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I POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA SCIA EDILIZIA: ARTICOLO 23 T.U.

I POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3. I POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA SCIA EDILIZIA: ARTICOLO 23 T.U.

EDILIZIA E 19 A CONFRONTO

la relativa disciplina, la troviamo, ovviamente, nel T.U. edilizia. I poteri dell’Amministrazione sono :

• Potere inibitorio previsto all’articolo 23;

• Potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia per verificare la conformità alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi , articolo 27 comma 1:

• Al comma tre dell’articolo 27 si prevede che nel caso di inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori;

• Il secondo comma dell’articolo 27 prevede un potere di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui il dirigente o il responsabile accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

L’amministrazione dovrà effettuare gli ordinari controlli a seguito della presentazione della SCIA e ,l’articolo 23 comma 6 dice che, nel caso di esito negativo del controllo, la Pubblica Amministrazione

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adotterà un atto amministrativo in cui verrà fatto divieto di intraprendere l’attività. In questo caso viene data la possibilità al privato di ripresentare la SCIA conforme alla normativa edilizia. Notiamo, quindi, la differenza rispetto alla disciplina della SCIA ordinaria che prevede sia un potere inibitorio che conformativo. Nel caso della SCIA edilizia il privato potrà solo ripresentare la SCIA ma non potrà, come nella SCIA ordinaria, conformare la sua attività nel termine previsto dall’amministrazione. Il rimedio , nella SCIA edilizia, potrà avvenire solo ex post, e quindi presentando una nuova SCIA. Nella SCIA ordinaria, come abbiamo visto, la Pubblica Amministrazione ha anche un potere di invito alla regolarizzazione. Tale potere è previsto anche nella SCIA edilizia? In senso negativo ci sono varie pronunce, tra cui una sentenza del TAR Lombardia113 dove viene sottolineato il dettato normativo ,e quindi l’articolo 23 comma 6, che è chiaro nell’escludere che nell’esercitare il potere di inibizione dell’attività edilizia conseguente alla presentazione di una denuncia di inizio attività sussista un obbligo di soccorso procedimentale del Comune. Infatti sono imposti all’amministrazione termini per provvedere perentori e talmente ridotti che la norma rimanda alla successiva presentazione di una nuova DIA l’introduzione di modifiche o di integrazioni necessarie per rendere la DIA conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. C’è, però, anche chi ritiene che tale potere possa configurarsi anche nell’ambito della SCIA edilizia perché tale potere si ha nel caso di mera incompletezza della documentazione, ed è quindi espressione del principio generale di conservazione del procedimento amministrativo114.

Per quanto riguarda il potere conformativo, questo si esclude perché l’articolo 23 comma 6 prevede come rimedio la presentazione di una nuova DIA. L’articolo 19 prevede questo potere conformativo perché si riferisce a quei modelli di DIA in cui il potere conformativo della Pubblica Amministrazione interveniva su una attività già iniziata, ma così non era per la DIA edilizia. Con l’introduzione della SCIA, poi, l’articolo 19 regola un istituto diverso dalla DIA edilizia e quindi non è concepibile l’estensione analogica.

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T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II , 11 gennaio 2010, n. 14

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Quindi, escludendo il potere conformativo, residuerà un potere inibitorio che sarà un potere vincolato in quanto il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale dovrà notificare l’ordine motivato di non effettuare l’intervento oggetto di SCIA. È un potere vincolato e quindi diverso dal potere di autotutela. In questo senso il TAR Campania115 ritiene che tale potere non sia discrezionale perché rappresenta il momento attuativo di un regime regolamentare o di prescrizioni pianificatorie con i quali il Comune definisce l’assetto del territorio. Correlativamente, l’obbligo di motivazione non è così pregnante dato che basterà soltanto richiamare la non conformità dell’intervento con la normativa urbanistica vigente116.

Quindi tra i due poteri vi è una differenza qualitativa (discrezionale e vincolato) e cronologica.

Il controllo deve effettuarsi nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, e abbiamo visto che, nell’ambito della SCIA ordinaria tale termine è perentorio. Deve ritenersi tale anche il termine previsto dall’articolo 23 sia perentorio, però tale perentorietà verrà meno nel momento in cui il privato non sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivo richiesti. Se la dichiarazione risulta essere inesatta o incompleta, se era necessaria la presentazione del permesso di costruire, la Pubblica Amministrazione potrà intervenire sempre.

Inoltre, qualora la SCIA non rechi alcuna asseverazione con riferimento al rispetto delle norme igienico – sanitarie , mancherà una condizione prevista all’articolo 23, e quindi anche se decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, comunque il privato non potrà eseguire i lavori.

L’amministrazione avrà poi poteri sanzionatori e di vigilanza .Sono i poteri previsti all’articolo 27 del T.U. edilizia e la loro particolarità sta nel fatto che l’oggetto di tale controllo è l’attività edilizia. Mentre nell’esercizio del potere inibitorio la Pubblica Amministrazione controllerà l’atto , quindi la SCIA , e controllerà che questa presenti tutti i requisiti previsti dall’articolo 23, nell’esercizio di tali poteri l’Amministrazione controllerà l’attività edilizia.

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T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17 luglio 2008, n. 8882

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È un potere diverso da quello inibitorio e a titolo esemplificativo riporto una sentenza del TAR veneto117 in cui si legge che decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione non può intervenire integrando la motivazione di provvedimenti inibitori tempestivamente adottati.