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Autografia, data e sottoscrizione nel testamento olografo digitale.

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 123-131)

“Nessun altro negozio giuridico, soffre del formalismo da cui è gravato il testamento, costretto, se non entro formule sacramentali, entro

124 schemi molto rigidi ancorché intercambiabili”128. A questo principio, che

mette in risalto la necessità di osservare le forme stabilite dalla legge a pena di invalidità (art. 606 c. c.) si può far riferimento per un’indagine finalizzata a verificare se il nostro ordinamento giuridico consente il perfezionamento del negozio testamentario attraverso l’utilizzo delle tecnologie alle quali si è finora fatto richiamo. Volendo effettuare uno studio in tal senso, è necessario premettere le ragioni che giustificano il formalismo testamentario, per indicare le quali si fa riferimento alle parole utilizzate da un autore a vent’anni dall’emanazione del codice del 1942: “per impedire che il testatore possa fare delle disposizioni di ultima volontà senza aver prima riflettuto seriamente sull’importanza di esse; per garantire anche la libertà della determinazione della sua volontà, impedendo illecite pressioni o influenze altrui; per escludere che un semplice progetto di testamento venga scambiato per un vero e proprio testamento; ed infine perché il contenuto delle disposizioni sia il più possibile certo e determinato, e perché la prova di esse sia più facile”129.

Sarà allora necessario verificare se queste finalità possano, o potrebbero, essere ugualmente realizzate con l’uso di tecniche non previste al momento dell’entrata in vigore del codice civile; a riguardo, si analizzerà la configurabilità o meno, nel nostro ordinamento giuridico, di un

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Cfr. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F. D. BUSNELLI-U. NATOLI, Diritto civile, Vol. 4°, Le successioni a causa di morte, Torino, 1997, pag. 157.

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Le espressioni riportate nel testo sono di C. GANGI, La successione

125 testamento olografo digitale, facendo riferimento ai requisiti propri di tale forma testamentaria.

Partendo dal primo dei requisiti del testamento olografo e cioè l’autografia, sembrerebbe subito che vi sia un’insuperabile incompatibilità tra tale forma testamentaria e l’utilizzo di strumenti informatici. Questo perché per autografia, come già detto in precedenza, si intende che il testamento sia scritto di proprio pugno dal testatore; si esclude, dunque, la possibilità di utilizzare tecniche che consentano di riprodurre una dichiarazione con strumenti diversi dalla propria mano. Così come non è ammissibile la redazione di un testamento olografo con la macchina da scrivere o altre simili apparecchiature, allo stesso modo dovrebbe ritenersi precluso l’uso di un personal computer che riproduce la dichiarazione di volontà di un soggetto tramite i caratteri propri di un linguaggio binario. Alla luce di quanto sopra detto, il testamento olografo redatto utilizzando strumenti meccanici sarà da considerarsi sicuramente nullo; tuttavia, questa considerazione merita di essere analizzata facendo riferimento alla ratio130 della necessaria autografia del testamento olografo. Infatti, l’autografia è funzionale ad assicurare la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore della stessa e da ciò si ricava che il documento informatico, confezionato utilizzando le moderne tecnologie, sarebbe inidoneo a soddisfare tale requisito; questo perché vi è il rischio che soggetti terzi si servano arbitrariamente della firma elettronica

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La ratio, alla quale si fa riferimento nel testo, è rappresentata dalla necessità di rendere quanto più possibile difficile la contraffazione e l’intervento di terzi nella redazione dell’atto.

126 qualificata o digitale altrui, con la conseguente imputazione di paternità del documento all’inconsapevole titolare della firma; tale possibilità, infatti, appare molto più concreta rispetto alla contraffazione della grafia ad opera di terzi131, vista la presunzione di riconducibilità della sottoscrizione al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria.

E’ anche vero, però, che il legislatore ha riconosciuto piena rilevanza giuridica al documento informatico ed ha attribuito alla firma non debole un valore pari alla sottoscrizione autografa; da quanto detto, si potrebbe affermare che il requisito dell’autografia del testamento olografo sia superato, a condizione che venga accertata l’utilizzazione personale da parte del testatore dello strumento di sottoscrizione informatica. Non si porrebbe nemmeno il problema dell’integrale scrittura ad opera del sottoscrittore, poiché l’apposizione della firma elettronica darebbe la garanzia di un documento immune da possibili successive alterazioni. Tuttavia, il problema principale sarebbe quello relativo all’accertamento dell’apposizione personale del testatore della firma digitale, per la cui soluzione si potrebbe ricorrere al deposito del testamento olografo presso un notaio. La procedura sarebbe la seguente: il testatore si recherebbe dal notaio per effettuare il deposito, consegnandoli il supporto elettronico contenente la disposizione testamentaria; il notaio archivierebbe il testamento ivi contenuto, con la garanzia della sua provenienza dall’autore che, a sua volta, all’atto della consegna dichiara che

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Cfr. F. CRISTIANI Nuove tecnologie e testamento: presente e futuro, in Rivista

127 tale supporto contiene la sua manifestazione di volontà. Il problema di tale possibile ricostruzione consiste nel fatto che, in tal modo, sarebbe pur sempre necessario che il soggetto si rechi personalmente dal notaio, venendo meno l’utilità delle tecnologie moderne che tendono infatti a promuovere la fattibilità a distanza di operazioni giuridiche anche di una certa importanza.

