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(Nuovo regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti

e disposizioni transitorie)

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Disposizioni di coordinamento (lettera gg), numeri 1 e 2)

I numeri 1) e 2) della lettera gg) in esame (che riproducono i numeri 4) e 5) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge) modificano, rispettivamente, i commi 14 e 27-bis dell’art. 216 del Codice, ove si prevede l’applicazione, in via transitoria, delle norme (dettate dal “vecchio” Codice e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 207/2010) vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in materia di qualificazione, modalità di avvalimento, requisiti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, nonché di documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.

Si tratta di norme di coordinamento, in quanto sono semplicemente volte a modificare il termine di operatività della disciplina transitoria, prevedendo che esso scade non più alla data di entrata in vigore di apposite linee guida (che non sono più previste, in virtù delle modifiche operate dal presente decreto-legge) bensì del nuovo regolamento unico previsto, in loro sostituzione, dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice.

Modalità di affidamento delle concessioni autostradali in scadenza e in cui prevale l’attività di gestione (lettera gg), numero 3)

La norma in esame (che riproduce fedelmente il disposto del numero 6) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge), attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell’art. 216 del Codice, amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali –

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in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell’attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria – era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Mentre il testo previgente individuava l’ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l’entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.

In realtà, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente.

Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).

La relazione illustrativa del testo iniziale del decreto-legge sottolinea che la riscrittura in esame “è tesa a sbloccare l’iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute o di prossima scadenza e quindi a consentire l'immediato sblocco degli investimenti, onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali”.

Nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici (lettera gg) numero 4)

La disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà avvenire:

- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (che dovrà pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta);

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

110 - sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

- requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente dell’art. 24, comma 2, del Codice.

- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall’ANAC in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente dell’art. 31, comma 5, del Codice.

- modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del testo previgente dell’art. 36, comma 7, del testo previgente.

- opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in attuazione del testo previgente dell’art. 89, comma 11, del testo previgente.

- controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente);

Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente dell’art. 111, comma 2, del testo previgente.

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Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente.

La norma in esame, che corrisponde alla disposizione recata dal numero 7) della lettera mm) del comma 1 dell’art. 1 del testo iniziale del presente decreto-legge, è stata integrata durante l'esame al Senato.

Di seguito si illustrano le integrazioni apportate durante l'esame al Senato.

Una prima integrazione è volta a precisare che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee guida di cui si è detto è disposta in quanto compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Con riferimento alla procedura d’infrazione n. 2017/2090, si ricorda che essa è stata avviata dalla Commissione europea per la non conformità alla direttiva 2011/7/UE dell’articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, volto a disciplinare i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione a favore di operatori incaricati dell’esecuzione di appalti pubblici.

La procedura di infrazione n. 2018/2273, è stata invece avviata, in data 24 gennaio 2019, in relazione alla mancata conformità della legislazione nazionale alle norme in materia di appalti pubblici e concessioni contenute nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE. Le censure sollevate riguardano, in estrema sintesi: il calcolo del valore stimato degli appalti; i motivi di esclusione; il subappalto e l’avvalimento; le offerte anormalmente basse.

Una seconda integrazione autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC ad apportare modifiche rispettivamente ai decreti e alle linee guida adottati in materia.

Tali modifiche sono consentite:

- ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione; - nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento unico. Un’ulteriore integrazione individua i contenuti del nuovo regolamento unico, prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

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f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

L’ultima integrazione prevede – al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico – che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

Si ricorda che il richiamato comma 2 dell’art. 213 prevede che l’ANAC adotti linee guida (nonché bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati) al fine di garantire “la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi” e di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.

Disciplina transitoria (comma 21)

Il comma in esame, che riproduce le disposizioni dettate dal comma 3 dell’art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, disciplina l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 20, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure “da avviare”, cioè:

- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o, in base ad un’integrazione operata durante l'esame al Senato, i preventivi.

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