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Il testamento segreto digitale.

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 161-173)

Il testamento segreto, considerato come una forma intermedia tra testamento olografo e pubblico, si compone di due parti: la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento del notaio. Elementi costitutivi di tale forma testamentaria sono: la scrittura della scheda, la sottoscrizione, la sigillazione e la consegna al notaio. Per valutare la possibilità o meno di confezionare, nel nostro ordinamento giuridico, un testamento segreto digitale è opportuno considerare singolarmente tali elementi costitutivi. Per quanto riguarda la scrittura della scheda sembrerebbe, in linea teorica, possibile un adattamento della stessa all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici: questo perché, a differenza del testamento olografo che richiede la totale autografia del suo autore, il testamento segreto può essere scritto da un terzo o con mezzi meccanici, essendo necessaria la sola sottoscrizione del testatore; viene, così, in considerazione il secondo dei

162 requisiti sopraindicati e cioè la sottoscrizione della scheda. A riguardo il testatore potrebbe avvalersi della sua firma digitale e, la consegna della scheda dal testatore al notaio con la dichiarazione del primo che quel supporto contiene il suo testamento, garantirebbe dall’indebito utilizzo del dispositivo di firma168. Infine, per quanto riguarda la sigillazione della scheda, non dovrebbero porsi particolari problemi nel caso di utilizzo del documento informatico; infatti, tale adempimento potrebbe benissimo essere effettuato utilizzando un involucro avente per contenuto un supporto elettronico, anziché una scheda cartacea.

Il principale problema relativo alla redazione di un testamento segreto con modalità informatiche risiede nella consegna della scheda dal testatore al notaio. Infatti, l’art. 604 c.c. dispone che la carta contenente il testamento sia consegnata dal testatore al notaio, in presenza di due testimoni; tale adempimento renderebbe del tutto vano il vantaggio derivante dall’utilizzo di un documento informatico, in quanto obbligherebbe il testatore a recarsi dal notaio come nel caso di redazione di un testamento segreto su supporto cartaceo. Sarebbe, allora, interessante poter ipotizzare la possibilità per il testatore di trasmettere la scheda al notaio per via telematica; allo stesso modo, il testatore dovrebbe poter dichiarare al notaio che in quella scheda è contenuto il suo testamento, avvalendosi di un collegamento audiovisivo tra egli stesso, il notaio e i testimoni.

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163 Infine, il notaio dovrebbe redigere l’atto di ricevimento utilizzando il formato dell’atto pubblico informatico; tale atto verrebbe poi sottoscritto dal notaio utilizzando la sua firma digitale e dalle parti utilizzando una delle varie tipologie di firma elettronica.

Con riferimento alla data, il testamento segreto non ne richiede la necessaria apposizione, ritenendosi perfezionato al momento del ricevimento dello stesso da parte del notaio.

In definitiva, la possibilità di redigere un testamento segreto digitale potrebbe considerarsi ammessa, nel nostro ordinamento giuridico già de iure condito; sarebbe, però, opportuna, come detto anche per il testamento pubblico digitale, una nuova regolamentazione della materia per poter usufruire pienamente dei vantaggi derivanti dall’utilizzo delle tecnologie informatiche. Questa nuova regolamentazione sarebbe necessaria più per la redazione dell’atto pubblico di ricevimento che non, invece, per la confezione della scheda testamentaria. Quanto appena detto sembrerebbe poco condivisibile vista la possibilità di confezionare, nel nostro ordinamento giuridico, un atto pubblico in formato digitale; ma, in realtà, anche utilizzando strumenti informatici non si può derogare ai requisiti fondamentali dell’atto pubblico e di conseguenza: mentre, de iure

condito, è possibile redigere la scheda testamentaria su documento

informatico, non è consentito stipulare l’atto pubblico senza la contestuale presenza delle parti innanzi al notaio.

Solo in prospettiva de iure condendo si potrebbe, dunque, immaginare la confezione di un testamento segreto digitale prescindendo

164 dalla contestuale presenza delle parti davanti al notaio e, quindi, usufruendo dei massimi vantaggi derivanti dall’utilizzo di tali nuove tecnologie.

