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Il testamento segreto

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 34-38)

Il testamento segreto costituisce la terza forma ordinaria di testamento. La segretezza non riguarda l’attività di testare, giacché la scheda è depositata nello studio di un notaio che la riceve, sigillata o da sigillare, in presenza dei testimoni, ma riguarda il contenuto del documento testamentario28.

Considerato come una forma intermedia tra testamento olografo e pubblico, il testamento segreto ha il vantaggio, rispetto al primo, di dare maggiore sicurezza relativamente alla sua conservazione essendo lo stesso consegnato al notaio; mentre, rispetto al secondo, tale vantaggio si traduce nella segretezza in merito alle disposizioni oggetto del documento. Se da un lato tali vantaggi avrebbero dovuto favorire l’utilizzo di tale forma testamentaria, oggi assistiamo ad una totale desuetudine di tale strumento a causa dell’eccessivo formalismo che ne accompagna la redazione.

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35 L’origine storica di questa forma di testamento risale al diritto comune intermedio e trova la sua “ratio” nell’esigenza di rimediare agli inconvenienti propri del c.d. “testamento mistico”, caratterizzato dal fatto che il testatore, al fine di garantire la segretezza delle sue disposizioni, rinviava ad un altro scritto la nomina dell’erede o del legatario29; al pari del testamento pubblico, l’origine più immediata di tale forma testamentaria si rintraccia nel “ Code Napoleon”.

Il testamento segreto si compone di due parti, la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento; in mancanza del secondo elemento, il testamento segreto vale quale testamento olografo, laddove ne soddisfi i requisiti.

Gli elementi di forma necessari per la corretta redazione del testamento segreto sono: la scrittura della scheda, la sottoscrizione, la sigillazione e la consegna al notaio. Partendo dalla scrittura della scheda, a differenza del testamento olografo che richiede l’autografia, tale forma testamentaria ammette che lo scritto possa essere opera non solo del testatore, ma anche di un terzo. Non deve apporsi la data al documento, in quanto il testamento segreto si intende perfezionato al momento del ricevimento dello stesso da parte del notaio. La sottoscrizione ha la funzione di confermare le diposizioni scritte e dunque deve essere apposta alla fine delle stesse, tranne il caso di testamento redatto da un terzo. In tale ultimo caso, la sottoscrizione deve essere apposta in ciascun mezzo foglio, cioè ogni due facciate. La sottoscrizione è necessaria, ma può anche

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36 mancare laddove le disposizioni siano state scritte da un terzo e il testatore non sappia scrivere o non possa per altra ragione sottoscriverle; è però necessario, in tal caso, che il testatore dichiari davanti al notaio di aver letto il documento e di confermarlo; la causa che ha reso impossibile la sottoscrizione del testatore dovrà poi essere menzionata dal notaio al momento del ricevimento del testamento.

La carta su cui sono state stese le disposizioni dovrà essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione; da tale adempimento scaturisce la sicurezza circa la segretezza delle disposizioni e la provenienza della scheda. Infine, il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui il testatore ha scritto il testamento, si scriverà, poi, l’atto di ricevimento nel quale si indicano l’avvenuta consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

L’efficacia del testamento segreto è subordinata alla sua pubblicazione, alla quale deve obbligatoriamente procedere il notaio che lo ha ricevuto in consegna, subito dopo aver avuto notizia della morte del testatore; al pari del testamento olografo, poi, il notaio dovrà provvedere alla trasmissione di copia del verbale di pubblicazione alla cancelleria del tribunale e dare comunicazione dell’esistenza del testamento agli eredi e

37 legatari di cui conosca domicilio o residenza. Il testamento segreto può anche essere ritirato dalle mani del notaio, ma è all’uopo autorizzato il solo testatore30.

La diversa natura documentale della scheda testamentaria rispetto all’atto di ricevimento si riflette direttamente sulla efficacia probatoria del testamento segreto che segue per l’una il regime proprio della scrittura privata, e quindi quello stesso del testamento olografo; e per l’altro quello dell’atto pubblico. E si osserva, a rimarcare la diversità, che se è vero che la scheda ha valore in quanto è congiunta con l’atto di ricevimento, non perciò si può dire che essa, in virtù di questo, acquisti valore ed efficacia di atto pubblico, ovvero, che la natura di atto pubblico, che ha indubbiamente l’atto di ricevimento, si comunichi ad essa31. Risulta così riaffermata, anche per i due elementi del testamento segreto, la regola generale della prova documentale, in base alla quale l’atto di ricevimento fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto della consegna della scheda, della dichiarazione del testatore e di quanto altro indicato dall’art. 605 c.c.32 ; mentre valgono per la scheda testamentaria i principi sulla efficacia probatoria della scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c.; pertanto essa fa prova fino a quando non sia disconosciuta, nel qual caso è la parte che intende avvalersi del testamento che ha l’onere di chiedere la verificazione.

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Cfr. AZZARITI-MARTINEZ, op. cit., pag. 431.

31

Così C. GANGI, La successione, Milano, 1964, pag. 216.

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Questa efficacia, come per il testamento pubblico, non si estende alle attestazioni del notaio sullo stato di sanità mentale del testatore. In questo senso cfr. Cass., sez. II, 6 marzo 1931, in Mass. Giur. It., 1931, pag. 206.

38 La nettezza di questa distinzione trova tuttavia un limite intrinseco al testamento segreto, nella presenza della dichiarazione del testatore al notaio che nella scheda è contenuto il suo testamento. Si riconosce, infatti, generalmente a questa dichiarazione una rilevanza propria, discutendosi poi quanto agli effetti tra: chi ritiene che da essa derivi soltanto una semplice presunzione di fatto sull’autenticità della scheda, liberamente valutabile in sede giudiziale33; e chi, invece, ne fa derivare una presunzione di autenticità idonea a spostare sulla parte che disconosce il testamento l’onere di prova contraria34.

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 34-38)