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Audizioni

Nel documento C ORTE CONTI (pagine 92-96)

Durante il 2016 la Sezione di controllo sugli Enti è stata impegnata in tre audizioni di particolare rilievo. Nel corso delle sedute dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari sono stati presentati dalla Sezione documenti ampiamente illustrativi delle tematiche d'interesse e sono stati sentiti il Presidente ed alcuni magistrati della Sezione stessa, i quali hanno fornito specifici elementi di valutazione in ordine ai temi trattati.

Audizione sul decreto ministeriale recante regolamento di disciplina dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati - Atto del Governo n. 252 - Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati - febbraio 2016.

Lo schema di decreto ministeriale, che reca il regolamento per la disciplina dello schema tipo del bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze e all'esame delle commissioni parlamentari, costituisce – nel giudizio della Sezione – un tassello importante del complesso percorso di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. La Corte ne ha analizzato i vari aspetti e proposto alcune modifiche.

Audizione su "Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati" - Commissione XI lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati - aprile 2016.

In tale audizione sono state prese in esame le casse previdenziali privatizzate evidenziando la loro natura giuridica, i controlli a cui sono sottoposte e la stabilità delle loro gestioni sottolineando che, pur essendo soggetti privati, esercitano una funzione nel pubblico interesse.

Audizione parlamentare dinanzi alla Commissione di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale-Inps Bilanci 2012-2014 - maggio 2016.

In tale sede la Sezione ha analizzato i profili organizzativi dell'Istituto di previdenza, con particolare riferimento alla governance ed alla struttura istituzionale, ed ha espresso valutazioni sui principali aspetti della gestione, quali la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale e l'amministrazione del patrimonio immobiliare.

C

APITOLO

VI

CORTE DEI CONTI E SISTEMA DELLE AUTONOMIE

1.

Profili generali

La Corte dei conti, nelle sue diverse articolazioni, è intestataria, per scelta del legislatore, di fondamentali compiti di controllo e referto nei confronti del sistema delle autonomie, con il fine precipuo di verificare, nell’attuazione del principio autonomistico (che è valore fondante nell’assetto istituzionale della Repubblica), in qual modo i livelli territoriali di governo interagiscano e collaborino tra loro per assicurare una efficace gestione delle risorse.

La Corte, per contribuire allo sviluppo di una logica integrata e coordinata delle relazioni tra i diversi livelli di governo, tende ad orientare la propria attività istituzionale verso forme di controllo in grado di coniugare efficacemente le finalità di prevenzione e di contrasto delle disfunzioni suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica (art. 81 Cost.) con l’esigenza di sostenere le elaborazioni di politica economica con apporti conoscitivi obiettivi e sintesi valutative utili ai sistemi decisionali di riferimento. In tale ambito, il controllo che la Sezione delle autonomie conduce sugli equilibri finanziari e sulla sana gestione delle risorse degli enti di autonomia rappresenta un ausilio indispensabile al corretto funzionamento del sistema di finanza pubblica.

In un contesto nel quale l’asse della gestione pubblica delle risorse va decentrandosi, l’esperienza maturata dalla Sezione delle autonomie attraverso l’elaborazione di linee guida e l’adozione di deliberazioni di indirizzo, orientamento e referto sulle più significative dinamiche della finanza regionale e locale, costituisce sicuro elemento d’ integrazione nei processi di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali.

La Sezione rappresenta, altresì, il principale momento di coordinamento e di sintesi dei controlli diffusi esercitati sul territorio dalle Sezioni regionali di controllo in sinergia con l’attività di revisione contabile svolta dagli organi interni degli enti territoriali e degli organismi da questi controllati o partecipati.

Tale ruolo di indirizzo del sistema dei controlli e di valutazione generale delle politiche finanziarie e di bilancio a livello territoriale appare quanto mai opportuno alla luce dei profondi interventi innovatori che hanno interessato il comparto delle autonomie.

Basti pensare alle analisi ed ai profili critici che la Sezione delle autonomie ha evidenziato in merito al riordino istituzionale e funzionale degli enti di c.d. “area vasta” a poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cfr. deliberazioni n. 17/SEZAUT/2015/FRG e n. 8/SEZAUT/2016/FRG), da cui è emersa in tutta la sua problematicità l’urgenza di un riallineamento, a livello territoriale, tra le funzioni oggetto di trasferimento e le risorse assegnate nello sviluppo delle fasi attuative previste.

Elementi di problematicità la Sezione ha evidenziato in ordine al riassetto istituzionale inteso a favorire l’aggregazione dei Comuni ai fini della gestione associata delle funzioni fondamentali. Dalla corretta individuazione dell’ambito ottimale nel quale gli enti sorti dai vigenti strumenti aggregativi (Unioni e fusioni di Comuni) si troveranno ad operare dipende,

infatti, anche il buon esito dei suddetti processi associativi, i cui benèfici effetti perseguiti dal legislatore in termini di maggior efficienza, efficacia ed economicità della gestione non possono essere valutati disgiuntamente dal monitoraggio degli oneri collegati alle varie forme di incentivazione poste in essere in questi anni per realizzarli.