5) Una riflessione aggiunta: l’applicabilità delle nuove

tecnologie al testamento internazionale e ai testamenti speciali

Il testamento internazionale, per la sua struttura richiedente la scheda del testatore e l’attestato del notaio, è da molti assimilato al testamento segreto. Tuttavia, ad un più attento esame, vi sono anche profonde divergenze tra l’una e l’altra forma; basti pensare al ridotto formalismo richiesto per la redazione di tale testamento rispetto a quello segreto.

Quindi, il testamento internazionale è suscettibile di una considerazione autonoma rispetto alle forme ordinarie di testamento disciplinate nel nostro codice civile.

Analizzando i requisiti del testamento internazionale viene, anzitutto, in considerazione la scrittura. La disposizione testamentaria deve, infatti, essere stesa su un supporto durevole che avrà, per lo più, forma

165 cartacea; al pari del testamento segreto la scrittura può provenire sia dal testatore che da un terzo utilizzando anche mezzi meccanici. Da ciò si può desumere la possibilità di redigere la scheda testamentaria su un supporto informatico già de iure condito, e quindi senza necessità di una nuova regolamentazione.

Altro requisito del testamento internazionale è la dichiarazione

resa dal testatore alla presenza del notaio e dei testimoni; tale dichiarazione può essere resa anche da un soggetto diverso dal testatore, il

quale deve però essere presente a tale adempimento. Sulla base di questa considerazione, sembrerebbe possibile utilizzare nuovi strumenti che consentano al testatore di rendere tale dichiarazione in luogo diverso da quello in cui si trovano il notaio e i testimoni. Si potrebbe ricorrere, quindi, all’utilizzo di moderne tecniche, come ad esempio un collegamento audiovisivo, che consentano a più soggetti di comunicare anche se molto distanti gli uni dagli altri.

Per quanto concerne la sottoscrizione, nel caso di redazione del testamento internazionale su supporto informatico, le parti faranno ricorso ad una delle firme elettroniche espressamente previste dal Codice dell’Amministrazione digitale; il notaio potrà utilizzare, esclusivamente, la firma digitale a lui attribuita.

Infine, con riferimento alla data, non si pone nessun problema laddove venga utilizzato un documento informatico anziché la tradizionale forma cartacea; anzi, tale requisito dovrebbe essere maggiormente garantito nel caso in cui si faccia ricorso al documento informatico, poiché si

166 tratta di uno strumento che consente di risalire con più facilità alla data della sua confezione.

Il testamento internazionale, al pari del testamento segreto, si compone di due parti: la scheda testamentaria e l’attestato redatto dal notaio. Con riferimento a quest’ultimo, sarebbe sicuramente possibile fare ricorso all’atto pubblico informatico del quale si è detto in precedenza alludendo al testamento pubblico e segreto in forma digitale.

In conclusione, il testamento internazionale è molto simile al testamento segreto ma è anche caratterizzato da un ridotto formalismo per la sua redazione. Ciò lascia pensare alla possibilità di provvedere alla redazione di un testamento internazionale anche utilizzando materiali diversi dalla carta e quindi alla potenziale redazione, de iure condito, di un testamento internazionale digitale.

Prendendo, infine, in considerazione i testamenti speciali, essi costituiscono un’alternativa alle forme testamentarie ordinarie. Essi sono considerati come testamenti pubblici speciali e sono caratterizzati da una brevissima durata di validità. Se si volesse ipotizzare la possibilità di redigere tali testamenti utilizzando le nuove tecnologie, quale ad esempio il documento informatico, risalterebbe subito la difficoltà di fare riferimento ad una simile costruzione. Questo perché si tratta di testamenti redatti in condizioni particolari che non consentono il rispetto delle formalità richieste per la redazione delle forme ordinarie e, quindi, sembrerebbe assurdo ipotizzare la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici in tali situazioni. Infatti, laddove fosse possibile utilizzare strumenti innovativi,

167 quale ad esempio il personal computer, verrebbe meno quella situazione di emergenza che giustifica il ricorso a tali forme speciali e sarebbe, quindi,

possibile ricorrere nuovamente alle forme testamentarie ordinarie.

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Conclusioni

Dopo aver analizzato singolarmente le varie forme testamentarie, nonché la possibilità o meno di fare ricorso alle nuove tecnologie per la loro redazione, è opportuno trarre delle conclusioni in proposito.

