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Tipologie di sanzion

VIOLAZIONI E REATI EDILIZ

6. SANZIONI AMMINISTRATIVE E POTERE-DOVERE DI VIGILANZA

6.1. Tipologie di sanzion

Provvedimenti immediatamente conseguenti all’esercizio del potere di vigilanza sono la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Ciò accade nei casi previsti dal secondo comma, e quindi se si accerti l’inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo abilitativo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o

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Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2009,n. 2227; sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659

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destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale; nei casi di difformità dalle norme urbanistiche; Se l’attività interessa aree assoggettate a vincolo idrogeologico, o appartenenti agli usi civici, o in presenza di un vincolo paesaggistico e storico architettonico; Se le opere sono state abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta. In tutti questi casi, quindi, si ha la demolizione diretta e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’articolo 30 prevede le sanzioni amministrative in caso di lottizzazione abusiva. In questo caso il dirigente o il responsabile dell’ufficio dovrà emettere una ordinanza di intimazione della sospensione dell’intervento. Gli effetti del provvedimento sono l’interruzione immediata dell’opera. Trascorsi novanta giorni, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere.

L’articolo 31 sanziona gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. L’articolo 31 comma 9bis prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante super DIA. L’articolo 32 prevede le ipotesi di variazioni essenziali. Le violazioni sono state descritte precedentemente189, qui ci interessa descrivere le tipologie di sanzioni. Queste fattispecie sono sanzionate con l’ingiunzione alla demolizione notificata al responsabile dell’abuso e al proprietario dell’area e deve indicare le norme violate e le opere abusive. Il termine per la demolizione è di novanta giorni. Ne caso di violazione dell’ordine di demolizione, il bene e l’area sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune. Perché si realizzi tale acquisizione, è necessario non soltanto che non si sia eseguito l’ordine di demolizione, ma che tale ordine non possa essere eseguito. Il Consiglio di Stato190 ad esempio ha escluso l’acquisizione gratuita nel caso in cui la demolizione non sia possibile a causa di un provvedimento giurisdizionale che ne abbia sospeso gli

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Par. 3,2, 3.1

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effetti. Un altro caso, a titolo esemplificativo, è quello in cui il proprietario dell’area non ha potuto eseguire l’ordine perché tale ordine è stato notificato soltanto al responsabile dell’abuso. L’acquisizione opera di diritto in presenza della mancata demolizione dell’opera. L’articolo 33 prevede un regime sanzionatorio per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguita in assenza o in totale difformità del permesso di costruire o della super DIA. Si tratta degli interventi di ristrutturazione pesante. La sanzione è quella della demolizione, ma , a differenza dell’articolo 31, non è previsto il termine di novanta giorni e né l’acquisizione gratuita. In più, sempre a differenza dell’articolo 31, è prevista anche la sanzione pecuniaria. La sanzione originaria resta sempre la demolizione ma, nel caso in cui non sia possibile eseguire la demolizione, si applica la sanzione pecuniaria come sanzione sussidiaria191.

L’articolo 34 disciplina gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e dalla super DIA192. Molto similmente al precedente articolo 33, le sanzioni previste sono la rimozione o la demolizione e la sanzione pecuniaria. Sanzione pecuniaria che si ha nel caso in cui non sia possibile la demolizione senza pregiudizio alle altri parti che sono conformi. La rimozione o demolizione è a cura e a spese dei responsabili dell’abuso. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o di DIA alternativa, o in totale difformità, l’articolo 33 prevede la rimozione o demolizione e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a

191 “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il

ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione é pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”

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spese dei responsabili dell'abuso. Si prevede anche una sanzione pecuniaria per il caso in cui non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi. Il terzo e il quarto comma prevedono casi di opere realizzate su immobili vincolati 193 o compresi in determinate zone194 : in questi casi è prevista la restituzione in pristino e sanzioni pecuniarie.

L’articolo 38 disciplina le sanzioni amministrative irrogate per interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato o nel caso di assenza dei presupposti per la formazione della super-dia. L’annullamento del titolo comporta l’illegittimità dell’intervento, e quindi, di conseguenza, nel caso in cui non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, si dovrà procedere alla riduzione in pristino. Nel caso in cui non sia possibile procede alla restituzione in pristino, si avrà una sanzione pecuniaria.

L’articolo 37 disciplina le sanzioni amministrative per gli interventi realizzabili mediante DIA, ora SCIA. In assenza o in difformità di tale titolo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. In caso di immobili vincolati, verrà irrogata la restituzione in pristino e una sanzione pecuniaria Nel caso in cui l’intervento sia in corso di esecuzione, l’interessato può spontaneamente presentare la segnalazione pagando una somma a titolo di sanzione al fine di regolarizzare l’intervento.

L’articolo 42 stabilisce le sanzioni per il ritardo od omesso versamento del contributo di costruzione. Tali sanzioni sono stabilite dalle regioni ma, in assenza di leggi regionali, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall’articolo 42. Le sanzioni non sono cumulabili e sono previste al secondo comma.

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Immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

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Compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,n. 1444

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6.2. Poteri delle Regioni

L’articolo 27, quindi, prevede questo importante potere-dovere di vigilanza sulle opere edilizie che rappresenta il presupposto dell’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative. Nel caso in cui non venga svolta questa attività di vigilanza, sarà la Regione ad esercitare i poteri sostitutivi. L’articolo 31, comma ottavo, prevede infatti che il competente organo regionale adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Nel caso, poi, in cui la demolizione delle opere non sia stata eseguita, la demolizione sarà ordinata dal giudice con la sentenza di condanna per il reato ex articolo 44. La condotta del funzionario comunale può determinare una responsabilità penale oltre che contabile. Sul tema la giurisprudenza non si è mostrata unanime, specialmente in relazione alla responsabilità del sindaco, esclusa nella pronunce più risalenti. Successivamente, invece, è stato ritenuto configurabile il reato di abuso d’ufficio nei confronti di un Sindaco per il fatto che, con il suo comportamento, il comune aveva ritardato il possesso dell’immobile abusivi avvantaggiando il proprietario del bene 195 .