Non privo di difficoltà si rivela, altresì, l’intervento di riordino delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali di interesse economico. Nel quadro normativo ridisegnato dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, un profilo cruciale è il monitoraggio del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e la vigilanza sull’effettivo completamento delle procedure di dismissione e/o liquidazione, ove deliberate dagli enti proprietari; compiti, questi, affidati dalla legge alle Sezioni regionali di controllo. La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, nel riferire sui risultati delle gestioni delle partecipate pubbliche, ha censito gli esiti dei controlli effettuati dalle Sezioni regionali sui piani di razionalizzazione presentati ai sensi della legge n. 190/2014 (grado di adempimento degli enti dell’obbligo di produzione del piano e delle conseguenti iniziative di razionalizzazione delle partecipazioni societarie). Altro rilevante profilo è rappresentato dalla adeguatezza dei parametri che andranno a definire l’area dei soggetti rientranti nel perimetro del consolidamento dei conti.

Il costante monitoraggio che la Sezione delle autonomie è impegnata a svolgere in detto settore è dunque rivolto a sensibilizzare l’autonomia responsabile di Regioni ed enti locali i quali devono acquisire piena consapevolezza dell’effettiva necessità della esternalizzazione di funzioni e servizi (talora aventi ad oggetto attività economiche potenzialmente contendibili sul mercato), anche alla luce dei risultati di gestione delle proprie partecipate e dei non infrequenti oneri aggiuntivi di carattere sia gestionale che organizzativo.

Ancor più problematico e caratterizzato da ostacoli, incertezze e frequenti ripensamenti appare, infine, il percorso di definizione di un’area di vera autonomia finanziaria degli enti territoriali. Il previsto superamento del sistema di finanza derivata è stato a lungo contrastato da ritardi nella definizione di elementi nevralgici della riforma sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’insorgenza di nodi problematici formalmente correlati ai meccanismi della perequazione, dei fabbisogni standard e delle differenti capacità fiscali degli enti, ma sostanzialmente riconducibili a un difetto del modulo partecipativo dell’intesa, originato dai limiti imposti dalle esigenze di risanamento della finanza pubblica e dalla endemica conflittualità tra i livelli territoriali di governo.

Nello scenario che emerge dagli accennati interventi normativi, il ruolo della Sezione delle autonomie non potrà che essere segnato da un deciso rafforzamento delle iniziative tese a porre le Sezioni regionali di controllo nelle condizioni di rendere più approfondite e stringenti valutazioni in ordine all’azione svolta dalle Amministrazioni locali.

L’obiettivo di rafforzamento del quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie da parte degli enti territoriali trova, infatti, il suo più efficace compimento nel ruolo assegnato alle Sezioni regionali, le quali, anche su impulso della Sezione delle autonomie, concorrono a produrre un più puntuale quadro d’insieme in ordine all’efficacia della spesa, al livello di realizzazione delle politiche di settore, ai rischi connessi alle gestioni suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio ed alle conseguenti misure correttive da adottare.

A tali fini, la Sezione delle autonomie, nel solco delle iniziative già intraprese, proseguirà assiduamente nell’opera di orientamento tesa a favorire l’uniforme attuazione della legge nell’ottica del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, dell’ottimizzazione delle risorse e della riduzione della spesa, anche attraverso una

rivisitazione dei criteri di predisposizione delle linee guida per le relazioni dei revisori degli enti territoriali sui bilanci e sui rendiconti. Questa esigenza nasce dal combinarsi di due importanti elementi di novità: l’adozione a regime delle nuove regole contabili e degli schemi di bilancio armonizzato e il conseguente sviluppo di un nuovo sistema informativo che è confluito nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP- prevista dall’art. 13 della l. n. 196/2009), che già nel 2016, ha cominciato ad acquisire un flusso articolato di dati teoricamente idoneo a cogliere le informazioni necessarie alle analisi finanziarie ed economico-patrimoniali delle gestioni degli enti territoriali.

In questa prospettiva, i compiti di coordinamento e di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a pronunciarsi sulle richieste di parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, potranno essere esercitati in via preventiva e a prescindere dall’esistenza di un contrasto interpretativo evidenziato dalle medesime Sezioni regionali, non solo ad iniziativa della Sezione delle autonomie ai sensi dell’art. 6 comma 4, d.l. n. 174/2012, come modificato dal d.l. n. 91/2014, ma anche su richiesta delle associazione rappresentative degli enti territoriali. La novella legislativa, infatti, introdotta dall’art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha incluso tra i soggetti legittimati a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie sia la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia le componenti rappresentative di Comuni, Province e Città metropolitane.

Restano, comunque, ferme sia le competenze intestate alle Sezioni regionali di controllo sia la facoltà degli stessi enti territoriali di rivolgersi alle articolazioni regionali della Corte ai sensi del richiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (cfr. deliberazione n. 32/SEZAUT/2016/INPR).

Nel documento C ORTE CONTI (pagine 92-96)