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Giudizi di conto

Nel documento C ORTE CONTI (pagine 145-149)

Il codice della giustizia contabile (adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in attuazione della delega di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) ha introdotto importanti innovazioni anche con riguardo alla disciplina processuale dei giudizi di conto.

La nuova normativa si rinviene nella parte III del codice (artt. 137-150); essa si applica “ai conti giudiziali da presentare presso l'Amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice” (7 ottobre 2016) a mente dell’art. 2, comma 3, delle “norme transitorie e abrogazioni” di cui all’allegato 3 al citato decreto legislativo n. 174 del 2016.

Degna di menzione è, anzi tutto, l’istituzione della “anagrafe degli agenti contabili” di cui all’art. 138. Essa consiste in una banca dati “tenuta in apposito sistema informativo” ed alimentata “costantemente” a cura di ciascuna amministrazione, mediante “comunicazioni” inviate alla competente Sezione giurisdizionale regionale (verosimilmente in via telematica) e contenenti i dati identificativi dei “soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale”, con riferimento a ciascuna gestione

45 V. Sez. Terza, sent. n. 145.

agli stessi intestata (art. 138, comma 1). Avranno accesso alla banca dati in parola, secondo modalità applicative da definire con decreto presidenziale, sia le Amministrazioni interessate, sia gli uffici territorialmente competenti della Corte dei conti (art. 138, comma 5).

Particolare rilievo è stato attribuito, in materia di conti giudiziali, all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, secondo le regole tecniche ed operative di cui all’art. 6 del codice (cfr. art. 138, commi 3 e 4; art. 140, comma 2; art. 145, comma 3).

Al riguardo, deve richiamarsi quanto già osservato nella relazione dello scorso anno con riferimento alla messa in esercizio, da parte della Corte dei conti, del SIRECO (sistema informativo per la resa elettronica dei conti) che rappresenta una soluzione web di immediata applicazione per l'acquisizione e la gestione dei conti giudiziali in formato digitale, prodromica all’entrata a pieno regime della giustizia contabile telematica.

Va poi segnalata l’introduzione di un formale obbligo, per le segreterie delle Sezioni giurisdizionali, di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giudiziali (art. 140, comma 4), sempre nell’ottica di garantire l’effettività del giudizio di conto e, in primo luogo, della resa dei conti.

Le eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizione annuale, saranno comunicate alla Procura, mediante elenco “anche riepilogativo”, per la formulazione di istanza per resa di conto dinanzi al giudice monocratico, secondo le norme di cui agli artt. 141 e seguenti.

È opportuno ricordare che l’agente contabile renitente è passibile di sanzione pecuniaria a norma dell’art. 141, comma 6.

Di forte impatto è anche la parallela previsione dell’obbligo, a carico dell’amministrazione, “di individuare un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente” (art. 139, comma 2).

Si prevede quindi l’individuazione, per ciascun ente, di una figura di riferimento per gli adempimenti in parola; la norma va letta in combinato disposto con l’articolo 141, comma 7, che prevede la possibilità di sanzionare direttamente il suddetto responsabile, nel caso in cui consti che un conto sia stato presentato dall’agente contabile alla propria amministrazione ma che non sia stato poi depositato alla Corte dei conti.

Il codice riafferma anche la centrale importanza della “parificazione” dei conti, menzionando detto adempimento (di cui all’art. 618 del reg. cont. gen. St.) sia all’art. 140, comma 1 sia all’articolo 139, comma 2, sia all’articolo 145, comma 3: la “parificazione” consiste in una dichiarazione di concordanza dei conti (appositamente “riveduti”) con le scritture dell’amministrazione che, nella prassi, coincide col visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Alla parifica si accompagna la “relazione degli organi di controllo interno”, espressamente prevista all’art. 139, comma 2, quale documento da trasmettere alla Corte “unitamente” al conto giudiziale.

