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Il complesso concetto di “immediatezza”

7. Un problema legato al tempo

7.1. Il complesso concetto di “immediatezza”

«Abbiamo avuto modo di constatare come la conseguenza giuridica più rilevante che discende dalle iscrizioni è data dall’inizio della decorrenza dei termini delle indagini preliminari. Sia le indagini contro ignoti che quelle contro noti, infatti, sono assoggettate a limiti temporali, i quali, se non rispettati, comportano l’inutilizzabilità degli atti tardivi comunque svolti».259 A norma dell’art. 335 c.p.p., il pubblico ministero vede incombere su di esso un obbligo di procedere immediatamente a iscrizione sia oggettiva, che soggettiva, dal momento in cui ha preso cognizione di una notizia di reato. Tuttavia, la possibile mancata coincidenza tra le due tipologie di iscrizione, ha reso il legislatore poco rigido nel determinare il momento a partire dal quale il pubblico ministero deve procedere nell’adempimento di tale attività formale. Il legislatore, infatti, ha fatto riferimento a quel termine, particolarmente elastico, che è l’”immediatezza”. Nel tentare di comprendere a che cosa si sia effettivamente voluto riferire con tale espressione, una prima impostazione ha tentato di delucidare il tema, affermando come «l’interpretazione sistematica degli artt. 335, 405, comma 2, e 407, comma 3, c.p.p. induce a ritenere che il dies a quo vada riferito alla data di effettiva iscrizione della notizia di reato, a prescindere dal momento nel quale l’informativa è pervenuta all’ufficio del pubblico

259

Cassazione Penale, Sezione VI, 12 dicembre 2002, in Cassazione penale, 2003, p. 1486, secondo cui a seguito della modifica dell’art. 415 c.p.p. ad opera dell’art. 6 l. 16 dicembre 1999 n° 479, «la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari stabilita negli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. si applica anche nei procedimenti a carico di persone ignote, in forza dell’esplicito rinvio alle altre disposizioni di cui al presente titolo contenuto nell’art. 415, comma 3, c.p.p.: la sanzione dell’inutilizzabilità per la tardività ha dunque allargato la sua sfera di operatività». R. APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento

ministero». 260 L’impostazione, che sembra essere quella maggiormente rispondente alla volontà del compilatore, sembra essere supportata da alcune tesi: innanzitutto, il fatto che solo gli atti compiuti dopo la scadenza temporale sarebbero inficiati dal regime dell’inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, c.p.p., ma anche il fatto che non si ravvisi alcun potere in capo al giudice di supervisionare sullo spazio temporale intercorrente tra l’acquisizione della notizia da parte della procura e l’iscrizione della notizia stessa. Ne consegue che, la mancata o tardiva iscrizione ad opera del pubblico ministero risponde più che altro a un obbligo di lealtà processuale, violato il quale si possono profilare solo conseguenze di natura disciplinare, o, in taluni casi, penali.261 Secondo una diversa impostazione, invece, la

260

A. MARANDOLA, I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed

effetti procedimentali, p. 284. 261

Chiamato a pronunciarsi sulle omissioni o sui ritardi nell’iscrizione delle notizie di reato, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato, fino ad ora, determinazioni contrastanti. Così, nel senso dell’irrilevanza sotto il profilo disciplinare, vedi la decisione n° 133 dell’11 settembre 1998/2 ottobre 1998 in

Quaderni del CSM, n° 112, Roma, 2000, p. 107 («La valutazione in ordine alla

sussistenza dell’illecito disciplinare deve essere effettuata alla stregua delle circostanze del caso concreto ed il giudizio sulla negligenza quale presupposto di un comportamento deontologicamente sanzionabile può essere formulato solo quando essa appaia grave ed inescusabile». In applicazione del tale principio è stata esclusa la responsabilità disciplinare del sostituto procuratore che abbia adottato dei provvedimenti omettendo di iscrivere il procedimento nel modello 21 e/o modello 44, persistendo in tale omissione anche in seguito»); nonché la pronuncia n° 99 del 22 ottobre 1999/15 dicembre 1999, ivi, p. 110: («L’iscrizione ritardata del nome dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. non integra gli estremi di un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, qualora emerga che l’annotazione di P.G. contenente gli elementi indizianti nei confronti della persona sia anteriore ai sei mesi e che tra il deposito della stessa e la successiva iscrizione il magistrato sia stato gravato da numerosi e straordinari incombenti istruttori e dibattimentali, sicché anche tale intervallo può in concreto essere considerato ragionevole»). In senso opposto, sostiene la necessaria operosità del magistrato, la decisione n° 02 del 15 gennaio 1999/8 aprile 1999, ivi, p. 108: («Viola i doveri di diligenza ed operosità il magistrato del P.M. che, per un intervallo di tempo apprezzabile, provveda a redigere un numero assai ridotto, e comunque comparativamente valutabile come il più modesto fra quelli riferibili ad altri componenti dell’Ufficio, di richieste di rinvio a giudizio, ed ometta sistematicamente la tempestiva registrazione della comunicazioni di notizia di reato, non escludendo la responsabilità disciplinare né il contestuale svolgimento, da parte sua, di indagini preliminari concernenti un assai complesso procedimento e pochi altri affari definibili come di particolare rilievo, né l’adozione di cura scrupolosa nella compilazione delle schede utilizzate per le annotazioni relative

locuzione utilizzata dal legislatore, ovvero “immediatamente”, intenderebbe riferirsi ad un obbligo incombente sul pubblico ministero all’iscrizione della notizia di reato dalla ricezione della notitia criminis stessa. Ne consegue, in questo caso, che l’inottemperanza del pubblico ministero comporta il potere del giudice di fissare il momento nel quale il pubblico ministero avrebbe dovuto ottemperare all’obbligo, procedendo ad annotazione. La vaghezza del termine utilizzato ha permesso, in riferimento ad esso, di non basarsi su un calcolo temporale formato da giorni ed ore, ma di poterlo intendere in termini più elastici, purché comunque non si generi un eccessivo prolungamento dei termini processuali né una incontrollata attività investigativa del pubblico ministero.