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LA RELAZIONE DI REVISIONE

CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI REVISIONE

2.12 LA RELAZIONE DI REVISIONE

Nel corso del presente paragrafo verrà trattata la terza e ultima fase del processo di revisione la quale si concretizza nell’emissione da parte del revisore della propria relazione di revisione.

L’obiettivo del revisore, infatti, è quello di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio d’esercizio, in tutti i suoi aspetti significativi, sia stato redatto in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e nel farlo dovrà redigere una relazione scritta la quale dovrà esprimere chiaramente gli elementi utilizzati per la formazione di tale giudizio. Egli quindi dovrà esprimere il proprio giudizio sulla base delle valutazioni e delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti nel corso della seconda fase del processo di revisione. L’atto ultimo dell’attività di revisione dovrà inoltre essere allegato nel fascicolo di bilancio e conservato all’interno dei libri sociali. Ai fini della formazione di tale giudizio il revisore dovrà valutare se effettivamente abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio non contenga errori

significativi e per fare ciò dovrà considerare se siano stati acquisiti sufficienti elementi probativi come previsto da ISA 330 e se gli errori non corretti, qualora ve ne siano, non abbiano un impatto significativo sul bilancio, come da ISA 450.

Il revisore, qualora dagli elementi probativi ottenuti nel corso della fase di esecuzione delle verifiche, non abbia riscontrato errori significativi dovrà esprimere un giudizio senza modifica. In questo caso egli, nella propria relazione di revisione, dovrà

esplicitamente scrivere che il bilancio fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione economico finanziaria in tutti gli aspetti significativi129.

Diversamente invece nel caso in cui egli non sia in grado di acquisire sufficienti e appropriati elementi probatori o qualora avesse riscontrato che il bilancio non sia redatto in conformità con il quadro normativo applicabile egli dovrà esprimere un giudizio con modifica in ottemperanza dell’ISA 705130. All’interno della propria

relazione, in questo caso, egli dovrà necessariamente riportare un paragrafo contenente

129Fonte:Principio di revisione internazionale ISA Italia 700 – FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL

BILANCIO

130Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE

una descrizione dell’aspetto che ha dato origine a tale modifica e la quantificazione dell’errore131 significativo riscontrato e gli effetti economici, patrimoniali e finanziari

che tale errore avrà sul bilancio. Inoltre, qualora il bilancio contenga un errore significativo che attiene alle informazioni di natura descrittiva, egli dovrà riportare all’interno di tale paragrafo la spiegazione per cui tale informazioni sono errate.

Tale giudizio tuttavia si concretizza in tre diverse tipologie di relazioni di revisione quali il giudizio con rilievi, il giudizio negativo e l’impossibilità ad emettere.

Il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi laddove, avendo acquisto elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori presi singolarmente o nel loro complesso siano significativi ma non pervasivi132 per il bilancio. In alternativa egli

dovrà esprimere il medesimo giudizio laddove non fosse riuscito a ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi su determinate procedure di revisione ritenendo tuttavia tale impatto altrettanto non pervasivo sul bilancio oggetto di revisione. Diversamente egli dovrà esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi, concludesse che tali errori, presi singolarmente o nel loro complesso, siano significativi e pervasivi per il bilancio. Il revisore invece dovrà esprimere un’impossibilità a emettere un giudizio laddove non fosse in grado di ottenere sufficienti ed appropriati elementi sui quali basare la propria relazione e gli effetti di tale mancanza possa produrre effetti significativi e pervasivi sul bilancio. In alternativa però, nel caso in cui l’impossibilità di ottenere sufficienti

elementi probativi fosse dettata dal fatto che la direzione abbia posto limitazioni alle procedure di revisione e il processo di revisione non fosse già nella fase conclusiva il revisore dovrà recedere dal proprio incarico di revisione dando agl’organi di

governance motivazione scritta di tale atto.

Qualora, nonostante abbia ottenuto sufficienti e appropriati elementi probativi, essi non gli diano una ragionevole sicurezza nell’esprimere un giudizio il revisore sarà in ugual modo tenuto ad emettere un’impossibilità a emettere. Quest’ultimo scenario risulta

131 (o degl’errori qualora fossero più di uno)

132Effetti Pervasivi sono quelli che, sulla base del giudizio professionale, non si limitano a specifici elementi, conti o

voci del bilancio, potrebbero rappresentare una parte sostanziale di esso o, in riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione di esso da parte degl’utilizzatori. Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE

tuttavia molto raro in quanto si dovrà verificare congiuntamente il fatto che egli abbia numerose incertezze la cui potenziale iterazione creerebbe un significativo effetto sul bilancio133.

Nel caso in cui il revisore emetta un’impossibilità ad esprimere un giudizio egli dovrà riportare, nel paragrafo di cui sopra, anche i motivi per cui si è verificata tale

impossibilità.

Qualora tuttavia il revisore si trovi ad emettere un giudizio negativo o un’impossibilità a emettere dovrà comunicare tale giudizio agl’organi di governance specificando le circostanze che hanno portato ad esso e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.

Il revisore inoltre, indipendentemente dal giudizio che intenderà emettere, potrà inserire nella propria relazione un richiamo d’informativa134 qualora egli ritesse

necessario richiamare all’attenzione gli utilizzatori del bilancio su uno o più aspetti presentati o oggetto d’informativa nel bilancio. Tale richiamo tuttavia non comporta di per sé una modifica nel giudizio di revisione infatti, nella prassi, viene utilizzato

esclusivamente al fine di indirizzare gli utilizzatori del bilancio nella lettura di esso. Egli infatti potrà riportare in esso anche aspetti non presenti nell’informativa di bilancio ma che riterrà utili nella corretta comprensione di esso.

Laddove egli ritenesse necessario inserire tale richiamo dovrà riportarlo

immediatamente dopo al giudizio, inserire in esso un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che ne illustrano

esaustivamente tale aspetto nel bilancio e riportare le motivazioni per le quali tale aspetto non ha comportato una modifica nel proprio giudizio135.

133Fonte:Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL

REVISORE INDIPENDENTE

134Richiamo d’informativa: paragrafo inserito all’interno della relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto

appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa sul bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degl’utilizzatori. Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 706 – RICHIAMI D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

135 Fonte:Principio di revisione internazionale ISA Italia 706 – RICHIAMI D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI

CAPITOLO 3 - LE OPERAZIONI STRAORDINARIE