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LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI

CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI REVISIONE

2.10 LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI

Il bilancio d’esercizio può essere influenzato da determinati eventi che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio. I quadri normativi sull’informazione finanziaria fanno riferimento esplicito ad essi identificandone sostanzialmente due categorie. Quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento e quelli che sono emersi solamente in data successiva117. Ad esempio rientra nella prima tipologia il caso in cui il cliente con la

maggior esposizione creditizia nei confronti della società dichiari fallimento. Qualora il credito non fosse stato precedentemente svalutato, dovrà essere accantonato un ulteriore stanziamento specifico a fondo svalutazione crediti peggiorando il risultato d’esercizio a conto economico perché ragionevolmente quel credito non verrà riscosso. Nella seconda tipologia rientra invece la cessione di una società partecipata nei primi mesi dell’anno successivo. Questo evento, anche se intercorso in data successiva ad esempio perché è sorta un’occasione alla quale non si poteva rinunciare, comporta una riclassifica della partecipazione in attivo circolante già nel bilancio precedentemente chiuso. Un terzo evento, che però comporta solo un richiamo in nota integrativa e in relazione di gestione, è il caso in cui il fatturato subisca un brusco e inaspettato rallentamento nei primi mesi dell’anno successivo addirittura rischiando di compromettere la continuità aziendale qualora la situazione persistesse.

116 Fonte: Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 – VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL

CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

Il revisore in questo senso ha il compito di valutare tutti gli eventi che sono intercorsi tra la data di chiusura di bilancio e quella di emissione della propria relazione di revisione oppure quella più prossima possibile. Nello specifico egli dovrà raccogliere sufficienti elementi probativi per dire che gli eventi che sono intercorsi non hanno un impatto significativo sui saldi del bilancio oggetto di revisione ovvero se questi sono significativi che siano riflessi in bilancio in conformità al quadro normativo dell’informazione finanziaria e all’occorrenza valutare anche se queste rettifiche comportino una modifica alla propria relazione di revisione.

A definire le procedure da applicare è il principio di revisione ISA 560 il quale dice che è compito del revisore legale definire la natura e l’estensione delle procedure di revisione al fine di garantire l’identificazione degli eventi successivi. Queste procedure si sostanziano nella lettura di un bilancio intermedio chiuso in data successiva alla data di riferimento del bilancio, nell’analisi delle risultanze delle indagini fatte presso gli organi principali di governance e nella lettura critica dei verbali del libro dell’assemblea dei soci, del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione118.

Il principio identifica inoltre come procedure di revisione idonee per mitigare il rischio l’ottenimento degl’ultimi budget approvati, le previsioni dei flussi di cassa e, se presenti, anche le relazioni sulla gestione per periodi successivi alla data di riferimento del bilancio al fine di valutare l’andamento della gestione operativa della società. Inoltre, qualora egli ritenga che ci possano essere rischi derivanti da essi, potranno essere richiesti anche i nuovi contratti, impegni, prestiti e garanzie stipulati in data successiva a quella di chiusura del bilancio d’esercizio, se siano intervenuti eventi attinenti alla quantificazione di stime contabili o di accantonamenti effettuati in bilancio o capaci di minare la recuperabilità delle attività.

Non è previsto esplicitamente nel principio di revisioni ma è usanza fare tra le procedure minime un’analisi dei conti di conto economico per evidenziare spese anomale verso determinati legali o la presenza di nuovi soggetti ai quali non è stata richiesta conferma esterna nel corso delle procedure di revisione e, nel caso in cui persistessero dei dubbi in merito, il revisore potrà pianificare svolgere indagini presso i legali richiedendo ulteriori

conferme scritte o verbali in merito all’avanzamento dei contenziosi in essere o potenziali alla data di riferimento del bilancio.

Qualora lo ritenga necessario il revisore dovrà, in ottemperanza con il principio di revisione ISA 580119, chiedere anche attestazioni scritte per stabilire che gli eventi

successivi identificati non richiedano rettifiche o integrazioni sul bilancio d’esercizio o sull’ informativa di bilancio in genere.

Diverso è invece il caso in cui il revisore venga a conoscenza del fatto in data successiva alla propria relazione di revisione perché in questo caso egli non è obbligato a svolgere ulteriori procedure di revisione a meno che non ne sia venuto a conoscenza in data antecedente all’assemblea dei soci che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e che questi fatti lo inducano a modificare la propria relazione.

In questo caso egli dovrà discutere il fatto con la direzione o ove necessario con gli organi governance per capire come loro intendano agire e stabilire se il bilancio necessiti di rettifiche e se queste avranno un impatto significativo sui saldi. Qualora questo si verifichi egli dovrà valutare se sia sufficiente estendere le procedure di revisione come sopra detto ed emettere una rettifica sulla propria relazione di revisione per includere una data aggiuntiva limitata a quella modifica che indichi le procedure svolte solamente sugli eventi successivi e i risultati di esse o in alternativa qualora egli ritenga sia il caso di ritirarla ed emetterne una ex novo sul bilancio modificato con un richiamo d’informativa o un paragrafo relativo dovrà comunicare le procedure effettuate sui saldi modificati e l’esito di queste procedure.

In alcuni ordinamenti giuridici tuttavia può essere previsto da alcune leggi, regolamenti o dal quadro normativo sull’informazione finanziaria che la direzione sottoponga il bilancio modificato ai soggetti responsabili della sua approvazione. In questo caso, qualora la direzione modificasse i saldi conseguentemente ai fatti emersi, non è necessario che il revisore modifichi la propria relazione qualora invece la direzione si rifiutasse di modificare i saldi il revisore, in ottemperanza con il principio di revisione ISA 705120, egli dovrà emettere una relazione con modifica nel caso in cui essa non sia ancora

119Principio di revisione internazionale ISA Italia 580 – ATTESTAZIONI SCRITTE

120Principio di revisione internazionale ISA Italia 705 – MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE

stata consegnata alla società o notificare alla direzione e agl’organi di governance di non sottoporre ad approvazione il bilancio finché non saranno state apportate le rettifiche necessarie. Qualora, nonostante la notifica effettuata, il bilancio venga approvato senza modifiche il revisore dovrà consultarsi con un legale per adempiere a tutti obblighi di legge previsti in base alla tipologia di società121.