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Art 182-quater l fall.: le finalità della nuova disciplina

Nel documento I finanziamenti dei soci nelle s.r.l. (pagine 112-115)

2. Profili sistematici: artt 2491 c.c e 182-quater l fall

2.1. Art 182-quater l fall.: le finalità della nuova disciplina

L’art. 182-quater l. fall. è stato introdotto dall’art. 48 del d.l. n. 78/2010, convertito, con innovazioni, dalla l. n. 122/2010 e successivamente modificato dalla l. n. 134/2012, in sede di conversione del d.l. n. 83/2012. La norma fa parte di un “pacchetto” di novità legislative che nasce come risposta ad un quadro di perdurante crisi economica che affliggeva, e affligge tuttora, il sistema economico mondiale.

Uno degli obiettivi legislativamente perseguiti è quello di incoraggiare il ricorso, per la soluzione delle crisi d’impresa, alle procedure ed agli accordi alternativi al fallimento, così da agevolare la concreta attuazione di un processo di turnaround dell’impresa commerciale in difficoltà227. L’art. 182-quater l. fall., rubricato « Disposizioni in tema di

prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti », in particolare, prevede la prededucibilità, in

caso di successivo fallimento, dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, purché omologati. Lo stesso trattamento è previsto, al comma 2, per i cc.dd. “finanziamenti-ponte”, cioè quei crediti derivanti da apporti eseguiti nella fase di adozione della

226 R. CALDERAZZI, I finanziamenti dei soci nelle società di capitali, cit., p. 123 ss. 227 In argomento, v. B. ARMELI, I finanziamenti dei soci in esecuzione di concordato

preventivo tra prededucibilità e postergazione, in Il Fallimento, 2011, p. 889; M. FABIANI, L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in Il Fallimento, 2010, p. 898; L. MORELLINI, L’art. 182-quater l. fall.: novità e criticità, in Il Fallimento, 2011, p. 898; N. ABRIANI, Finanziamenti “anomali” dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, cit., p. 49.

soluzione concordataria, purché siano testualmente previsti dal piano di cui all’art. 160 l. fall. o dall’accordo di ristrutturazione, nonché che la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo oppure l’accordo sia omologato.

L’art. 182-quater si occupa, dunque, di due tipologie di finanziamenti: 1) quelli concessi in esecuzione di un concordato preventivo e di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, e cioè in un momento in cui l’impresa ha già concluso l’iter del concordato o dell’accordo, rispetto ai quali il finanziamento diviene strumentale al completamento della ristrutturazione; 2) quelli effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti228.

Benché la norma abbia una portata più ampia229, ai fini della presente indagine rileva solo per la parte relativa ai finanziamenti postergati, previsti nel comma 3 dell’art. 182-quater, il quale dispone che « in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il

228 L. STANGHELLINI, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Il

Fallimento, 2010, p. 1346, qualifica i primi « finanziamenti alla ristrutturazione » e i secondi « finanziamenti-ponte ».

229 L’art. 182-quater, nella sua nuova formulazione, così recita: « I. I crediti derivanti da

finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111. II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma, i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato. III. In deroga agli artt. 2467 e 1497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. IV. (abrogato). V. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’art. 182-bis, primo e sesto comma ».

secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare ».

Tale previsione ha sollevato molteplici dubbi interpretativi: a) la determinazione del dies a quo dal quale ritenere prededucibili i finanziamenti dei soci; b) l’applicazione dell’esclusione dal voto e dal computo della maggioranza per l’approvazione del concordato (art. 182-quater, ultimo comma, l. fall.) ai finanziamenti dei soci; c) la compatibilità della regola della prededucibilità di cui all’art. 182-quater con l’art. 111 l. fall.; d) il rapporto tra prededucibilità ed esenzione ai sensi dell’art. 67, lett. e), l. fall.; e) l’individuazione dei soggetti finanziatori che possono beneficiare della prededuzione; f) la sorte del residuo venti per cento non assoggettato a prededucibilità.

Tutti problemi tra di loro connessi, la cui analisi richiede, però, di individuare preliminarmente il punto di partenza dal quale orientare l’indagine: esso consentirà di trovare una soluzione ad ogni profilo problematico. La prospettiva si colloca nella visione dell’istituto dei finanziamenti dei soci come espressione della regola più generale del corretto finanziamento dell’impresa, la quale accompagnerà tutta l’indagine sul tema dei finanziamenti dei soci.

L’ossimoro legislativo “prededucibilità dei finanziamenti postergati” non rappresenta un sistema contraddittorio, ma è coerente con la finalità della disciplina codicistica di consentire la patrimonializzazione / ricapitalizzazione / ristrutturazione / risanamento dell’attività di impresa, quando diventa difficile reperire risorse finanziarie all’esterno.

Nell’art. 182-quater l. fall. e negli artt. 2467 o 2497-quinquies c.c. i finanziamenti postergati assolvono alla medesima funzione, alla stessa

ratio. Vi sono, quindi, fattispecie uguali, stessi interessi da tutelare e

regole di tutela difformi, in considerazione del diverso atteggiarsi del contesto nel quale i prestiti vengono effettuati230.

230

Cfr. R. CALDERAZZI, I finanziamenti dei soci nelle società di capitali, cit., p. 126 ss.

Nel documento I finanziamenti dei soci nelle s.r.l. (pagine 112-115)