(Criteri di aggiudicazione dell’appalto – OEPV e minor prezzo)
L’articolo 1, comma 20, lettera t), modificata dal Senato, modifica l’articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.
Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
Rispetto al testo originario del decreto, nel corso dell'iter in Senato sono state eliminate le modifiche ai commi 10-bis e 15 dell'articolo 95, in base al quale la stazione appaltante, che stabilivano, rispettivamente, un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento nell'ambito della OEPV, e prevedeva che ogni variazione intervenuta, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevasse ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La disposizione modifica l’articolo 95 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto:
a) viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate (al comma 3) per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del
81
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserendo anche il riferimento (in una nuova lettera b-bis) ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Si ricorda che, in base al comma 3 già vigente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), norma quest'ultima che prevede la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
Tale previsione ricalca il testo originario del D.L. (lettera s)).
b) Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente:
per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (lettera a) soppressa).
La norma oggetto di soppressione prevedeva che in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applicasse l'esclusione automatica, la stessa avesse l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 sulla valutazione dell'offerta anomala. Si faceva fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si procede mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) sul criterio del minor prezzo.
per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Resta, quindi, in vigore la sola lettera b), che prevede il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
82
Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) della norma del Codice, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).
In base al comma 3, della norma in parola, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (lettera a) del comma 3). A tal fine, in base al Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
In base al testo approvato dal Senato, si sopprimono i numeri 3) e 4) della originaria lettera s) del decreto-legge nel testo già entrato in vigore.
Il numero 3) del testo originario del decreto interviene del sul comma 10-bis dell'articolo 95: in base alla norma, la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La norma originaria del decreto-legge sopprime, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Il comma 10-bis - di cui si elimina la soppressione - stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Il numero 4) del testo originario del decreto - soppresso nel testo approvato dal Senato - riscrive il comma 15 dell'articolo 95, prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 'fase amministrativa di prima ammissione' - mentre la norma previgente faceva riferimento alla 'fase di ammissione' -, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La norma previgente di cui si elimina la soppressione - stabilisce che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
83