(Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)
La norma novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.
Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
Il Capo II, cui appartiene l'articolo 59 in parola, concerne le Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari, nell'ambito del Titolo III del Codice sulle procedure di affidamento.
In estrema sintesi, si ricorda che i primi due commi della norma provvedono alla indicazione delle procedure a disposizione delle stazioni appaltanti per la selezione degli appaltatori, mentre il terzo e il quarto comma definiscono le offerte irregolari o inammissibili ed il quinto comma indica le modalità di indizione della gara. Il cosiddetto decreto correttivo al codice ha modificato la rubrica della disposizione, prima rubricata scelta delle procedure, recando poi una serie di novelle alla norma e aggiungendo quattro nuovi commi dedicati a disciplinare l’eccezione generale al divieto di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori (comma 1-bis), a definire le modalità e il grado di motivazione del ricorso a tale affidamento congiunto (comma 1-ter), a fornire precisazioni in ottica antielusiva per il caso di opzione della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo (comma 2-bis) nonché a stabilire l’alternativa fra appalto a corpo e a misura e la relativa disciplina di base del prezzo (comma 5-bis).
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Si ricorda come l'articolo 59 preveda il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all’appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
Il comma 1 dell'articolo 59 prevede infatti che, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, del codice, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
Con riferimento alle eccezioni previste, il decreto correttivo aveva poi previsto (art. 216, co. 4-bis) la non applicazione del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, per le opere i cui progetti definitivi risultassero definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si osserva che in dottrina era stato rilevato un apparente contrasto di tale divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera stabilito dall'articolo 59 in parola rispetto al principio di indifferenza delle direttive europee per l’affidamento congiunto o separato.
Il comma 1-bis (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c) del già citato c.d. decreto correttivo al codice) prevede, nel testo vigente già prima del decreto-legge in esame, una eccezione generale al suddetto divieto, stabilendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
Il comma 1-ter prevede poi che il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
Si ricorda che storicamente l'istituto dell'appalto integrato risulta connesso strettamente con il problema dei criteri di aggiudicazione, poiché l’appaltatore è chiamato non solo ad eseguire ma anche a progettare: la ratio dello stesso sarebbe contrastare il fenomeno delle varianti, in quanto si intenderebbe attribuire la
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responsabilità della completezza progettuale in capo all’impresa, cosicché questa non abbia titolo per eccepire difetti progettuali da pagare in termini di corrispettivo.
Con la novella in esame, al comma 1-bis viene inserita una nuova previsione, in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del regolamento di attuazione dello stesso previsto all'articolo 216, comma 27-octies.
Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si ricorda che, ai sensi del citato art. 46, comma 1, del codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) seguente, le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
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e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura
Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota è al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
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