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Regolamento per l’individuazione dei criteri di segregazione

Come previsto dal comma 5 dell’art. 39, il Presidente del Consiglio deve provvedere a stabilire, con regolamento, i criteri per l’“individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”. Il regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2008, in linea con la stessa l. 124/07, ha un carattere organico e omnicomprensivo, in quanto introduce la novità di separare, almeno per gli aspetti contenutistici il binomio, invero infondato, segreto di Stato e servizi, ritenuto da molti materia inscindibilmente legata.

Il regolamento si compone di un preambolo, di undici articoli e di un allegato. La norma disciplina, nell’ordine: il proprio stesso oggetto (art. 1); il rapporto logico giuridico intercorrente tra segreto di Stato e classifiche di segretezza (art. 2); i criteri per l’individuazione di quanto può essere coperto dallo speciale vincolo (art. 3); i limiti coincidenti con i casi di esclusione del segreto di Stato di cui alla fonte primaria (art. 4); le materie di riferimento, individuate attraverso il ricorso all’ elencazione esemplificativa dell’allegato (art. 5); le procedure e le modalità di apposizione (art. 6); il regime della conservazione del

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segreto di Stato (art. 7); l’individuazione dell’ufficio competente ad assistere il Presidente del Consiglio nelle interlocuzioni con stati esteri ed organizzazioni internazionali in materia di segreto di Stato ai sensi del comma 10 dell’art. 39 (art. 8); le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo dei vigili del fuoco (art. 9); la materia dell’accesso (art. 10); la data di entrata in vigore ed il coordinamento transitorio con altre previsioni già vigenti che presentano profili di contiguità (art. 11).

Con la norma in commento, il Governo, si è posto la finalità di disciplinare aspetti diversi, pur importanti, oltre a quello che era l’obbiettivo principale, cioè la determinazione dei criteri. Tuttavia ciò che emerge con maggior evidenza è la ripetizione delle norme contenute negli art. 39 e 40 della legge 124 del 2007. Questo è dimostrato dal fatto che l’art. 3, dopo aver replicato la previsione di legge di rango primario, si limita ad affermare che “ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essi derivi un pericolo concreto per lo Stato”. quindi tale indicazione non contiene alcun elemento di specificazione, visto che è la ratio stessa del segreto di Stato ad essere indissolubilmente legata alle esigenze di conservazione dell’ordinamento statale.

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Neanche il requisito della gravità del danno derivante ad uno dei supremi interessi dello Stato sembra così rilevante infatti non vengono esplicitate quali debbano essere le conseguenze dirette o indirette di cui tener conto, ne fornisce i parametri per la qualificazione del pericolo attuale per lo Stato.

Nell’art. 5 del regolamento in esame si disciplinano le procedure di apposizione del segreto, per le quali sono suscettibili di essere coperte da segreto di Stato le informazioni, atti, notizie relative alle materie di riferimento elencate in allegato. Anche in questo caso però non vi è una specificazione di settori precisi visto che la catalogazione copre ambiti piuttosto generici e non offre alcuna indicazione concreta del contenuto di ciò che può essere segretato, tanto che potrebbe sembrare una delega in bianco “che affida alla discrezionalità dell’organo di governo, l’inserimento di una materia tra quelle che possono usufruire della garanzia accordata al segreto di Stato. Tale modalità operativa potrebbe comportare il rischio di discutibili apposizioni.”26

Sintomatico del timore prima accennato risulta essere il punto numero 1 dell’allegato dove si opera un generico e indefinito richiamo alla tutela degli interessi economici, finanziari, industriali scientifici,

26 Paolo Pisa, Segreto di Stato in evoluzione, in Gnois rivista italiana di intelligence, 2008.

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tecnologici, sanitari e ambientali del paese. Infatti risulta evidente non solo il contrasto con l’art. 39 della legge n. 124 del 2007, ma anche con l’art. 3 dello stesso regolamento, che, come già visto, riporta gli stessi beni giuridici a cui fa riferimento il provvedimento legislativo.

Il ragionamento sulla tutela degli interessi economico-finanziari risulta essere molto delicata anche in ragione di problematiche attuali come la globalizzazione, il controllo dei flussi finanziari, l’accaparramento delle risorse naturali, la minaccia dell’economia illegale, la speculazione finaziaria etc…

È la criticità di questi problemi ad aver indotto in alcune proposte di formulazione della legge n. 124 del 2007 l’inserimento della tutela dei suddetti interessi.27Le motivazioni possono essere anche condivisibili,

ma l’utilizzo di una formula così generica come quella presente nel regolamento individua un perimetro troppo ampio della nozione di segreto di Stato, il che appare in totale conflitto sia con il dato normativo che con i principi della giurisprudenza costituzionale.28

Per questo motivo bisogna affermare che l’inserimento della tutela degli interessi economico-finanziari nel regolamento d’attuazione del

27 Così C. Mosca- G. Scandone- S. Gambacorta- M. Valentini, I sevizi di informazione e il segreto di Stato, 2008, pag. 488-489.

28 Corte cost. sent. n. 82 del 1977 per la quale il segreto di Stato involge esclusivamente la sicurezza interna ed esterna della Repubblica, il solo “interesse essenziale insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza sopra ogni altro, in quanto tocca l’esistenza stessa dello Stato.”

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2008 costituisce un tentativo di aggirare il limite che sia la Corte costituzionale che il Parlamento hanno stabilito per l’applicazione del segreto di Stato29.

Un punto di interesse è il ruolo attribuito al direttore generale del DIS, dall’art. 6, che viene individuato come unico ed esclusivo tramite tra le amministrazioni richiedenti l’apposizione e il Presidente del Consiglio dei ministri, così che vi sarà un alto funzionario dello Stato in grado di conoscere di ciascuna apposizione, che è stata ritenuta congrua dal Capo dell’Esecutivo.

Certamente positiva è la chiara fissazione, all’art. 11, del dies a quo ai fini del computo della durata del segreto di Stato, che, anche per quanto già coperto dal vincolo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rimane quello dell’apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, della conferma della sua opposizione.

29 In questo senso A. Pace, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del2007, in AIC, 2009.

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2.4 Il Presidente del Consiglio unico dominus: