semplificazione/liberalizzazione amministrativa
10. SUCCESSIVA NORMATIVA DI SEMPLIFICAZIONE: GOVERNO MONT
La stagione della semplificazione per il rilancio dell’economia e dell’attività d’impresa è continuata. Il Decreto Sviluppo del 201159 introduce delle misure volte a favorire lo sviluppo e il rilancio economico. Molte misure riguardano la liberalizzazione e la semplificazione dell’attività edilizia privata. Tra le principali novità c’è l’introduzione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire e l’estensione della SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA.
Durante il governo Monti ci sono stati molti interventi normativi in materia di semplificazione: il decreto semplificazioni60 ; il decreto
59 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 60
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 del 2012 convertito con modificazioni in l. 4 aprile 2012 n. 35 , recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
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salva Italia61; il decreto cresci Italia 62. È chiaro lo stretto collegamento sussistente tra la necessità di semplificazione e la crescita economica del Paese.
Nel decreto cresci Italia si nota la commistione tra interventi di semplificazione ed interventi di liberalizzazione. Per quel che a noi interessa, si prevede che le norme che prevedono autorizzazioni, licenze e nulla osta per l’avvio di una determinata attività economica, devono essere giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il decreto semplificazioni, in generale, va ad incidere sulla legge 241 del 1990 e, per quanto riguarda l’articolo 19, si prevede che la SCIA debba essere corredata da attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati soltanto ove espressamente previsto dalla normativa vigente.
Il Decreto Sviluppo del 201263 ha previsto diverse semplificazioni per l’edilizia ed è intervenuto sia sull’articolo 19 della legge 241 del 1990 che sull’articolo 23 del T.U. edilizia. Viene semplificato il procedimento relativo alla SCIA perché vengono sostituiti gli atti e pareri di organi o enti con le attestazioni, autocertificazioni o asseverazioni del privato. La norma generale viene poi riprodotta nel T.U. edilizia. Si realizza, quindi, una esternalizzazione di pubbliche funzioni per completare e rendere del tutto autonomo dai preventivi interventi autorizzatori ed istruttori della Pubblica Amministrazione l’avvio di attività economiche64. Ciò aggrava il compito del privato, la sua autoresponsabilità.
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Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214
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Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 n. 27, recante “ disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
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Decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in l. 134 del 2012
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Lavermicocca D., la SCIA e la sostituzione degli atti della P.A. “ , in Urbanistica e Appalti, 2012
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11. DECRETO DEL FARE
Con il Decreto del Fare65, approvato dal CdM il 15 giugno 2013, la SCIA edilizia viene modificata ed ulteriormente semplificata. L’articolo 30, infatti, è rubricato “Semplificazioni in materia edilizia
“, ed introduce una serie di rilevanti modifiche e misure di
semplificazione al T.U. delle disposizioni in materia edilizia .Si ha l’introduzione di misure tese ad agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ricostituire un edificio con il medesimo volume , ma anche con sagoma diversa dal precedente. La relazione illustrata del decreto precisa che, per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed evitare ulteriore consumo del territorio , si agevolano gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma con sagoma diversa. Secondo la normativa previgente al decreto, si aveva ristrutturazione edilizia soltanto in presenza di una edificazione di cui si conservasse la struttura fisica, oppure, la cui struttura fisica fosse sostituita, ma con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente. Era quindi necessaria l’identità della complessiva volumetria del fabbricato e della sagoma: il decreto del fare abolisce le parole “e sagoma “ stabilendo che possano essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma anche con sagoma diversa.
L’articolo 30 comma 1 lettera d) introduce rilevanti novità al T.U. modificando l’articolo 20 con la sostituzione dei commi 8 e 9 e abrogazione del comma 10. L’articolo 8 prevede che si forma il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbiano opposto motivato diniego nel termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. C’è però una eccezione alla formazione del silenzio- assenso, e riguarda il caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applica l’articolo 9. In questo
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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
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caso, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso e , nel caso di diniego dell’atto di assenso, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Importante è lo snellimento dal punto di vista della procedura perché lo Sportello Unico per l’edilizia diventa il centro di riferimento per il cittadino. Lo Sportello Unico dell’edilizia vede aumentare le sue competenze come si può vedere dall’articolo 5 del T.U. edilizia. In particolare è competente all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, e comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Inoltre, il privato , prima della presentazione della SCIA, può chiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutte le autorizzazioni preliminari necessarie per l’intervento edilizio.
In sintesi:
- L’articolo 30 del decreto rilancia il settore dell’edilizia introducendo misure di semplificazione per i cittadini e le imprese
- L’articolo 30 comma 1 lettera a) modifica la definizione di ristrutturazione edilizia
- Snellisce la procedura necessaria per richiedere una variante in corso d’opera
- L’articolo 30 comma 1 lettera d) introduce modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire con garanzie di tempi certi per la conclusione del procedimento.
- L’articolo 30 comma 1 lettera f) mira ad uniformare e adeguare le disposizioni in materia di sportello unico per l’edilizia in relazione ai recenti interventi legislativi riguardanti la S.C.I.A.
Per concludere ,possiamo dire che, in materia edilizia , l’esigenza di semplifica è stata avvertita ancora prima della legge 241 del 1990 e tale esigenza è apparsa tanto forte da portare a continue modifiche legislative . Ne è passato di tempo dalla prima legge urbanistica del 1942 , ma da allora l’intendo di semplificare l’attività edilizia, non è cambiato.
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