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L’art. 39 della legge n. 124 del 200724 costituisce una delle previsioni

più importanti della legge, ponendosi come la disposizione d’apertura

24 Art. 39:

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, lenotizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrita' della

Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose e i luoghi coperti dal segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorita' chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalita' di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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del capo V riguardante il contenuto e i limiti del segreto di stato, le modalità d’apposizione e i tempi legati all’accesso.

Il 1° comma dell’articolo individua, in maniera analoga a quanto fatto anche dall’art.12 della l. 801/77, che come già affermato in precedenza aveva introdotto un’importante innovazione, dal momento che aveva sintetizzato nella nozione di segreto di stato le due tipologie del segreto politico e segreto militare, l’oggetto del segreto di stato “gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello stato

7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita', alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non puo' essere superiore a trenta anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui e' disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a condizione di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita' estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale

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rispetto agli altri stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello stato”.

Limitandoci alla sola lettura del comma 1 l’oggetto di segreto di stato appare identica a quella dell’art. 12 della l. 801/77, dal momento che risulta costituito da “atti, notizie, attività e ogni altra cosa….”; mentre la corretta individuazione dell’oggetto deve tener conto anche dei commi successivi che introducono profili ulteriori quali “le informazioni” e soprattutto “i luoghi”25.

Dall’analisi congiunta dei commi 1°, 2° e 3° risulta un allargamento dei possibili profili di protezione del segreto di stato, tale valutazione appare avvalorata anche dalla previsione al comma 5° della fonte regolamentare, attraverso la quale “il Presidente del Consiglio, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”. Un ulteriore aspetto significativo è rappresentato dal fatto che la previsione del comma 1° riprende l’orientamento della

25 Per quanto riguarda i “luoghi” è da ritenere che tale oggetto sia stato inserito a seguito del conflitto d’attribuzione sollevato dalla Procura di Tempio Pausania contro il Governo nell’ambito del caso denominato “ Villa la Certosa” dove, a seguito dell’ apposizione, da parte del Ministro dell’interno, del segreto di Stato sull’area dove sorgeva l’edificio “allo scopo di prevenire la conoscibilità dei luoghi”, la Procura aveva eccepito che il segreto di Stato non potrebbe essere apposto sui luoghi, non potendosi interpretare in tal senso il riferimento “ad ogni altra cosa” contenuto nell’art. 12 della l. 801/77, perché non sarebbe possibile identificare un luogo come una cosa.

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giurisprudenza costituzionale circa i criteri da seguire per l’individuazione dell’oggetto del segreto di Stato, in tal senso, infatti, la sentenza 86/77 aveva sostenuto che “l’individuazione dei fatti, atti, notizie che possono compromettere la sicurezza dello stato e devono quindi rimanere segreti, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione dell’autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere che in un’ attività ampiamente discrezionale e, più precisamente , di una discrezionalità che supera l’ambito e i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei pubblicae ed è, quindi intimamente legata all’accertamento di questi interessi e alla valutazione dei mezzi che ne evitano la compromissione e ne tutelano la salvaguardia”.

Gli interessi giuridici protetti sono quelli legati alla tutela dell’integrità della repubblica anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Le riflessioni circa i possibili significati attribuibili al concetto di “integrità della Repubblica” e le differenze con la precedente normativa, in attesa della effettiva applicazione della legge ed in particolare della disposizione riferita al segreto di Stato, lasciano ancora aperta la discussione circa la concreta interpretazione e l’esatta individuazione

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degli elementi costitutivi il segreto di Stato. Sul punto va ribadita, dunque, la sensazione di una ricercata genericità dello stesso dimostrata dalla tecnica legislativa utilizzata per prevederne le diverse fattispecie, la cui corretta individuazione dal punto di vista formale, si basa sulla lettura dei primi cinque commi dell’art. 39.

In buona sostanza il testo non reca grandi novità rispetto alla l. 801/77, dal momento che le uniche differenze risultano il riferimento all’“integrità della Repubblica” in luogo dell’“integrità dello Stato democratico”, e del non più presente richiamo “al libero esercizio delle funzioni degli organi istituzionali”.

Il comma 2° dell’art. 39 dispone rigide limitazioni per i soggetti che possono accedere alle diverse fattispecie coperte da segreto di Stato, individuando anche per i soggetti e le autorità chiamati a svolgere, rispetto ad essi, funzioni essenziali ulteriori obblighi, dal momento che l’accesso a questi atti, documenti, cose e luoghi deve avvenire nelle parti strettamente indispensabili all’espletamento dei compiti previsti per il conseguimento dei fini prefissati. Anche l’ultima parte del comma non fa altro che riaffermare la necessità della tutela da prestare agli atti coperti da segreto, onde evitare che siano soggetti a manipolazione, distruzione o sottrazione.