Deve registrarsi, inoltre, che ai sensi dell’art. 140, comma 3, “il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”. La nuova disposizione, maggiormente aderente ai principi del “giusto processo”, fissa il momento di costituzione del rapporto processuale, per l’agente contabile, nel deposito del conto presso la Corte dei conti, superando così l’anacronismo storico di quella previgente (art. 45 del t.u. n. 1214/1934) che ricollegava, invece, alla “presentazione” (all’amministrazione) del conto la fictio juris in parola.

A fini di economia processuale e razionalizzazione, l’art. 140, comma 5 generalizza la regola, già prevista espressamente per i soli enti locali, secondo cui gli allegati e la documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. Al contempo, la disposizione chiarisce che detta documentazione è tenuta presso gli uffici dell’Amministrazione, a disposizione delle competenti Sezioni giurisdizionali territoriali, nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.

Va segnalato, ancora, nell’ottica della razionalizzazione e del miglior coordinamento dell’attività svolte nella materia di conti giudiziale, che “il presidente della Sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti” (art. 145, comma 2).

A garantire la maggior speditezza della procedura si introduce una sorta di meccanismo di “silenzio-assenso”, in quanto il Pubblico Ministero avrà un termine perentorio di trenta giorni per esprimere il proprio “avviso” e, segnatamente, l’eventuale parere negativo sulla proposta di discarico formulata dal giudice relatore e condivisa dal Presidente della Sezione (art. 146, comma 3); in mancanza di parere (negativo), il conto sarà approvato con decreto presidenziale (decreto che potrà anche essere collettivo e riferirsi anche a più conti diversi). Viceversa, si procederà al giudizio collegiale della Sezione, in udienza pubblica, come già previsto nel pregresso regime.

Va ricordata l’espressa previsione della possibilità, sia per l’agente contabile, sia per l’amministrazione, di comparire all’eventuale udienza di discussione del conto (art. 149, commi 1 e 2): l’agente potrà stare in giudizio personalmente (ma, in mancanza di patrocinio legale, non potrà svolgere difese orali, potendo solo fornire eventuali chiarimenti chiesti dal giudice in sede di interrogatorio libero); l’amministrazione potrà a sua volta comparire e svolgere le proprie difese a mezzo di un proprio funzionario, munito di delega.

Quanto all’estinzione del giudizio di conto, l’art. 150 tiene fermo il termine quinquennale già previsto dall’abrogato art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Peraltro, a fini impeditivi, avranno rilievo solo le contestazioni formalizzate nel fascicolo del conto: il Pubblico Ministero, in particolare, dovrà estrinsecare le proprie eventuali contestazioni in una apposita istanza di fissazione d’udienza. Inoltre, si prevede che “l’estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d’ufficio” (comma 2). Il conto estinto, con la relativa documentazione, è restituito alla competente Amministrazione solo nel caso in cui sia cartaceo e sia espressamente richiesto (comma 4). Resta fermo, infine, che “l’estinzione del giudizio non estingue l’azione di responsabilità” (comma 5).

Di seguito viene riportata una breve rassegna delle più significative sentenze nella materia dei giudizi di conto.

Va anzitutto ricordata la sentenza 22/QM/2016 del 22 settembre 2016 delle Sezioni riunite che, pronunciandosi su una questione di massima, in materia di imposta di soggiorno, ha riconosciuto la qualifica di agenti contabili in capo ai soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati (sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011) della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture. Nell’occasione, le Sezioni riunite, dopo aver ricordato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori, sulla base dei singoli regolamenti, hanno sottolineato la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente

contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.

I giudizi per resa di conto hanno riguardato, tra le altre, la gestione di parcheggi a pagamento (Sardegna. n. 1 del 14 gennaio 2016; n. 2 del 15 gennaio 2016; n. 3 del 20 dicembre 2016), come pure la riscossione di entrate comunali (ad es., Calabria, n. 1 del 9 febbraio 2016; Sicilia, sent. 828 del 17 novembre 2016, con compilazione d’ufficio del conto e irrogazione della sanzione di legge).

