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ASPETTI GENERALI DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA

CAPITOLO 3 LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

3.2 ASPETTI GENERALI DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA

Il conferimento d’azienda139, ovvero, di un ramo d’azienda, secondo la definizione

civilistica è quell’operazione attraverso la quale l’azienda, intesa come il complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, o un suo ramo dotato di autonoma capacità di reddito, dopo essere stato scorporato, viene conferito ad un ente giuridicamente diverso dal conferente. Il cedente in cambio avrà un corrispettivo quantificato in azioni, o partecipazioni, della società cessionaria e questa è la differenza sostanziale con la cessione d’azienda, o di un ramo di essa. Il soggetto che riceve il conferimento non dovrà quindi effettuare un esborso che comporti una riduzione delle proprie attività o un aumento delle passività ma registrerà un aumento del patrimonio netto.

In sostanza quindi, mediante il conferimento, si ha una riorganizzazione dell’assetto societario in quanto il complesso di beni oggetto di conferimento passeranno da un controllo diretto ad un controllo partecipativo.

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139Il conferimento d’azienda deve essere inquadrato fra le operazioni straordinarie in quanto, oltre a

provocare rilevanti effetti sulla struttura delle combinazioni produttive interessate, presenta il carattere della non ordinarietà, della rarità e dell’eccezionalità. Fonte: Il conferimento dell’azienda

Possono essere conferiti ogni tipo di beni siano essi fisici o diritti purché siano suscettibili di valutazione economica e nel loro complesso siano appunto capaci di generare un reddito autonomamente con il vincolo che però che opere, servizi e immobilizzazioni immateriali come marchi e brevetti possono essere conferiti solamente in società a responsabilità illimitata. Il conferitario subentrerà quindi in tutti i contratti, eccetto quelli a carattere personale in quanto non alienabili o trasferibili, nei rapporti di lavoro che il conferente aveva stipulato in data antecedente, si accollerà crediti anche senza aver notificato alla terza parte il fatto mentre i debiti si potranno trasferire solo con il consenso esplicito del creditore in quanto egli non potrà poi far rivalsa sul cedente in un secondo momento mentre è a discrezione della parti la possibilità di inserire un divieto di concorrenza successivamente al conferimento140.

Il conferimento, per propria natura, è l’unica delle operazioni straordinarie che permette di far emergere i plusvalori latenti. Secondo i principi contabili italiani infatti è possibile che l’impresa conferitaria e quella conferente iscrivano l’azienda o il complesso di beni ricevuti e la partecipazione sulla base di valori contabili superiori rispetto a quelli in cui erano iscritti nel bilancio della conferente. Tale casistica non è replicabile in fusioni o scissioni in quanto esse afferiscono direttamente alla soggettività dell’impresa e non riguardano invece complessi aziendali o patrimoniali della stessa. Tuttavia va comunque specificato che per il codice civile il valore normale dei beni costituisce solo il limite massimo dell’aumento di capitale infatti, qualora il valore dei beni conferiti non fosse confermato da perizia, sarà compito degli amministratori attestare che il valore di essi sia “almeno pari” a quello iscritto ad aumento di capitale sociale ma che in ogni caso l’impresa può effettuare il conferimento corrispondendo azioni o quote ad un prezzo inferiore al valore effettivo dei beni ricevuti. Va infatti specificato che la valutazione della società o dei beni avviene in maniera diversa a seconda della tipologia di soggetti che effettuano l’operazione. Nel caso in cui il conferimento sia fatto in una società di persone in cui i soci sono illimitatamente responsabili la valutazione dei beni è fatta dalle parti mediante trattativa privata è tuttavia frequente anche in questo caso che le parti si affidino a un terzo che farà una stima dei valori “in gioco” per avere un valore di partenza con il quale intavolare una trattativa. Diverso è invece il caso in cui il conferimento avvenga in una società di capitali perché in questo caso è obbligatoria la predisposizione

di una perizia di stima giurata da parte di un terzo al fine di garantire l’integrità del capitale sociale ed evitare un annacquamento del capitale sociale derivante da sopravvalutazione dei beni conferiti. In questo caso se la società conferitaria è una SpA allora il terzo che effettuerà la stima deve essere nominato dal Presidente del tribunale competente su istanza dell’organo amministrativo della società conferente, mentre se si tratta di una società a responsabilità limitata la relazione di stima giurata dovrà essere redatta da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo) nominato dalla società stessa.

In ogni caso la relazione dovrà contenere una descrizione sommaria dell’azienda o del ramo conferito, la descrizione analitica dei beni conferiti intesi come cespiti, crediti, debiti o tutti i rapporti conferiti, la data nella quale sono state fatte queste valutazioni, l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello di conferimento o l’eventuale sovrapprezzo da iscrivere in bilancio, illustrazione dei criteri analitici utilizzati per la stima e lo svolgimento del processo effettuato nella valutazione. Solamente nel caso in cui si tratti di conferimento in società per azioni gli amministratori entro 180 giorni dall’emissione della stima dovranno procedere alla revisione della stima dei valori conferiti e se il valore di stima sia inferiore al quinto del valore al quale è avvenuto il conferimento allora dovranno alternativamente ridurre il capitale sociale annullando le azioni in eccesso, la società conferente dovrà versare un conguaglio in denaro per pareggiare il valore o verrà rescisso il contratto di conferimento facendo tornare le parti alla situazione antecedente al conferimento141.