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LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI REVISIONE

2.9 LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

L’obiettivo di tutte le procedure di revisione in precedenza esplicate è quello di individuare gli errori presenti nel bilancio. Il revisore ha infatti la responsabilità non solo di individuare gli errori ma anche di valutarne la significatività degli effetti che essi avranno sul bilancio nel suo complesso e, di conseguenza, anche sulla relazione di revisione110.

A disciplinare le attività che il revisore dovrà svolgere qualora riscontri un errore è il principio di revisione ISA 450111 che, assieme all’ISA 320112 il quale definisce il concetto

di significatività, spiega il concetto di errore significativo.

Con errore infatti si intende la differenza tra l’importo, la classificazione o la presentazione di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e quello che dovrebbe essere affinché sia conforme con il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile, sia essa di natura dolosa o accidentale. Tuttavia non tutte le differenze trovate dal revisore

109Principio di revisione internazionale ISA Italia 230 – LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE 110 Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL

CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

111Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO

DELLA REVISIONE CONTABILE

112Principio di revisione internazionale ISA Italia 320 – SIGNIFICATIVITA’ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO

nello svolgere la propria attività sono definibili errori significativi, egli dovrà infatti considerare tutti gli errori che non sono chiaramente trascurabili e valutare se essi sia presi singolarmente che cumulativamente abbiano un impatto significativo sul bilancio oggetto di revisione. L’espressione “chiaramente trascurabile” non è equiparabile a “non significativo”, al revisore infatti è richiesto di definire anche una seconda soglia (notevolmente inferiore alla precedente) al di sotto della quale tutti gli aspetti, a prescindere dal criterio di valutazione adottato per giudicarli (entità, natura o circostanze), sono da considerare irrilevanti ai fini del giudizio espresso. Quando sussistano delle incertezze sul fatto che uno più errori siano chiaramente trascurabili, l’aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile.

Diverse sono invece le valutazioni che il revisore dovrà fare nel caso in cui l’errore sia dovuto ad un comportamento fraudolento, come da principio ISA 240113. In questo caso

le soglie di significatività non vengono applicate e verranno verificate tutte le implicazioni che esso può avere sul bilancio d’esercizio.

Il revisore può riscontrare tipologie di errori diversi a seconda delle diverse asserzioni sul bilancio intaccate. Vi potranno essere errori oggettivi, sui quali cioè non esistono dubbi, soggettivi, ossia differenze derivanti da valutazioni diverse, o errori proiettati figli di stime troppo ottimistiche o non supportate da ragionevolezza.

Gli errori possono infatti derivare da una mancata accuratezza nella raccolta o nell’elaborazione dei dati sulla base dei quali vieni elaborato il bilancio (ad esempio un’errata registrazione dell’importo di una fattura), dall’omissione di un importo o di un’informativa di bilancio (è il caso della dimenticanza nella registrazione di una fattura), da un’errata o irragionevole stima contabile (esempio più comune è la sottovalutazione del fondo svalutazione crediti) o da una sbagliata classificazione delle voci. La valutazione della significatività e dell’impatto sul bilancio di quest’ultima categoria di errori è la più complessa e delicata per il revisore in quanto si tratta di un errore qualitativo e non quantitativo come i precedenti e andrà a incidere più che sul risultato d’esercizio sui contratti di finanziamento, sulle clausole in essere o sugl’indici di bilancio114.

113Principio di revisione internazionale ISA Italia 240 – LE RESPONSABILITA’ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE

FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

114 Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL

La valutazione della significatività degli errori deve essere fatta durante lo svolgimento di tutto il piano di revisione in quanto qualora la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile presenza di altri errori il revisore dovrà rivedere la propria strategia di revisione, il proprio piano di revisione e le proprie soglie di significatività. Tutti gli errori infatti inficiano direttamente o indirettamente sulla definizione della significatività anche in momenti successivi alla fase di pianficazione, il revisore dovrà continuamente valutarne l’appropriatezza in base al contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell’impresa.

Un errore può essere un evento isolato dovuto alle casistiche testé riportate o il primo di una serie di casistiche similari derivanti da un malfunzionamento nel sistema di controllo interno ovvero da una diffusa applicazione di assunzioni o criteri di valutazione inappropriati. Nel caso in cui il revisore venisse a conoscenza di questa situazione in un momento successivo alla pianificazione della strategia di revisione dovrà riconsiderare le valutazioni fatte in merito alla significatività dei rischi nelle linee di bilancio inficiate direttamente e indirettamente.

Nel momento in cui il revisore qualifica un errore come significativo dovrà comunicarlo tempestivamente alla direzione o a un livello di responsabilità appropriato richiedendo loro di correggerlo. La direzione dovrà a questo punto esaminare le classi di operazioni, il saldo contabile o l’informativa e, qualora concordasse con quanto riportato dal revisore, correggerà l’errore individuato. Questo permetterà alla direzione di tenere i libri e le registrazioni contabili accurati e ridurre così i rischi di errori significativi anche nei bilanci futuri a causa dell’effetto cumulativo derivate dagli errori non significativi non corretti in periodi amministrativi precedenti.

Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore egli dovrà, in prima istanza, comprenderne le motivazioni, comunicare quanto avvenuto agl’organi di governance affinché anche loro possano effettuare le valutazioni del caso in sede di approvazione del bilancio e successivamente valutarne gli impatti che questi avranno sul bilancio nel complesso compresa la necessità di riportare alcuni rilievi nella propria relazione di revisione. Il principio di revisione ISA 700115 richiede infatti al

revisore di valutare se il bilancio sia redatto in conformità del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile116.

In ogni caso il revisore è tenuto a richiedere un’attestazione scritta alla direzione o all’organo che predispone il bilancio d’esercizio nella quale vengono riportati tutti gli errori significativi corretti e quelli non corretti con le relative motivazioni. Questo tuttavia non esime il revisore dalla necessità di raggiungere una conclusione in merito all’effetto degli errori non corretti.