Per “ricorso alle nuove tecnologie” si fa riferimento a quello strumento di recente introdotto nel nostro ordinamento giuridico e più volte richiamato nel presente lavoro che è il “documento informatico”; si tratta di uno strumento al quale è riconosciuta piena validità giuridica ed efficacia probatoria soltanto laddove vengano rispettate determinate prescrizioni dettate dalla recente normativa di settore (Codice dell’Amministrazione Digitale e successivi aggiornamenti tramite numerosi decreti legislativi).

La possibilità di utilizzare tale documento, diverso da quello cartaceo tradizionale, è finalizzata a conseguire determinati vantaggi e ad agevolare, nello specifico, la confezione di un negozio testamentario; sarebbe, infatti, privo di significato sostituire il tradizionale documento cartaceo con quello informatico se da questa sostituzione non ne derivasse nessun beneficio.

Nonostante sia stata introdotta, nel nostro ordinamento giuridico, un’apposita disciplina relativa al documento informatico e alle varie tipologie di firme elettroniche utilizzabili per sottoscriverlo, manca ancora una regolamentazione specifica del testamento digitale; alla luce di quanto

169 detto, si può ritenere prospettabile un testamento digitale, di qualunque tipo esso sia, soltanto in prospettiva de iure condendo e non già de iure

condito. Una piccola apertura a riguardo potrebbe ipotizzarsi soltanto con

riferimento ai testamenti pubblici e segreti, essendo già espressamente regolata la confezione di un atto pubblico in formato digitale da parte del notaio. Con riferimento al testamento pubblico e segreto, si allude alla possibilità di confezionare un atto pubblico prescindendo dalla contestuale presenza delle parti innanzi al notaio; in questo modo si superano gli ostacoli relativi alla distanza tra le parti, rendendo possibile la redazione di un atto pubblico informatico che dovrebbe derogare ad alcuni requisiti essenziali dell’atto pubblico di cui all’articolo 2699 e ss. c.c.. E’, invece, d’ obbligo limitarsi a configurare un testamento olografo e speciale in formato digitale soltanto in prospettiva de iure condendo, per le ragioni che sono state esposte nei paragrafi relativi a tali forme testamentarie: nel testamento olografo, utilizzando un documento informatico, sarebbe impossibile soddisfare il requisito dell’autografia; mentre nel testamento speciale è difficile pensare all’utilizzo di nuove tecnologie poiché si tratta di un negozio al quale si ricorre in casi del tutto eccezionali che mal si adeguano all’utilizzo di tali nuovi strumenti.

Prendendo, infine, in considerazione il testamento internazionale si può ben ipotizzare la possibilità di redigerlo con strumenti informatici per due ragioni: la prima consiste nel fatto che si tratta di un negozio simile al testamento segreto del quale si è già detto circa la possibilità di fare ricorso alla forma digitale in prospettiva de iure condito e non soltanto de iure

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condendo; la seconda ragione risiede nel fatto che il testamento

internazionale è caratterizzato da un limitato formalismo e, quindi, si adatta più facilmente all’eventuale utilizzo di strumenti diversi dalla carta per la sua redazione.

In conclusione, considerato che il testamento è un negozio caratterizzato da un rigido formalismo e anche il venir meno di uno solo dei suoi requisiti potrebbe comprometterne la validità, in una materia come quella delle successioni in cui gli interessi all’asse ereditario risultano spesso fonte di liti e di procedimenti giudiziali tra gli eredi, l’esistenza di un testamento digitale presupporrebbe l’introduzione di una specifica regolamentazione a riguardo.

Pertanto ritengo, da un lato, che prima di tale momento sia improbabile ipotizzare la possibilità di redigere una valida scheda testamentaria utilizzando un documento informatico; dall’altro lato ritengo che l’introduzione di un’apposita normativa sul documento informatico sia comunque il primo e fondamentale passo verso il pieno riconoscimento, nel nostro ordinamento giuridico, del testamento digitale.

Infine, per quanto a mio parere auspicabili i benefici derivanti dalla digitalizzazione del testamento, quest’ultimi potranno essere valutati soltanto nel momento in cui si provvederà concretamente all’analisi e alla confezione di un testamento in formato digitale.

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