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Il testamento pubblico digitale

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 157-161)

Sulla base di quanto detto in proposito dell’atto pubblico informatico, è possibile risalire alla configurabilità, de iure condito o de iure

condendo, di un testamento pubblico digitale, nel nostro ordinamento

giuridico. Con riferimento all’atto pubblico, si è già anticipato che il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 110 ha introdotto la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie nel settore notarile; prendendo in considerazione i requisiti necessari per la valida confezione di un testamento pubblico, è necessario valutare la possibilità o meno di soddisfarli anche utilizzando la forma elettronica, in sostituzione di quella cartacea tradizionale.

Prendendo in considerazione, anzitutto, la dichiarazione di volontà resa oralmente dal testatore al notaio, si potrebbe ipotizzare la possibilità

158 di utilizzare dei collegamenti audiovisivi che consentano al testatore di rendere tale dichiarazione anche trovandosi in luogo diverso e lontano da quello in cui ha sede lo studio notarile; altrimenti, laddove il testatore debba necessariamente dichiarare la sua volontà alla presenza del notaio,

verrebbe meno il vantaggio legato all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Con riferimento alla redazione per iscritto della volontà del testatore a cura del notaio e la successiva lettura dell’atto al testatore e ai testimoni valgono le seguenti considerazioni: le norme in materia di documento informatico non hanno modificato le caratteristiche proprie dell’atto pubblico, quindi è sempre necessaria la contestuale presenza fisica delle parti davanti al notaio e l’indagine della loro volontà da parte di quest’ultimo164. Da questa prima affermazione, si ricava che, de iure condito, è possibile utilizzare la forma digitale per confezionare un atto pubblico, ma senza usufruire del massimo vantaggio fornito dagli strumenti informatici: la possibilità di prescindere dalla presenza fisica dei soggetti per concludere atti negoziali giuridicamente validi.

Poiché confezionare un atto pubblico senza tuttavia prescindere dalla contestuale presenza fisica dei soggetti non porterebbe a nessun vantaggio rispetto all’utilizzo della forma cartacea, è opportuno valutare la derogabilità di tale elemento in prospettiva de iure condendo; si potrebbe ipotizzare la possibilità di redigere l’atto pubblico davanti a due notai tra loro collegati tramite computer o dinanzi ad un solo notaio ma attraverso un collegamento tra i dispositivi elettronici delle parti e quelli del notaio

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159 rogante165; a riguardo esistono già dei collegamenti tra computer del notaio e computer dei Tribunali e dell’Agenzia delle Entrate, finalizzati a garantire la

massima sicurezza nella registrazione dell’atto.

L’ostacolo della necessaria compresenza fisica di tutti i soggetti firmatari dell’atto, cioè notaio, testimoni e testatore, potrebbe essere superato attraverso la realizzazione, con modalità alternative, delle esigenze che tale requisito è finalizzato a garantire. Si potrà, ad esempio, ipotizzare un collegamento tramite web-cam tra i sottoscrittori dell’atto situati tutti in luoghi diversi, immaginando la seguente procedura: il testamento, redatto dal notaio una volta raccolta la volontà del disponente, viene letto dallo stesso al testatore, sempre utilizzando un collegamento visivo, e poi trasmesso per posta elettronica al testatore per la sottoscrizione con la sua firma digitale e con quella dei testimoni166.

Il documento informatico avente ad oggetto il testamento pubblico dovrebbe essere sottoscritto dalle parti e dal notaio utilizzando la firma elettronica: il notaio avrebbe l’obbligo di utilizzare la firma digitale mentre le parti potrebbero utilizzare anche le altre tipologie di firme elettroniche. Le modifiche apportate all’atto pubblico dal d. lgs. 110/2010, consentono, quindi, di configurare un testamento pubblico redatto dal notaio direttamente su supporto informatico, letto dal notaio al testatore

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A riguardo è interessante F. CRISTIANI, op. cit., pag. 573.

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160 alla presenza dei testimoni e dagli stessi sottoscritto con la loro firma elettronica, con apposizione della firma digitale del notaio167.

La fattispecie appena prospettata (il testamento pubblico redatto senza la contestuale presenza fisica delle parti innanzi al notaio) necessiterebbe di un’apposita regolamentazione per quel che riguarda la sua localizzazione territoriale; sotto tale profilo, la soluzione migliore sarebbe quella di individuare come luogo di perfezionamento dell’atto, quello in cui il notaio appone la propria firma digitale.

Per quanto riguarda la data del testamento pubblico, tale requisito dovrebbe essere pienamente soddisfatto anche utilizzando un documento informatico anziché la tradizionale forma cartacea; anzi, sulla base di ciò che è stato detto prima in proposito di testamento olografo digitale, il ricorso al documento informatico dovrebbe fornire maggiori garanzie circa la data di confezione del testamento. Questo perché gli strumenti informatici consentono di risalire alla data di creazione del file anche laddove l’autore dello stesso abbia omesso di indicarla esplicitamente. Per concludere, è possibile, a mio avviso, configurare un testamento pubblico digitale nel nostro ordinamento giuridico, in prospettiva de iure condito; questo perché è consentito al notaio redigere un atto pubblico in formato digitale. Per contro, manca, allo stato attuale, una disciplina apposita che autorizzi la redazione di una simile forma testamentaria. Sarebbe, quindi, opportuna una specifica regolamentazione

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161 del testamento pubblico digitale; tale regolamentazione dovrebbe derogare ad alcuni requisiti dell’atto pubblico per ottenere il massimo vantaggio dall’utilizzo delle tecnologie informatiche. Soltanto In prospettiva de iure

condendo sarebbe, quindi, possibile redigere un testamento pubblico

digitale prescindendo dalla contestuale presenza fisica delle parti innanzi al notaio.

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 157-161)