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2. Le notizie di reato qualificate

2.4. Le condizioni di procedibilità

2.4.1. Segue La querela

2.4.1.2. La disciplina codicistica

La querela si presenta come un atto a forma libera, composto da due elementi: la notizia di reato e la manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Con riferimento al primo elemento, viene in considerazione l’idea di perseguire un fatto e il suo autore, potendosi, per un verso, esercitare l’azione penale contro il vero autore del reato, qualora sia stata erroneamente indicata come responsabile persona diversa, e precisandosi, per altro verso, che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela solo contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendo gli altri, dato che la querela dispiega i propri effetti contro tutti coloro che hanno partecipato al fatto di reato. Con riguardo al secondo elemento, invece, si è più volte ribadito come non sia necessaria una manifestazione esplicita dell’intento, potendo anche risultare in modo implicito. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la querela non richieda formule sacramentali, né l’indicazione specifica dei reati configurabili, risultando sufficiente la mera volontà di procedere. Chiara dunque la differenza rispetto alla denuncia: pur presentando, quale dichiarazione di scienza della notitia criminis, contenuto e

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destinatari analoghi a quelli della denuncia, quest’ultima però può essere presentata da chiunque, e non solo dalla persona offesa, ma soprattutto non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà; è infatti sufficiente la notizia di avvenuta commissione di un fatto di reato.86 È dunque l’intento persecutorio a fare da discriminante tra denuncia e querela.

La querela può essere presentata sia in forma scritta che in forma orale, ma, in quest’ultimo caso, deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal querelante o da un suo procuratore speciale. L’atto deve essere poi recapitato direttamente dall’interessato o tramite un suo incaricato, oppure per posta raccomandata, richiedendosi però in quest’ultimo caso la sottoscrizione autentica.87 Nonostante manchi una previsione esplicita, è oggi convincimento comune il fatto che si tratti di requisito ad substantiam, la cui mancanza produce l’inesistenza dell’atto o la sua inefficacia. A seguito della presentazione della querela, si procede con l’istituto della convalida, attuata in genere dall’autorità ricevente, attraverso l’attestazione della data e del luogo di presentazione dell’atto, e l’identificazione della persona che lo ha presentato. Sul punto, vengono in considerazione le problematiche relative alla legittimazione a querelare e alla capacità di proporre l’atto. Per quanto riguarda il primo punto, il potere di domanda alla base della querela spetta a chiunque sia titolare del bene giuridico protetto, offeso dal reato: «quindi a qualsiasi soggetto privato, ma altresì ente collettivo, purché, ai sensi del terzo comma dell’art. 337 c.p.p., il suo legale rappresentante indichi specificatamente la fonte dei propri poteri di

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P. TONINI, Manuale di procedura penale, p. 497.

87 «

La giurisprudenza è intervenuta per precisare il significato della locuzione “sottoscrizione autentica”, di cui al primo comma dell’art. 337 c.p.p., precisando come essa vada intesa in termini di “sottoscrizione autenticata” da soggetto a ciò legittimato, e quindi anche dal difensore, ancorché non sia stato espressamente nominato, poiché è proprio dall’autentica in questione che si può desumere l’esistenza di siffatta nomina». Cassazione Penale, Sezione V, 16 aprile 1993, n° 3719, in Cassazione penale, Massimario delle decisioni penali, 1993.

rappresentanza e, rispetto a taluni reati contro l’onore oppure costituenti offesa alla memoria del defunto, pure ai prossimi congiunti, ai genitori, al coniuge, all’adottante, all’adottato».88 Si tratta dunque di un potere strettamente personale, spettante alla persona offesa del reato, ma che, solo in ipotesi circoscritte, può non essere esercitato da lui direttamente. Vi è poi legittimato, il procuratore speciale e, in via sostitutiva o congiuntiva dell’incapace, il legale rappresentante, ovvero un curatore speciale per la querela nel caso di cui all’art. 338 c.p.p..89 Inerente al carattere strettamente personale della querela, è il principio per cui la morte della persona offesa estingue il diritto di querela, non ostacolandosi però la prosecuzione del procedimento penale, laddove l’atto venga ad essere proposto prima del decesso. Altro carattere della querela è la sua indivisibilità, sia in attivo che in passivo. Gli artt. 122-123 c.p. dispongono infatti che nel caso in cui il reato sia commesso a danno di più persone, affinché si possa procedere è sufficiente che uno solo proponga querela e, ex converso, se più sono quelli che hanno commesso il reato, è sufficiente la proposizione contro uno di essi perché si possa procedere contro tutti. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, il codice penale prevede che il potere in questione debba essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.).90

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L. CARLI, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, p. 187.

89 «

È il caso dell’art. 121 c.p., quando l’offeso, minore degli anni quattordici, oppure affetto da infermità mentale, non abbia rappresentante ovvero versi in una situazione di conflitto di interessi con chi lo rappresenta. In questo caso è il giudice per le indagini preliminari del luogo ove abbia residenza o dimora il querelante a nominargliene motivatamente uno, su richiesta del pubblico ministero o sollecitazione degli enti educativo-assistenziali». F. CORDERO, Codice di

procedura penale commentato da Franco Cordero, II edizione, UTET, Torino,

1992, p. 387.

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«La norma, che introduce dunque un termine decadenziale, è interpretata restrittivamente in dottrina e giurisprudenza, nel senso che non sono consentite interruzioni, sospensioni o restituzioni nel termine de quo; ragion per cui si considerano eccezionali le previsioni di rimessione in termini contenute in disposizioni transitorie, formulate dal legislatore ogni qualvolta risulti modificato con nuova legge il regime di procedibilità in ordine a determinati reati. Si pensi

2.4.1.3. La rinuncia e la revoca. Un breve accenno alla raccolta