(Società Sport e Salute S.p.A. e Fondo sport e periferie)
Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come “centrale di committenza”, al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)
I successivi commi 28 e 29, introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni in esame.
Attribuzione della qualifica di centrale di committenza alla società Sport e Salute S.p.A. (comma 27)
Il comma 27 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A.9 è qualificata di diritto centrale di committenza, al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (nuovo comma 1-bis dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016).
La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici) ad altri enti.
In particolare, l’art. 37 del Codice dei contratti pubblici stabilisce tra l’altro che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
9 L’art. 1, co. 629-633, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha modificato la denominazione della "CONI Servizi Spa" - di cui, in base all'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), come modificato dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006), il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti – in “Sport e salute spa”, anche attribuendo alla nuova società il compito di finanziare gli organismi sportivi, in precedenza assicurato dal CONI. Al contempo, ha ridefinito la governance della società.
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di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate dall’articolo 37, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.
L’art. 37 del Codice prevede inoltre che le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati da un D.P.C.M. che tuttavia non è stato emanato.
La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e ne è direttamente responsabile.
L’introduzione della norma in esame nel Codice dei contratti pubblici è volta ad ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica.
Risorse del Fondo sport e periferie (commi 28 e 29)
Il comma 28 prevede che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute spa, che subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 29 prevede, a sua volta, che, per le attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all’Ufficio per lo sport, quest’ultimo si avvale della medesima società.
Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI.
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In base alla norma istitutiva, il Fondo è stato dotato di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017. Il Fondo è stato finalizzato a: ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica nazionale, localizzati in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.
Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con DPCM1011 12.
Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di € 15 mln per il 2017, € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020.
Tali risorse sono state utilizzate per la predisposizione di un ulteriore piano pluriennale gestito dal CONI13.
Successivamente, l’art. 1, co. 362, della la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da iscrivere in un’apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).
L’individuazione di criteri e modalità di gestione delle stesse è stata affidata ad un DPCM, da emanare rispettando le finalità previste dal D.L. 185/201514.
In seguito, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018, il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, volto a destinare al Fondo sport e periferie un importo pari a € 250 mln provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
10 Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016. Il (primo) piano pluriennale degli interventi è stato approvato conDPCM 5 dicembre 2016.
11 In base al medesimo D.L. 185/2015, il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quanto autorità vigilante) – ai fini della trasmissione alle Camere – una relazione annuale sull’utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. Da ultimo, la relazione per l'anno 2017 è stata trasmessa alle Camere il 21 febbraio 2018 (Doc. CCLIX, n. 1).
12 In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.
13 Il secondo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 22 ottobre 2018. 14 Era,pertanto, intervenuto il DPCM 4 maggio 2018.
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(FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport15.
Da ultimo, l’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie di cui alla delibera n. 16 del 2018 è stata modificata dal CIPE con delibera n. 10 del 4 aprile 2019, al fine di una più celere attivazione degli interventi afferenti al medesimo Piano16.
Infine, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”.
E’ pertanto intervenuta la Delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo € 7,5 mln.
15 I criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo sono stati dunque ridefiniti con DPCM 31 ottobre 2018, come modificato con DPCM 12 dicembre 2018 e con DPCM 14 febbraio 2019.
In particolare, il DPCM, come modificato, prevede la pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport di un bando Sport e periferie. Qui il bando per il 2018. Le richieste di contributo pervenute sono state pubblicate sul sito dell’Ufficio per lo sport il 10 aprile 2019 (v. qui) e integrate il 23 aprile 2019 (v. qui). Il 21 maggio 2019 è stato comunicato che la graduatoria è stata trasmessa alla Conferenza unificata per l’espressione del prescritto parere. 16 In particolare, sono stati autorizzati: per il 2019, € 45 mln (in luogo di 10); per il 2020, € 25
mln (in luogo di 10); per il 2021, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2022, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2023, € 25 mln (in luogo di 10); per il 2024, € 20 mln (in luogo di 10); per il 2025, € 85 mln (in luogo di 190).
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