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Attività edilizia soggetta a SCIA

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURA DELLA SCIA ORDINARIA E SCIA EDILIZIA

4. ATTIVITA’ EDILIZIA

4.5. Attività edilizia soggetta a SCIA

La categoria di interventi edilizi assoggettati a SCIA si ricava in maniera residuale, dato che l’articolo 22 del T.U. fa riferimento a quegli interventi non ricompresi negli elenchi degli articolo 6 e 10. In relazione all’articolo 10 che prevede l’elenco di interventi per cui è richiesto il permesso di costruire, si escludono quindi gli interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica ed edilizia nel caso di aumento di unità abitative, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e mutamento della destinazione d’uso in zona A. Come accennato prima, sono sottoposti a SCIA gli interventi di ristrutturazione leggera, quegli interventi che non portano alla realizzazione di un edificio diverso dal preesistente. Questo lo si deduce dal combinato disposto degli articolo 3, 10 , 22 T.U. . Rientrano in questa categoria :

 le ristrutturazioni senza demolizione che non porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da precedente e che non comporti aumento delle unità immobiliari , modifiche del volume , della sagoma , dei prospetto o superfici o mutamenti della destinazione d’uso per gli immobili compresi nella zona A.

risulta difficile trovare opere di ristrutturazione senza demolizione assentibili con SCIA , però un esempio potrebbe essere la modifica della conformazione del tetto senza incidere sulla sagoma98. Non c’è però unanimità : ad esempio il T.A.R. Calabria99 , ha inteso la sagoma come involucro esterno del fabbricato, costituito dalle mura

98

F. Doro , SCIA E DIA, Exeo edizioni, 2012

61

perimetrali che definiscono un determinato ingombro del fabbricato stesso , e quindi il tetto deve essere escluso.

Invece la Cass. Pen.100, ha affermato che la forma e le dimensioni del tetto incidono in maniera significativa sulla sagoma dell’edificio.  demolizione e ricostruzione del fabbricato demolito rispettosa dei

requisiti della sagoma e del volume dell’edificio preesistente: quindi fondamentali sono:

a)la necessaria preesistenza del fabbricato da ristrutturare a momento della presentazione del progetto

b)l’unicità e inscindibilità dell’intervento

c)esistenza del precedente edificio al momento de rilascio titolo edilizio e fino all’inizio dell’opera.

Sono assoggettati a permesso di costruire gli interventi previsti all’articolo 3 comma 1 lett. e.6) e quindi , affinché l’intervento sia sottoponibile a SCIA sarà necessario :

a) la natura pertinenziale del manufatto

b) l’opera deve avere una volumetria inferiore o uguale al 20%

c) lo strumento urbanistico non deve qualificare l’intervento come nuova costruzione.

Una fattispecie rilevante è rappresentata dalla recinzione la cui natura pertinenziale non può essere messa in discussione nel caso in cui essa sia a servizio di un edificio preesistente. Occorre tenere conto della natura e delle dimensioni dell’opera e della sua destinazione e funzione: sarà necessario il permesso di costruire qualora l’opera incida sul contesto urbanistico con autonomo rilievo estetico e funzionale , altrimenti sarà sufficiente la presentazione di una SCIA. Infatti, il T.A.R. Campania101, ha considerato nuova costruzione un muro di altezza pari a 2,5 metri con pilastri in cemento arato di sostegno e quindi, ovviamente una struttura visibile che incide sul contesto urbanistico; invece, il T.A.R. Campania102,nel 2010 aveva ritenuto che per la realizzazione di un muro di recinzione in cls. armato di spessore mt. 0,25 ed altezza di c.a. mt. 3,00 fosse sufficiente la presentazione della DIA.

100

Cass. Pen, sez. III , 25 novembre 2010 , n. 41752

101

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 aprile 2012 , n. 1605

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Ancora, per il ruolo accessorio delle opere, il T.A.R. Lazio103, ha ritenuto sufficiente la presentazione della DIA per realizzare un muro in calcestruzzo, sovrastato da una ringhiera metallica, su diversi lati della zona e di una recinzione in paletti e rete a protezione di un campo di calcetto e di due campi da tennis.

Sono realizzabili mediante presentazione della SCIA quegli interventi non ricompresi nell’elenco previsto all’articolo 6 , e quindi le attività libere e quelle libere previa comunicazione inizio lavori , e quindi : a) interventi di restauro e risanamento conservativo, cioè interventi

avente finalità conservativa della struttura. Sussiste, quindi già un organismo edilizio e quindi presuppone l’esistenza di un organismo edilizio, e questi interventi si realizzano su una singola parte del bene. Quindi, come la manutenzione straordinaria ha una finalità conservativa, ma tale intervento è teso ad una riqualificazione dell’immobile come si evince dalla definizione data dall’articolo 3. b) Interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti

strutturali dell’edificio e quindi come tali non rientranti dell’ambito di applicazione dell’articolo 6 comma 2.

c) Mutamenti della destinazione d’uso funzionale. All’articolo 6 si fa spesso riferimento al fatto che l’intervento, per potere essere libero, non deve modificare la destinazione d’uso, cioè quella strutturale e ciò deriva da interventi che comportano la trasformazione fisica dell’immobile. Invece, il mutamento della destinazione d’uso funzionale è realizzato senza opere edilizie che comportino la trasformazione fisica dell’immobile.

Il secondo comma dell’articolo 22 dice che sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Si tratta di varianti minime e quindi l’intervento non deve incidere : a) Sui parametri urbanistici come la densità fondiaria e territoriale b) Sulla volumetria

c) Sulla destinazione d’uso

63 d) Sulle categorie edilizie

e) Sulla sagoma

f) Sulle prescrizioni del permesso di costruire.

Ancora , in base all’articolo 22 comma 2-bis, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.