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La soluzione prospettata dal “Progetto Alfano”

7. Un problema legato al tempo

7.4. La soluzione prospettata dal “Progetto Alfano”

Il disegno di legge Alfano, infatti, come abbiamo già avuto modo di chiarire, tratta di alcune importantissime tematiche in materia di procedimento penale. Attraverso la riforma dell’art. 405, comma 2, c.p.p. si prevede che «il termine di durata delle indagini decorre dalla data della iscrizione del nome della persona nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. ovvero da quella, eventualmente anteriore, in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito risultava agli atti del pubblico ministero. A tal fine il giudice verifica l’iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell’art. 407, comma 3». Da quanto possiamo evincere dalla relazione al progetto, lo scopo è quello di porre rimedio ad un meccanismo «che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme non potranno più riverberarsi sull’imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabili, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia». A tal fine, il “Progetto Alfano” riserva al giudice la possibilità di verificare «la tempestività dell’iscrizione e, se necessario, retrodatarla al momento in cui doveva essere effettuata,

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24 settembre 2009, n° 40538, Lattanzi, in

con tutte le conseguenze del caso anche ai fini dell’inutilizzabilità degli atti d’indagine». 273 Si vuole in tal modo contrastare l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, incentrato sul potere discrezionale del pubblico ministero. Le innovazioni prospettate dal progetto possono però dare adito ad alcune perplessità. «Sembrerebbe, infatti, che il controllo sulla correttezza dell’iscrizione possa avvenire solo in udienza preliminare: in tale sede, il giudice sarebbe chiamato a verificare la correttezza delle date, per dichiarare obbligatoriamente l’inutilizzabilità degli atti eventualmente tardivi. Ma l’inutilizzabilità è sanzione non soggetta a limiti preclusivi».274 Ci si chiede quindi se la questione forma qui oggetto di una sorta di pre-verifica, oppure essa risulti essere preclusa successivamente. Il dubbio sorge proprio dalla portata dell’innovazione: il nuovo art. 405, comma 2, c.p.p. termina «anche agli effetti dell’art. 407, comma 3». Ma scopo specifico della retrodatazione è proprio la dichiarazione di inutilizzabilità. Forse, ciò che si intendeva dire, è che il sindacato è finalizzato all’inutilizzabilità, anche se gli atti tardivi non possono considerarsi invalidi, e, quindi, farsi valere solo in tale contesto? Se così fosse, sarebbe stato sufficiente apporre all’art. 407 c.p.p. un ulteriore comma, in cui specificare che «se la data dell’iscrizione soggettiva è successiva alla data in cui è risultato il nome della persona a cui è attribuito il reato, gli atti compiuti nelle more dell’iscrizione sono inutilizzabili. Poi, a seconda che si propenda o meno per la configurazione di una preclusione temporale, si sarebbe potuto o meno aggiungere: «L’inutilizzabilità di cui al presente comma può

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O. MAZZA, La fase delle indagini preliminari nel “Progetto Alfano” e il suo

impatto sul sistema processuale vigente, in Cassazione penale, 2009, p. 3277. 274

R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, p. 153.

essere rilevata o eccepita entro la conclusione della discussione finale dell’udienza preliminare».275

7.5. Sviluppi odierni del problema: le ipotesi interpretative prospettate dalla Procura di Roma.

Per trattare del problema in termini odierni, è opportuno far riferimento alla circolare del 2 ottobre 2017, avente ad oggetto «Osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato».276 Le direttive contenute nella presente circolare hanno il preciso scopo di rendere operativo quanto disposto dalla legge 103/2017 che, modificando l’art. 1 d.lgs. 106/2006, ha finito per affidare al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare «l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato». Figura principale della circolare è, infatti, quella del pubblico ministero, per cui gioverà rammentare come la sua attività possa essere qualificata non solo in termini meramente ricognitivi: è lo stesso art. 109 disp. att. c.p.p. a darne conferma, laddove afferma che «la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al Procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato». L’uso del termine «eventuale» dimostra come tale attività sia frutto di una valutazione che permetta di poter procedere ad iscrizione. La prima valutazione che, in termini logici, deve essere effettuata è quella concernente la natura di notizia di reato o, per meglio dire, di «atti che possono contenere notizia di reato»: in tal caso, tutto ruota intorno al concetto di “fatto” che ne sta alla base,

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R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, p. 154.

