultati.

Fino ad oggi, si è tentato più volte di svuotare di significato la norma dell‟art. 1322, comma 2°, rendendolo spesso una copia inutile di altre norme.

Inappropriato risulta anche chi cerca di attribuire ad esso un‟autonoma portata riconoscendo al giudice un potere di controllo sulla libertà delle parti così forte da trovarsi in aperta contraddizione con il sistema liberale vigente.

Ad ogni modo è evidente che il nuovo modo di intendere la causa incide sull‟applicazione del principio di meritevolezza, determinando sicuramente un ampliamento del sindacato del giudice sull‟assetto negoziale.

Un controllo di giuridicità in tal senso si rende necessario per gli accordi privati in ogni ordinamento che riconosca la rilevanza

66 giuridica dell‟autonomia privata. E tale controllo si rivolge anche ai contratti nominati, per i quali, dunque, la causa non è più predeterminata solo dalla legge, ma va indagata in concreto a seguito dell‟individuazione degli interessi concretamente perseguiti.

È chiaro che va specificato però in cosa consista tale indagine.

La proposta è quella di rinvenire nell‟articolo la norma su cui erigere degli indici di giuridicità, elaborando una sorta di sistema di vestimenta, per stabilire quando un accordo privato possa dirsi

“vestito” di giuridicità. 77

Secondo questo orientamento, ancor oggi si può ricorrere ai vestimenta, intesi come requisiti posti dalla legge al fine di stabilire in modo oggettivo l‟intento di contrarre un vincolo di carattere giuridico, e garantire la certezza dei rapporti. Gli indici di giuridicità operano perciò come conditio sine qua non per l‟ingresso dell‟accordo nel mondo giuridico

.

78

Evidente è il senso della norma nell‟abilitare i contraenti a concludere negozi atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Dunque, per i contratti tipici il legislatore compie una valutazione ex ante sulla meritevolezza e ogni modello tipizzato dalla legge merita riconoscimento giuridico; ma, poi, occorre una specificazione in più, che richiede necessariamente un‟indagine in concreto, in quanto quella struttura tipizzata dal legislatore potrebbe essere utilizzata dalle parti in violazione dell‟art 1343 c.c.

79

77 A. M. Garofalo, La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi

ed equilibrio dello scambio, in Rivista di diritto civile n. 6, Padova, 2012, pp.

580ss.

78 G. Gorla, il contratto, cit., pp. 54ss.

79 Il quale ricordiamo recita che «La causa è illecita quando è contraria a

67 Discorso in parte diverso va fatto invece per i contratti atipici, i quali comunque possono presentare un vestimentum: una volta che venga accertata la ratio di un negozio tipico, essa può essere applicata anche ad accordi atipici, attraverso l‟interpretazione analogica. La differenza, dunque, sta nel fatto che per gli accordi tipici la verifica di rilevanza fatta a monte e la sussunzione nel tipo, seppur idealmente si collocano in due momenti logicamente e temporalmente distinti e consecutivi, si vanno a sovrapporre in un unico controllo; al contrario, per gli accordi atipici i due momenti rimangono distinti in due diverse operazioni.

80

Fatta questa precisazione, ne occorre un‟altra, poiché a rigore l‟art. 1322, comma 2 c.c., collega la meritevolezza non semplicemente agli interessi, ma all‟accordo diretto a realizzare determinati interessi. Posto che vi sono interessi rilevanti e non e che solo i primi entrano nella causa del contratto, l‟interesse oggettivo e puro non esiste, nessuno ad esempio compra tanto per comprare.81

Nella compravendita l‟acquirente ha un vantaggio economico che consiste nella possibilità di godere e disporre del bene che viene ad acquistare.

Appare quindi opportuno identificare l‟assetto di interessi nei vantaggi che oggettivamente l‟accordo procura alle parti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione verte proprio sul tema della giustizia contrattuale. La sentenza di riferimento è la n. 7557 del 2011

82

,nella quale la Corte si pronuncia in merito ad un

80 A. M. Garofalo, La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio, in Rivista di diritto civile n. 6, Padova, 2012, pp.

580ss.

81

C. M. Bianca, Diritto civile, cit., p. 461.

68 contratto atipico di concessione in godimento di un fondo da adibire a discarica.

La Corte osserva che i controlli relativi alla meritevolezza degli interessi che si trovano alla base dell‟autonomia negoziale devono essere effettuati tenendo conto dei valori costituzionali posti a garanzia degli specifici interessi.

Nel caso di specie, la Corte non accetta che in virtù della causa concreta si possa prevedere di trattenere senza corrispettivo e indefinitamente il bene oggetto del contratto per tutta la durata della bonifica, dal momento che una tale operazione determinerebbe uno squilibrio contrattuale inaccettabile, contrastante con i principi costituzionali degli artt. 2, 41, 42 e 44 e con l‟art. 1322 c.c. a causa dell‟indeterminatezza e unilateralità del sacrificio.

In realtà, sulla base di tale conclusione, forse non condivisibile, si finisce per attribuire al giudice il potere di sindacare ogni scambio, a prescindere dalle condizioni in cui si trovano i contraenti.

A ben vedere, in questo modo, l‟autonomia privata viene svuotata di rilevanza nella sua veste di limite per il legislatore.

Gli accordi devono essere il frutto di scelte libere e consapevoli delle parti e l‟ordinamento non può invadere tale libertà, ma dovrebbe al contrario sostenerla.

Se si accettassero le conclusioni alle quali è giunta la Suprema Corte in questa pronuncia, l‟art. 1322, comma 2 c.c., il quale dovrebbe riconoscere, da un lato, alle parti il potere di stabilire il contenuto del contratto pur rispettando i limiti legali, e, dall‟altro, la possibilità di concludere contratti atipici pur soggiacendo ad un procedimento di valutazione degli interessi in termini di meritevolezza, finirebbe per negare la stessa autonomia contrattuale.

L‟autonomia privata deve essere garantita dal legislatore, con l‟unica eccezione che ammette la limitazione di tale libertà nei casi in cui si

69 riveli necessario un bilanciamento con altri interessi di rilevanza costituzionale