Sul requisito dell’autografia si potrebbe concludere nel senso che, poiché la ratio della norma che la impone risiede nella necessità di evitare contraffazioni, tale requisito sarebbe ugualmente soddisfatto utilizzando un documento informatico sottoscritto con una particolare firma; si allude, ad esempio, alla firma grafometrica considerata come una tipologia di firma elettronica avanzata, collegata ad una particolare caratteristica della persona; tuttavia, anche la firma grafometrica non appare in grado di assicurare con certezza assoluta che l’identità del sottoscrittore corrisponda a colui che si identifica con la firma132. Quindi, il requisito dell’autografia del testamento olografo, dovrebbe ritenersi agevolmente superabile, se non de iure condito, certamente de iure condendo, a condizione che sia accertata l’utilizzazione personale da parte del testatore dello strumentodi sottoscrizione informatica, in quanto in tal modo sarebbe impedita ogni possibilità di contraffazione.

Se il requisito dell’autografia pone enormi ostacoli alla redazione di un testamento olografo in formato digitale, meno problematica è la compatibilità tra l’uso di un documento informatico e gli elementi della

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128 data e della sottoscrizione. In tema di comparazione tra scrittura privata e documento informatico si è richiamato, per ultimo, il problema della possibile datazione di uno scritto elettronico133. Così come il documento informatico può avere data certa, anche il testamento olografo digitale potrebbe ben soddisfare il requisito della data proprio della corrispondente forma cartacea, anche se a riguardo è necessaria una precisazione; infatti, l’elemento della data nel testamento olografo assolve la funzione di individuare se al momento della redazione dell’atto, il testatore sia effettivamente in possesso della capacità di testare, con la conseguente inesistenza di vizi della volontà tradotta nel testamento; ora, se la data nel testamento olografo deve indicare esattamente il momento della manifestazione della volontà del testatore, tale esigenza potrebbe non essere soddisfatta laddove si utilizzi un sistema informatico. Questo per un duplice motivo e cioè: da un lato, il fatto che la marca di validazione temporale potrà essere apposta anche dopo la formazione del documento informatico e quindi riportare una data non vera e, dall’altro, perché il sistema informatico potrebbe commettere un errore sulla data e l’ora di salvataggio del file. I due potenziali problemi appena esposti potrebbero in realtà verificarsi anche laddove venisse redatto un testamento olografo su supporto cartaceo, poiché anche il testatore potrebbe riportare una data

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A riguardo, si è concluso dicendo che tramite l’utilizzo di una marca di validazione temporale è possibile risalire al momento in cui è stato confezionato il documento informatico o, più precisamente, attribuirgli una data certa, visto che la marca temporale viene apposta al foglio ma in un

129 diversa da quella di effettiva redazione del testamento per sua volontà o per sua disattenzione.

Si ritiene che, ai fini del requisito della data, non dovrebbero porsi particolari problemi di compatibilità tra testamento olografo cartaceo e informatico, poiché in entrambi i casi tale elemento sarebbe comunque pienamente soddisfatto; anzi, con riferimento alla data, non soltanto non si porrebbe alcun problema in merito alla sua apposizione, ma le caratteristiche dello strumento tecnologico utilizzato dovrebbero consentire di accertarne anche la veridicità, più agevolmente di quanto non si possa realizzare nelle ipotesi tradizionali134.

L’ultimo dei requisiti del testamento olografo, vale a dire la sottoscrizione, appare quello maggiormente regolato dalla normativa sul documento informatico che fa riferimento ai diversi tipi di firma elettronica utilizzabili per sottoscrivere un documento in formato digitale. Si è detto in precedenza della differenza tra firma elettronica semplice, firma elettronica qualificata e firma digitale, dall’utilizzo delle quali discende la diversa efficacia probatoria del documento informatico. Per la sottoscrizione di un testamento olografo digitale, la firma elettronica qualificata e la firma digitale appaiono quelle maggiormente idonee, poiché si tratta delle firme elettroniche che danno maggiori garanzie circa la loro provenienza e attribuiscono al documento informatico l’efficacia probatoria della scrittura privata di cui all’articolo 2702 c.c..

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In questo senso vedi ancora F. CRISTIANI, Testamento e nuove

130 In conclusione, facendo riferimento alla normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico in materia testamentaria, dovrebbe escludersi la possibilità di redigere un testamento olografo in forma digitale. Laddove si voglia giungere alla conclusione contraria sarebbero due le soluzioni prospettabili: fare ricorso all’analogia, in modo tale da estendere la normativa sul testamento olografo anche alla fattispecie del testamento olografo digitale; o procedere ad una riforma della normativa vigente, per rendere legittima la redazione del testamento olografo anche utilizzando le moderne tecnologie. Entrambe queste soluzioni appaiono tuttavia molto difficili da percorrere, visto quanto detto in origine sul particolare formalismo che accompagna la redazione del testamento. Tradurre le innovazioni della tecnologia anche nel mondo giuridico, significherebbe sganciarsi da regole e principi che hanno dominato tale panorama per secoli e secoli, ma significherebbe anche dare un’applicazione concreta a normative nuove che ben potrebbero adattarsi ai principi immutabili del diritto; o forse, meglio, si potrebbe pensare proprio ad una modifica di tali principi immutabili, in modo tale che siano questi ad adattarsi alle esigenze del mondo attuale e consentire l’utilizzo di strumenti tecnologici.

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CAPITOLO III: L’applicabilità delle nuove

tecnologie al testamento pubblico e al

testamento segreto

1) La normativa vigente sull’atto pubblico informatico. 2) La

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 123-131)