4. Imbattersi in una notizia
4.1.1. L’arresto in flagranza in senso stretto e le due
«L’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato costituisce l’esempio emblematico di una notizia di reato presa d’iniziativa».109 La flagranza è causa legittimante la qualificazione, in termini di necessità e di urgenza, dell’intervento della polizia giudiziaria e della conseguente adozione del provvedimento provvisorio di arresto. 110 Sorge così l’esigenza di definire legislativamente che cosa s’intenda per “flagranza”. Alla definizione dello stato di flagranza vi provvede l’art. 382 c.p.p., che, dal corrispondente art. 237 c.p.p. abrogato, si diversifica non solo per taluni aggiustamenti tecnico-formali, ma anche per l’unificazione dei concetti di flagranza e quasi-flagranza. Questa unificazione è strettamente correlata «all’ampliamento della nozione di stato di flagranza anche a casi diversi da quelli nei quali esiste una relazione di simultaneità tra la commissione attuale del fatto e la sua percezione da parte del terzo».111 L’unificazione in questione però non intacca le diversità concettuali esistenti tra le due figure in esame: quella della flagranza e quella della quasi-flagranza. Le diversità concettuali continuano, infatti, ad esistere, anche se il rinnovato codice non ne fa esplicita menzione. Secondo l’art. 382 c.p.p., è in stato di flagranza «chi viene colto nell’atto di commettere
109
R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, p. 33.
110
L. D’AMBROSIO, Art. 382, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento
al nuovo codice di procedura penale, vol. IV, UTET, Torino, 1990, p. 387. 111
L. D’AMBROSIO, Art. 382, in Commento al nuovo codice di procedura
il reato». È questo il caso della flagranza in senso proprio, che implica una relazione di simultaneità tra la commissione di un supposto reato e la sorpresa da parte del terzo: il quid proprium della flagranza consiste dunque nell’evidenza probatoria, ovvero nel fatto che essa prova non solo l’an e il genus del reato, ma anche la species del medesimo. In tal caso, la notizia è acquisita contestualmente al fatto, senza, dunque, che vi sia alcuna interposizione fra quest’ultimo e un dato che lo rievochi: la notizia di reato viene quindi ad essere formulata in base ad una cognizione diretta degli elementi concreti della fattispecie penale.112 La percezione da parte del terzo deve cadere quantomeno su un tentativo di reato, dato che la disposizione richiede espressamente che l’agente sia colto nell’«atto di commettere» il fatto criminoso: e dunque in un momento in cui la condotta rilevi i caratteri della univocità e idoneità rispetto alla realizzazione di un illecito penale.113 La sorpresa da parte del terzo, poi, non consiste nell’assistere passivamente alla commissione del reato, ma in un intervento volontario, riportato poi in un documento scritto: il verbale di arresto. A seguito dell’ampliamento della nozione normativa, all’ipotesi di flagranza sono venute assimilandosi le ipotesi di quasi-flagranza, caratterizzate entrambe dall’esistenza di un rapporto di “immediatezza successiva” tra la commissione del reato e l’inseguimento del reo o la sorpresa di questi con «cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».114 Per la prima ipotesi di quasi-flagranza,
112
R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, p. 34.
113 L. D’AMBROSIO, Art. 382, in Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. IV, p. 389.
114Le Sezioni Unite, con sentenza del 24 novembre 2015, n° 39131, in C.E.D. Cassazione, hanno affermato il principio di diritto per cui è illegittimo «l’arresto in
flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione , da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato». Risulterebbe così superato il diverso orientamento, per cui lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in
quella concernente «chi, subito dopo il reato, è inseguito115 dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone», la nuova formulazione dell’art. 382 c.p.p. non differisce molto dal previgente art. 237 c.p.p., dato che, sul punto, è avvenuto solo un aggiustamento di tipo lessicale: si è proceduto infatti alla sostituzione della locuzione «subito dopo il reato» con «immediatamente dopo il reato», senza però che la scelta risponda a motivazioni sostanziali. Per la seconda ipotesi di quasi-flagranza, quella concernente chi «è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima»116, invece, il legislatore è stato indotto a modificare, in modo sostanziale, la previsione dell’art. 237 c.p.p., per cui era sufficiente che l’agente venisse sorpreso con cose o tracce dalle quali apparisse che egli aveva «commesso poco prima il reato». Il vecchio codice consentiva dunque una soluzione di continuità, sostituita dal legislatore da una relazione di immediatezza. Appare condivisibile il criterio giurisprudenziale
cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purché sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato». (Cassazione Penale, Sezione III, 06 maggio 2015, B. e altro, n° 22136, in C.E.D. Cassazione). Il concetto di inseguimento dovrebbe quindi essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico, fino a ricomprendervi «l’attività di indagine che la polizia giudiziaria pone in essere appena ricevuta la notitia criminis e che svolge senza soluzione di continuità fino all’arresto del soggetto». La Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento, argomentando come la riconduzione delle due ipotesi di quasi-flagranza alla ipotesi di cui all’art. 382, comma 1, c.p.p., non comporti la mera equiparazione, bensì esse «integrano, disgiuntamente e a pieno titolo – esattamente al pari della prima – lo stato di flagranza».
115
F. SCIOLI, La polizia giudiziaria: organizzazione, poteri investigativi e
cautelari, Giappichelli, Torino, 2006, p. 141. «La giurisprudenza di legittimità ha
osservato come il termine inseguimento comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato». Cassazione Penale, Sezione IV, 12 novembre 2002, n° 4348, Mahbob, in C.E.D. Cassazione.
116 F. SCIOLI, La polizia giudiziaria: organizzazione, poteri investigativi e cautelari, p. 144. Si segnala, sul punto, una massima della Cassazione secondo cui
«la sorpresa con tracce del reato, pur potendo essere causale o addirittura conseguente a fatto del colpevole, e non necessariamente dovuta ad attività investigativa, implica comunque l’immediata, diretta e autonoma percezione delle tracce stesse da parte della polizia giudiziaria, nonché del loro collegamento inequivoco con l’indiziato». Cassazione Penale, Sezione I, 11 dicembre 1996, n° 6642, Palmarini, in C.E.D. Cassazione.
secondo cui tra l’intervento del terzo e la cessazione dell’attività criminosa deve trascorrere un lasso di tempo tale da non superare ciò che, secondo il lessico comune, si intende con l’avverbio «immediatamente». Tale intervallo di tempo non è valutabile sempre in termini rigorosi, ma si correla alla necessità che «tra i due momenti vi sia sempre una evoluzione cronologica che si sviluppi senza interruzione di tempo, cioè senza intervallo, ossia con continuità».117 In questa ipotesi di quasi-flagranza, la notizia di reato si caratterizza per essere individuata attraverso un procedimento induttivo, garantito per legge: vi è una cognizione indiretta dei fatti, delineati attraverso un ragionamento inferenziale. Siamo in presenza di indizi di reato, o sospetti di reato, che giustificano però non solo la formulazione di una notizia di reato e quindi l’apertura contestuale del procedimento, ma anche di procedere all’arresto. La ratio è rinvenibile «nell’evidenza probatoria degli indizi a disposizione».118