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 02 ottobre 2017, n° 3337/17 Prot. Gab. TAB.

ovvero di «accadimento suscettibile di un pur sommaria descrizione».277 È proprio dalla qualificazione di tale fatto che il pubblico ministero sarà più orientato nella fase dell’iscrizione verso uno dei due registri tipici (modello 21 o modello 44), oppure verso il registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45). Qualora il fatto richieda accertamenti, al fine della sua qualificazione, bisognerà distinguere: se tali accertamenti si limitino ad «attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)» (circolare de 11 novembre 2016)278 si procederà ad iscrizione nel modello 45; negli altri casi, invece, l’iscrizione sarà orientata verso il modello 21 o 44. La scelta tra questi due registri avverrà in conformità a una valutazione per niente semplice: la scelta sarà orientata verso il modello 21 laddove a carico del soggetto emergano, non tanto meri sospetti, quanto piuttosto specifici elementi indizianti, ovverosia «una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di fatto astrattamente qualificabile come reato e l’indicazione di fonti di prova» (Cassazione, Sezioni Unite, 21 giugno 2000, n° 17, Tammaro).279 In ogni caso, è opportuno ribadire, come più volte ha

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 02 ottobre 2017, n° 3337/17 Prot. Gab. TAB., p. 3.

278Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della giustizia, «Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo». La presente

circolare è stata elaborata dalla Direzione Generale della giustizia penale sulla base delle linee condivise da un apposito Gruppo di Lavoro: essa provvede alla istituzione e alla diffusione presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado del S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale). Delineato come “Registro unico del settore della cognizione penale di primo e secondo grado”, il sistema ha subito diverse modifiche evolutive, volte a trasformarlo «da mero registro elettronico in vero e proprio programma di gestione». Utilità principale di questo sistema è quella di garantire che gli uffici ministeriali possano disporre in tempi rapidi «di informazioni statistiche aggiornate e affidabili, funzionali alla precisa individuazione dei carichi di lavoro e dei fabbisogni, per distribuire le risorse in maniera razionale ed efficace».

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 02 ottobre 2017, n° 3337/17 Prot. Gab. TAB., p. 3.

sottolineato la circolare del 2016, che l’iscrizione nominativa non deve essere frutto di una scelta avventata: molte sono le conseguenze a cui va incontro la persona indagata, non da meno molti sono i pregiudizi di cui può essere vittima. L’iscrizione del nominativo non è quindi atto dovuto, ed una eventuale conclusione di siffatto tipo deriva da un’interpretazione distorta dell’art. 335 c.p.p., laddove si afferma la tempestiva iscrizione. «Siffatta lettura “meccanica” della previsione normativa contrasta con le indicazioni della Corte di Cassazione e, ancor di più, con il sistema, in quanto finisce per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria il potere di disporre in ordine alle iscrizioni a modello 21, potere che, viceversa, non può che essere esclusivo del pubblico ministero ed al cui ponderato esercizio questo ufficio non intende sottrarsi».280 Per concludere, e in termini generali: si procederà ad iscrizione nel modello 45 quando un fatto non risulti descritto nei termini minimi o sia irrimediabilmente confuso oppure quando non sia sussumibile in alcuna fattispecie incriminatrice. In tutti gli altri casi si procederà ad iscrizione nel modello 21 nei casi in cui emergano specifici elementi indizianti a carico di soggetti identificati. L’iscrizione nel modello 44, invece, avverrà laddove si tratti di un caso non rientrante nelle ipotesi precedenti, al solo scopo di stabilire un limite temporale alle indagini preliminari, connotate dal carattere della tempestività.