Molte pronunce di merito hanno riguardato la tematica dei conti dei consegnatari di beni di enti locali, riaffermando che i beni immobili, di norma, non possono formare oggetto di obbligo di custodia (e quindi non possono essere inclusi nel conto giudiziale), così come sono esclusi dall’ambito di applicazione del giudizio di conto i beni affidati ad un consegnatario con solo debito di vigilanza, ivi inclusi i beni in uso e quelli “pronti uso” (ex multis, cfr. Trento, sent. 48 del 14 dicembre 2016; Toscana, sent. 379 del 29 dicembre 2016; Veneto, sent. 204 del 22 novembre 2016; Abruzzo, sent. 89 del 20 dicembre 2016).

Diversi casi di irregolarità ovvero di ammanco hanno condotto alla condanna dei competenti economi o di altri agenti contabili interni di enti locali (ex multis, cfr. Liguria, sent 96 del 5 ottobre 2016; Toscana, sent. 352 del 2 dicembre 2016; Calabria, sent. 282 e 283 del 17 novembre 2016; Piemonte, sent. 230 del 4 luglio 2016; Marche, sent. 65 del 10 novembre 2016) talvolta su sollecitazione della stessa amministrazione interessata ed a seguito di compilazione d’ufficio dei conti (cfr. Piemonte, sent. 42, 43, 44 e 45 del 1° marzo 2016). Non sono mancati casi di ammanco riguardanti agenti della riscossione della cassa ticket di aziende sanitarie (ad es., v. Sardegna, sent. 210 del 14 novembre 2016).

È stato riaffermato (Sicilia, sent. 913 del 15 dicembre 2016) il principio secondo cui il versamento tardivo delle somme incassate per conto dell’ente locale, rispetto alla scadenza prevista, genera interessi legali a carico dell’agente contabile interno che è quindi tenuto al tempestivo riversamento delle somme stesse.

Molteplici sono state le fattispecie riguardanti i tesorieri, in particolare con riguardo alla puntualità della movimentazione di liquidità dal conto corrente postale a quello bancario (cfr. Trento, sent. 41 del 16 novembre 2016) ovvero alla correttezza degli addebiti per interessi o altre commissioni, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dalla convenzione di tesoreria (ex multis, v. Sicilia, sentenze n. 711 dell’11 ottobre 2016, n. 587 del 14 luglio 2016, n. 552 del 4 luglio 2016, n. 673 del 26 settembre 2016; Puglia, sent. 320 del 29 agosto 2016).

Per quanto riguarda i conti degli agenti della riscossione va ricordata la pronuncia della Sez. Calabria (sent. 301 del 29 novembre 2016) secondo cui l’onere di dimostrare di aver assolto ad ogni obbligo ed obbligazione tesa a garantire la riscossione delle entrate affidategli dal comune fa carico all’agente della riscossione, ponendo a carico di quest’ultimo gli importi indicati nel conto giudiziale per i quali non siano state prodotte le eventuali dichiarazioni di inesigibilità di cui agli artt.19 e 20 del D. Lgs. n.112/1999.

In relazione alla riscossione di entrate erariali da parte delle società del gruppo Equitalia, la Sezione Abruzzo, con ordinanza n. 38 del 20 dicembre 2016, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, con pareri n. 2/2014/CONS del 24 ottobre 2014 (in esito all’adunanza del 12 settembre 2014) e n. 2/2015/CONS del 3 giugno 2015 (in esito all’adunanza del 12 maggio 2015), ha dichiarato, previa riunione di tutti i giudizi pendenti della stessa specie, la propria incompetenza territoriale e per l’effetto ha restituito gli atti alla società Equitalia Servizi di Riscossione spa per la rielaborazione dei conti relativi a ciascun singolo ambito provinciale e il deposito di un conto unico nazionale alla competente Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Nel documento C ORTE CONTI (pagine 145-149)