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SCIA ORDINARIA:AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURA DELLA SCIA ORDINARIA E SCIA EDILIZIA

1. SCIA ORDINARIA:AMBITO DI APPLICAZIONE

La SCIA è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione che, dall’agosto del 2010, per effetto della Legge 30.7.2010, n. 122 (art. 49, comma 4-bis)66, ha sostituito la DIA. La SCIA si pone sempre nell’ambito del tentativo del legislatore di promuovere il tempestivo ed efficace esercizio dell’iniziativa economica da parte del privato: si riconoscono, ex lege, ad un atto privato gli effetti costitutivi di legittimazione all’esercizio di attività di rilievo pubblicistico, mentre all’amministrazione è riservato il potere di controllo sulla conformità ai parametri normativi dell’attività che il privato vuole realizzare, e il potere sanzionatorio67. La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, concessione non costitutiva, provvedimento di assenso, ecc., il rilascio del quale dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Quindi, abbiamo detto che la DIA è stata ribattezzata come SCIA: l’articolo 49 comma 4-bis della legge n.122 del 2010 ha integralmente sostituito il testo dell’articolo 19 della legge 241 del 1990 precisando,

66 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

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Martinez L. , La dichiarazione di inizio attività: natura e regime giuridico, Torino, G. Giappichelli editore, 2008

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al successivo comma 4-ter, che la disciplina della nuova segnalazione certificata di inizio attività attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma e sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. L’oggetto della SCIA è lo stesso della DIA68. In questi casi si ha la sostituzione di una

segnalazione dell’interessato.

Mentre la formulazione del 2005 prevedeva che la DIA non potesse sostituire gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, il nuovo articolo 19 prevede che la SCIA non si applica nei casi in cui sussistano vincoli ambientali paesaggistici o culturali. Non viene, quindi, più usato un criterio soggettivo basato sulla branca dell’amministrazione preposta alla tutela di determinati valori, ma un criterio oggettivo, basato sulla sussistenza di un determinato vincolo. Il criterio soggettivo, però, ritorna perché l’articolo 19 prevede che la SCIA sia esclusa nelle ipotesi di atti rilasciati da amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da gioco. Viene confermata l’esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria. Si tratta non tanto dei provvedimenti che devono essere rilasciati al cittadino obbligatoriamente sulla base della normativa comunitaria, ma quei procedimenti per i quali la normativa comunitaria richiede una conclusione con provvedimento espresso. Non si prevede più l’esclusione per i provvedimenti adottati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

68 “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o

nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”

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Successivamente, l’articolo 5 comma 2 lett. b) n. 2) del d.l. n. 70 del 201169, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 201170, ha modificato l’articolo 19 della legge escludendo anche gli atti previsti dalla normativa in materia di costruzioni sismiche.

Il comma 4 bis dell’articolo 19 esclude l’applicabilità alle attività economiche a prevalente carattere finanziario.

Il legislatore ha cercato di chiarire alcuni aspetti relativi all’ambito di applicazione della SCIA. Ha infatti espressamente dichiarato l’applicabilità della SCIA all’attività di estetista esercitata congiuntamente con altra attività commerciale71 e all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose o eventi locali72.

1.1. Le autorizzazioni espressione di discrezionalità

tecnica

La legge 537 del 1993 prevedeva che la DIA si applicasse in presenza di determinate caratteristiche, tra cui le principali erano il fatto che l’atto di assenso dipendesse esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge, e che non fosse necessario l’esperimento di prove che comportassero valutazioni tecniche discrezionali. Quest’ultimo inciso è stato eliminato dalla riforma del 2005. Ci si chiede se la disposizione possa trovare applicazione quando l’accertamento dei requisiti di legge richieda l’espletamento di valutazioni tecnico-discrezionali.

Secondo una prima lettura, la SCIA si applica nei casi in cui l’autorizzazione dipende da valutazione tecnico-discrezionali, sottolineando la differenza con la versione della legge del 1993. Quindi la SCIA sostituisce anche le autorizzazioni espressione di discrezionalità tecnica.

Una lettura opposta sottolinea che l’articolo 19 fa comunque riferimento alle autorizzazioni il cui rilascio dipenda

69 Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70 70

Legge 12 luglio 2011, n. 106

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D.l. 5 del 2012, articolo 12 comma 4bis

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dall’accertamento dei requisiti di legge: nel caso in cui la verifica della sussistenza dei presupposti di legge avvenga sulla base di norme tecniche opinabili, l’attività di verifica dell’amministrazione è di valutazione tecnica e non di accertamento tecnico. Quindi si esclude che le autorizzazioni espressione di discrezionalità tecnica siano sostituite dalla SCIA. Si ritiene che il legislatore non abbia escluso le autorizzazioni connotate di discrezionalità tecnica perché sono escluse automaticamente con il riferimento alla nozione di accertamento.

Però a favore della prima lettura gioca il fatto che tra le eccezione all’applicabilità della SCIA non ci siano le autorizzazioni espressione di discrezionalità tecnica. Inoltre, l’articolo 19 , fa riferimento al caso in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri da determinati enti o organi.