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Il comma 3° evidenzia i presupposti legittimanti la decisione di apporre il segreto a tutela degli interessi individuati ex comma 1, questi possono essere ricondotti al grado di lesività correlato alla loro indebita conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, grado di lesività che deve essere grave rispetto alle finalità citate.

Quindi non è sufficiente che la divulgazione non autorizzata determini un rischio non qualificato di ledere interessi giuridici tutelabili, ma viene richiesto che gli stessi siano compromessi in modo grave affinchè si possa parlare di segreto di Stato, poiché negli altri casi saranno sufficienti i meccanismi di tutela amministrativa definiti dalle classifiche di segretezza.

Con il 4° si aprono una serie di commi che disciplinano le competenze del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, ad esso infatti spetta l’esclusiva competenza relativa all’apposizione e tutela del segreto, non che di conferma della sua apposizione, inoltre, attraverso il regolamento previsto al 5° comma, determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni per la sua tutela amministrativa e quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

Ulteriori novità sono contenute nei commi che vanno dal 7° al 10°, dove viene disciplinato il procedimento della richiesta d’accesso, per

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chiunque vi abbia interesse e decorso un certo termine, alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose, e ai luoghi coperti da segreto di Stato.

Il 7° comma dispone che” trascorsi quindici anni dall’apposizione del segreto o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’art. 202 del c.p.p., come sostituito dall’art .40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli, atti, alle cose e ai luoghi coperti da segreto di Stato”.

Il dies a quo coincide con la data d’apposizione da parte del Presidente del Consiglio, ovvero dalla sua conferma nei confronti dell’ autorità giudiziaria. Il termine di durata del vincolo è comunque prorogabile per una o più volte per un tempo non superiore ai trenta anni dal Presidente del Consiglio, che entro trenta giorni dalla richiesta d’accesso può con provvedimento motivato, trasmesso al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica disporre una o più proroghe, come affermato dal comma 8°.

Il comma 9° evidenzia ancora più nettamente la natura esclusiva della potestà del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, poiché può disporne la cessazione del vincolo indipendentemente dallo scadere dei termini espressi dai commi 7° e 8°, anche se ciò non

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significa che il segreto possa venir meno per l’arbitraria volontà del Vertice del Governo, in quanto questi non ha il potere d’imprimere il carattere di segretezza, ma solo di verificarlo e di notificarlo, e perciò neanche di eliminarlo dove non fossero venute meno le esigenze che ne comportarono l’apposizione.

Un’ulteriore considerazione va fatta in merito alla procedura di desecretazione quando, in base ad accordi internazionali, il vincolo verta su questioni che coinvolgono interessi di Stati esteri o di Organizzazioni internazionali. Il comma 10° dispone che in tale situazione “ il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti”. La suddetta previsione sembra doversi applicare in quelle situazioni in cui il procedimento di desecretazione dovesse avvenire prima della scadenza dei quindici anni previsti dal 7° comma, ovvero nel caso il Presidente del Consiglio dovesse decidere se prorogarlo, visto che la legge, trascorso il termine dei trenta anni non ammette nessun altro tipo di vincolo alla pubblica conoscenza.

Particolarmente importante risulta essere anche il comma 11°, il quale, anche non introducendo un’assoluta novità, individua alcuni casi d’esclusione all’apposizione del segreto di Stato. La norma sancisce che “in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie,

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documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli art. 285, 416-bis, 416-ter e 422 c.p.”. Si ripropone così quanto affermato già dall’art. 12 della legge 801/77 che però si limitava a ritenere illegittima l’apposizione del segreto su fatti eversivi dell’ordinamento costituzionale, mentre nella nuova disciplina vengono specificate altre fattispecie che ostano all’apposizione del segreto di Stato. Gli articoli del codice penale menzionati nel comma 11° si feriscono a reati quali la “devastazione, saccheggio e strage” finalizzato allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato , l’associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso e la strage. Quindi come lo scopo del segreto e quello di impedire la diffusione di atti, informazioni e ogni altra cosa capace di porre in pericolo l’integrità della Repubblica, allo stesso tempo il legislatore ha voluto introdurre, con la presente disciplina, una serie di controlimiti che impedissero la segretazione di reati che pongono in pericolo gli stessi beni alla cui tutela è finalizzato il segreto di Stato.

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2.3 Regolamento per l’individuazione dei criteri di