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EVOLUZIONE NORMATIVA

VIOLAZIONI E REATI EDILIZ

1. EVOLUZIONE NORMATIVA

La tutela del territorio è alla base della disciplina dei reati edilizi perché le violazioni edilizie ed urbanistiche rappresentano una delle principali forme di aggressione del territorio.

Si parte, essenzialmente , dalla legge 20 marzo 1865 , n. 2248 (Legge Lanza)161, il cui allegato F prevedeva tutta una serie di divieti e di obblighi sia generali, e sia per i proprietari, e dalla legge 25 giugno 1865, n. 2539 : queste due leggi hanno disciplinato le espropriazioni per pubblica utilità e l’igiene, e hanno portato alla redazione dei primi piani urbanistici.

Il r.d.l. 25 marzo 1935, n. 640, per la prima volta, ha previsto la necessità di una preventiva autorizzazione per costruire ma, soltanto con la legge 17 agosto 1942, n. 1150, la Legge urbanistica, si è prevista la pianificazione dell’intero territorio comunale in relazione alla destinazione.

L’articolo di riferimento è rappresentato dall’articolo 41 della legge che introduce la pena dell’ammenda e la pena dell’arresto e dell’ammenda. La pena dell’ammenda era prevista per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste al primo comma dell’articolo 32 . La pena dell’ammenda e dell’arresto, invece, era prevista per l’inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione nonostante l’ordine di sospensione dato dall’autorità.

Poi abbiamo la legge 765 del 1977, la legge Ponte che, in via generale, inasprisce le sanzioni previste dalla legge urbanistica.

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La legge Bucalossi, legge 10 del 1977, inasprisce le pene, soprattutto quelle pecuniarie. Le sanzioni si applicano nel caso di violazione della legge urbanistica, dei regolamenti edilizi, violazione degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni della concessione. L’assenza di concessione edilizia viene equiparata alla totale difformità. La legge Bucalossi, la legge numero 10 del 1977, ha rappresentato un passo avanti dal punto di vista della tipologia delle sanzioni, in quanto, in caso di concreta possibilità di rimessione in pristino, ha introdotto la misura alternativa della sanzione pecuniaria per equivalente. In più, ha previsto, oltre alla demolizione, la confisca, sanzioni pecuniarie pari al doppio del valore dell’abuso e altre misure.

Il vero passo avanti è stato fatto con la legge 28 febbraio 1985 , n. 47162 che, con le successive modifiche ed integrazioni, ha rappresentato, per quasi un ventennio, il più valido strumento per la regolamentazione dell’attività edilizia e la repressione dell’abusivismo .

L’ultima tappa è rappresentata dal T.U. edilizia del 2001.

1.1. legge 28 febbraio 1945, n. 47

Il grande passo avanti di questa legge è rappresentato dalla differenziazione delle figure di illecito: si distinguono le opere abusive dalle lottizzazioni abusive. Le opere abusive sono quelle previste all’articolo 7 della legge, ossia le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione. Sono considerate essenziali le variazioni previste all’articolo 8163. Sono opere abusive quelle

162 Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizia

163 “Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7,

le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 ,

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parzialmente difformi dalla concessione. Ai sensi dell’articolo 12, tali opere sono demolite a cura e a spese dei responsabili dell’abuso entro un termine congro; decorso inutilmente tale termine, le opere verranno demolite ad opera del comune ed a spese del responsabile dell’abuso. L’articolo 11 della legge prevede il caso di annullamento della concessione: in questo caso il sindaco applica una sanzione pecuniaria. Come ho anticipato, la lottizzazione abusiva diventa una figura autonoma di reato, ai sensi dell’articolo 18164. Fondamentalmente per lottizzazione abusiva si intende la costruzione che comporti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche in violazione a quanto previsto dagli strumenti urbanistici o dalle leggi.

La legge prevede un generale inasprimento delle sanzioni. La norma di riferimento è l’articolo 20 che stabilisce diverse sanzioni a seconda della tipologia di reato. Per la lottizzazione, ormai figura autonoma di reato, è previsto l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.000.000 a 1000.000.000 di lire. Si comprende bene, quindi, che si tratta di una fattispecie molto grave.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”

164 “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono

iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio . (….) “

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Nel caso di inosservanza della stessa legge, della legge urbanistica, dei regolamenti edilizi e strumenti urbanistici e della concessione, è prevista l’ammenda fino a lire 20 milioni. Nel caso, invece, di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure di prosecuzione dei lavori in presenza di un ordine di sospensione, è previsto l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Questa legge è anche molto importante perché la sua entrata in vigore è accompagnata dal primo condono edilizio.