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Attività edilizia che necessita di semplice comunicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURA DELLA SCIA ORDINARIA E SCIA EDILIZIA

4. ATTIVITA’ EDILIZIA

4.2. Attività edilizia che necessita di semplice comunicazione

Sono interventi che per la realizzazione richiedono una comunicazione di inizio lavori da inoltrare, anche in via telematica, al SUE del Comune di competenza.

A) Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Questa è la novità più rilevante compiuta dalla liberalizzazione del d.l. 40 del 201087 perché fino a questa riforma tutti gli interventi di manutenzione straordinaria erano sottoposti alla DIA .

Si tratta quindi di interventi su un organismo edilizio già ultimato: non rientrano in questa categoria gli interventi eseguiti su di una nuda area e pertanto non collegati ad una costruzione pregressa 88. Tali interventi sono sottoposti sia ad un limite funzionale che ad uno strutturale. Funzionale perché tali interventi, come quelli di manutenzione ordinaria, hanno una finalità conservativa, ma, a differenza della manutenzione ordinaria, quella straordinaria può interessare anche le parti strutturali della costruzione. Per quanto riguarda il limite strutturale, non può esserci alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o modifica della loro destinazione d’uso.

Esempi di tali interventi possono essere la realizzazione di servizi igienico-sanitari, installare centrali termiche o ascensori, abbattimento di muri e così via.

B) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

La temporaneità deve essere ricavata dall’intrinseca destinazione materiale del manufatto ad uso realmente precario e temporaneo,

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F. Doro , SCIA E DIA, Exeo edizioni, 2012

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per fini specifici e limitati nel tempo. In giurisprudenza la precarietà è stata riconosciuta , ad esempio : al serbatoio di gasolio appoggiato al suolo e al ripostiglio appoggiato al suolo attraverso un pavimento di assi in legno89;ai contenitori cilindrici per il vino suscettibili di spostamento per le esigenze dell’azienda vinicola90. La natura precaria è stata invece negata, ad esempio, ad un manufatto prefabbricato destinato ad ufficio 91 ed in generale a tutte le opere aventi destinazione abitativa92.

C) Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Non è ben chiaro cosa si debba intendere per spazi esterni : secondo la lettura maggiormente condivisibile , si debba far riferimento alle aree situate all’esterno di fabbricati già esistenti ed edificati.

D) I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Presupposti per l’applicazione della norma sono la natura pertinenziale dei pannelli rispetto all’edificio e la collocazione degli immobili a cui accedono al di fuori della zona di interesse storico , artistico e ambientale.

E) Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Le aree ludiche comprendono tutti gli spazi destinati allo svago e al divertimento , ed è quindi una norma indeterminata. Neanche è facile individuare gli elementi di arredo , dato che si passa dal tavolino a manufatti più impegnativi come una piscina. Ad esempio il T.A.R. Emilia Romagna nel 201293 , ha ritenuto elementi di arredo una pensilina realizzata su porta finestra e un contiguo gazebo.

89 T.A.R. Lombardia , Milano , sez. II , 19 dicembre 2011 , n. 3240 90 Cass. Pen., sez. III , 31 marzo 1983, n. 2795

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Cass . pen. , sez. III , 14 luglio 2010 , n. 27258

92

T.A.R. Lombardia ,Milano , sez. II , 28 dicembre 2009 , n. 6228

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F) Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Questa fattispecie è stata introdotta dall’art 13 – bis del d.l. 83 del 2012 per semplificare le procedure edilizie per coloro che svolgono attività di natura imprenditoriale.

Per intraprendere tali interventi l’interessato deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori al comune e non è più necessario allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, che dovranno essere acquisite dallo sportello unico edilizia ex articolo 5 del T.U. .

L’intervento è libero, ma ciò non vuol dire che l’interessato non debba rispettare la disciplina urbanistica. Su questo punto il T.A.R. Veneto nel 201094,ha respinto un ricorso proposto da Montagnana Cereali di Lorenzetti Agnese & C Sas contro il comune di Villa Bartolomea, per l’annullamento del provvedimento comunale con il quale è stata respinta l'istanza di accertamento della natura di attività libera della realizzazione di un parcheggio senza opere edilizie in zona agricola. La società ricorrente operava nel settore dell’attività di essiccazione, stoccaggio e commercio di cereali e loro derivati, e provvedeva a stendere uno strato superficiale di materiali permeabili, senza realizzare alcuna ulteriore opera edilizia, al fine di adibire a parcheggio un’area di sua proprietà ricadente in zona classificata agricola dal P.R.G. del Comune resistente. Il Comune aveva respinto l’istanza perché la destinazione a parcheggio impressa all’area di proprietà della Montagnana Cereali s.a.s. era incompatibile con le disposizioni urbanistiche vigenti, a prescindere dalla previa necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo per l’esecuzione di tale tipologia di lavori. Quindi, a prescindere dalla tipologia dell’attività, è necessario rispettare la disciplina urbanistica.

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