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LA DIA EDILIZIA COSI’ COME PREVISTA DAL D.L 398 DEL

semplificazione/liberalizzazione amministrativa

6. LA DIA EDILIZIA COSI’ COME PREVISTA DAL D.L 398 DEL

La DIA edilizia si discostava da quella regolata dall’ art 19 della legge 241 del 1990 perché non permetteva immediatamente l’inizio dei lavori, ma soltanto dopo venti giorni dalla presentazione della denunzia.

Il comma sette dell’articolo 4 del d. l. 398 del 1993 chiarisce l’ambito di applicazione:

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Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.)

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Decreto.- legge 5 ottobre 1993, n. 398( Disposizioni per l'accelerazione degli

investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia)

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Legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge del decreto legge 5 ottobre

1993 numero 398 concernente disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia)

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Legge 23 dicembre 1996 del 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

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a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

L’utilizzo della DIA non era possibile nel caso in cui l’immobile fosse sottoposto a vincoli o fosse assoggettato dallo strumento urbanistico ad una disciplina volta alla tutela delle loro caratteristiche ambientali, paesaggistiche ecc. .

L’interessato, venti giorni prima dell’inizio dei lavori, doveva presentare la DIA, con una relazione di un progettista abilitato. In assenza delle condizioni richieste dalla legge, il sindaco doveva notificare agli interessati l’ordine motivato di non effettuare i lavori; il privato poteva, poi, presentare una nuova DIA o chiedere il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui l’interessato eseguisse l’opera in assenza di DIA o in difformità, si applicava una sanzione pecuniaria. La nuova disciplina creò numerosi problemi agli operatori per il mancato coordinamento con la disciplina in tema di opere interne (art 26 della legge 47 del 1985) e di varianti minori eseguite in corso d’opera( art 15 legge 47 del 1985 ). Queste norme , infatti , erano

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sovrapponibili alle ipotesi previste all’art 4 comma 7 , lettera e) e g) , del d. l. 398 del 1993.

A questo punto ci si chiese se gli articoli 15 e 22 della legge 47 del 1985 dovessero ritenersi tacitamente abrogati oppure si dovessero affiancare alla nuova disciplina.

La situazione quindi, più che altro , si complicò. La DIA, infatti non era totalmente alternativa alla autorizzazione edilizia che continuava ad essere necessaria per le ipotesi non previste all’articolo 4 comma 7. Era quindi necessario un riordino.

7. T.U. EDILIZIA

Il T.U. edilizia53 cercò di riordinare l’intera materia abrogando espressamente gli articoli 15 e 26 della legge 47 del 1985, l’art 48 della legge 457 del 1978, gli articoli 7 e 8 del d. l. 9 del 1982 e l’art 4 del d. l. 398 d1993 ed eliminando l’autorizzazione edilizia. Restano, quindi, come titoli legittimanti, la DIA e il permesso di costruire. Come si può vedere, si cambia ancora denominazione alla vecchia concessione edilizia.

All’articolo 22 del T. U. si prevede che la DIA si applica agli interventi non assoggettati a permesso di costruire (art 10 T. U.) : ha quindi chiaramente una valenza residuale.

Gli articoli 10 e 22 prevedevano la possibilità per le Regioni di incidere sull’area di applicabilità dei titoli edilizi, individuando altri interventi sottoposti a permesso di costruire o a DIA .

Con il tempo si ampliò l’ambito applicativo della DIA: la legge 443 del 2001 54 , legge obiettivo, all’articolo 1 comma 6 si prevede che la DIA sia alternativa al rilascio del titolo edilizio per:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo

53 D.P.R. n. 380 del 2001 54

Legge 21 dicembre 2001 numero 443 (Delega al Governo in materia di

infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive )

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della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. Il D .Lgs. 301 del 2002 affiancò alla d. i. a. e al permesso di costruire, la “super DIA “ , cioè la facoltà di ricorrere alla DIA per la realizzazione di interventi sottoposti a permesso di costruire.

Ancora modifiche ci furono con l’art 5 del d. l. 40 del 2010 55 convertito con modificazioni in legge 73 del 201056 che ha ampliato le ipotesi di attività edilizia libera, restringendo l’ambito di applicazione di DIA e permesso di costruire.

55 Decreto- Legge 25 marzo 2010 n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie

in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)

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Legge 22 maggio 2010 n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori)

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8. DIA ORDINARIA E DIA EDILIZIA

In un primo momento, appena venne introdotta la DIA edilizia, si discostava dal modello previsto all’articolo 19 che, peraltro, escludeva dal suo ambito di applicazione le concessioni edilizie . Si riteneva, quindi, che le due fattispecie fossero autonome.

Le distanze tra i due istituti diminuirono ad opera della riforma del 2005 che ideò un modello in cui l’attività non poteva essere iniziata immediatamente ma soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla presentazione della DIA e con l’obbligo del denunciante di comunicare alla pubblica amministrazione l’avvio dell’attività. Era stata, inoltre, soppressa l’inapplicabilità della DIA alle concessioni edilizie. Le due fattispecie, quindi, vennero fatte avvicinare, stante comunque le differenze che continuavano a sussistere. Una differenza riguardava i poteri inibitori: nella DIA edilizia i poteri potevano intervenire soltanto all’inizio, cioè come divieto di intraprendere l’intervento edilizio, mentre nel meccanismo delineato dall’articolo 19 della legge 241 del 1990, i poteri inibitori potevano consistere anche in un divieto di proseguire l’attività iniziata. Oltre alle differenze tra le due discipline, l’autonomia della DIA edilizia era stata salvaguardata dall’articolo 19 quarto comma, dove venivano fatte salve le disposizioni di legge vigenti che prevedessero termini diversi per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte della pubblica amministrazione di provvedimenti inibitori. Tutto questo portava a parlare di un rapporto di specialità tra le due discipline, per cui l’articolo 19 della legge 241 del 1990 costituiva la base normativa anche della DIA edilizia e si applicava solo in mancanza di diversa disposizione del T.U. che ,però , continuava a prevalere in caso di contrasto.

Arriviamo, come noto, all’introduzione della SCIA e, il legislatore, per la presenza di molti modelli di DIA ha previsto, all’art 4-ter del d. l. 78 del 2010 che “Le espressioni «segnalazione certificata di inizio

attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di

«dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui a comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della

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dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.”

Con l’introduzione della SCIA le cose cambiarono perché la SCIA ordinaria e quella edilizia sono, ormai, quasi sovrapponibili.