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La firma digitale del notaio

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 150-157)

Il d. lgs. 110/2010 è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di documento informatico redatto dal notaio, allo scopo di perseguire l’innovazione tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche.

L’art. 23 bis della legge notarile stabilisce l’obbligo per il notaio di munirsi della firma digitale per “ l’esercizio delle sue funzioni”; per tale locuzione si rinvia all’art. 1 della legge notarile e all’art. 1, r.d.l. 1666/1937153 che elenca una serie di attività che il notaio deve svolgere quale pubblico ufficiale; rileva, in particolare, l’attività indicata nell’art. 1, 1°co., della legge notarile che attribuisce al notaio l’obbligo di “ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciare le copie, i certificati o gli estratti”. L’art. 23 bis della legge notarile, tuttavia, non comporta l’obbligo per il pubblico ufficiale di redigere sempre e in ogni caso un atto pubblico nella forma informatica, ma solo l’obbligo di dotarsi di una firma digitale.

L’art. 23 bis in commento rinvia, per la nozione di firma digitale, alla definizione indicata dal Codice dell’Amministrazione Digitale all’art. 1, 1° co., lett. S. Quest’ultima è stata recentemente modificata dal d. lgs. n.

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R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 “Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.

151 235/2010, il quale contiene l’attuale definizione di firma digitale154. Per

quanto riguarda le funzioni della firma digitale, è necessario richiamare l’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale155; Il secondo periodo del primo comma della citata disposizione si riferisce alle modalità con cui si può firmare un documento informatico con la firma digitale: la firma è apposta a un documento se è contenuta nello stesso file, ad esempio in calce al documento; la firma è associata al documento se è contenuta in un

file diverso156

.

Il 2° comma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli157, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente; per effetto di tale disposizione non occorrerà più che il notaio apponga l’impronta del proprio sigillo nei casi in cui ciò è previsto dalla legge. Il 3° comma dell’art. 24 Codice dell’Amministrazione Digitale dispone che per la generazione della

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La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e l’altra privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di manifestare e verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

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Non è, tuttavia, necessario ripetere la prima parte del primo comma di tale articolo, poiché già indicato nel paragrafo relativo alle varie tipologie di firme elettroniche.

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Sul punto G. FINOCCHIARO, op. cit., pag. 113. 157

Il sigillo notarile è costituito da uno strumento in metallo, fornito dalla Zecca dello Stato, con cui si appone sulla carta un timbro circolare che deve contenere, oltre allo stemma nazionale, il nome e cognome del notaio e la sede dove lo stesso esercita l’attività notarile.

152 firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Infine il 4° comma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale statuisce che: “Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso”.

L’art. 23 bis in commento stabilisce che la firma digitale è rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni; il d. lgs. 110/2010 ha introdotto un nuovo articolo nella l. 577/1949158. Il nuovo articolo 2 bis, l. 577/1949 dispone che: “Il Consiglio Nazionale del Notariato svolge l’attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l’esercizio delle sue funzioni”. E’, a questo punto, necessario fare riferimento alle funzioni che svolgono i certificatori e ai diversi tipi di certificati.

Il certificatore è il soggetto pubblico o privato che identifica il titolare del dispositivo di firma, che effettua la certificazione ed emette il certificato elettronico. Le attività di identificazione e di certificazione sono tra loro separate tanto che possono essere svolte da soggetti distinti; con l’attività di identificazione, il certificatore attesta l’identità del titolare della chiave pubblica, al fine di collegare la titolarità di questa chiave all’identità

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Legge 3 agosto 1949, n. 577 “Istituzione del Consiglio Nazionale del Notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato”.

153 del titolare. Con l’attività di certificazione, invece, il certificatore emette il certificato elettronico che attesta l’associazione tra un soggetto e la chiave pubblica di cui lo stesso è titolare; pubblica la chiave pubblica in un apposito registro telematico consultabile dal pubblico; pubblica altresì i certificati sospesi o revocati159.

L’art. 23 ter rinvia alla nozione di certificato qualificato fornita dall’art.1 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale così dispone: “Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva”. Il certificato può contenere le qualità specifiche del titolare, quale l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi; inoltre, il certificato può contenere alcuni limiti d’uso o di valore, anche se quest’ultima disposizione non dovrebbe ritenersi applicabile con riferimento all’attività notarile, perché è improbabile che il certificato qualificato rilasciato al notaio contenga limiti d’uso o di valore, dato che il notaio è tenuto a svolgere l’attività prevista dalla legge quale pubblico ufficiale.

Il 3° comma dell’art. 23 ter stabilisce l’obbligo del notaio di custodire ed utilizzare personalmente il dispositivo di firma. Per quanto concerne l’obbligo di custodia, l’articolo in commento così dispone: “il notaio custodisce il dispositivo di firma”, da ciò desumendosi una sottile

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Per quanto riguarda i diversi tipi di certificati, si rinvia a quanto già detto a proposito delle varie tipologie di firma elettronica.

154 differenza tra tale disposizione e quella contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale; infatti, l’art. 32 del Codice dispone che il titolare del certificato di firma deve semplicemente assicurare la custodia del dispositivo di firma. Ciò significa che, a differenza del titolare che può delegare terzi soggetti a custodire il dispositivo, il notaio è tenuto personalmente alla custodia del dispositivo di firma e tale maggiore onere è connesso alla funzione pubblica che lo stesso ricopre.

Facendo, invece, riferimento all’obbligo di utilizzo personale del dispositivo di firma, ne deriva una conseguenza giuridica di notevole rilievo; infatti, il Codice dell’Amministrazione Digitale dispone che l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Il documento firmato con dispositivo sottratto verrà quindi imputato al titolare del certificato, anche se lo stesso non abbia apposto personalmente la firma elettronica.

Per la certificazione della sussistenza di un’abilitazione professionale occorre riferirsi all’art. 29 quinquies del D. P. R. 445/2000160; tale norma prevede l’introduzione di regole specifiche per le professioni, sulla base dei principi generali previsti dai rispettivi ordinamenti. L’unica modalità per accertare la sussistenza di un’abilitazione professionale è quella di riferire la certificazione della sussistenza dell’abilitazione al soggetto deputato alla tenuta dell’Albo professionale, e quindi al locale Ordine Professionale e per esso al suo Presidente. Cercando di esaminare il

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Testo coordinato con le modifiche apportate dal D. lgs. 23 gennaio 2002, n.

155 trattamento che la normativa riserva ai pubblici ufficiali ed in particolare ai notai, occorre richiamare l’art. 29 del D. P. R. 445/2000161; a riguardo, si dispone che la verifica della funzione notarile sia effettuata là dove è tenuto il Ruolo dei notai, e quindi presso i Consigli. Il Ruolo dei notai contiene, infatti, tutti i dati rilevanti per l’esercizio della pubblica funzione da parte del notaio, e quindi: le generalità, la data dell’esame di concorso, la data del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza del notaio e la cauzione prestata, le pene ed i provvedimenti disciplinari, la riabilitazione avvenuta. Il rilascio delle firme elettroniche dei notai è, pertanto, soggetto alle stesse regole che abilitano il notaio all’esercizio della professione secondo l’ordinamento professionale: quindi, sarà il Presidente del Consiglio Notarile a procedere al rilascio della firma digitale relativa all’esercizio delle funzioni notarili. Analogamente, le procedure di sospensione e revoca della firma devono essere modulate sulle procedure relative all’interruzione o alla cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili. Allo stato, con l’unica eccezione dell’Autorità di Certificazione del Consiglio Nazionale del Notariato, non è attivo alcun sistema che consenta la diretta verifica, all’interno del complessivo sistema della firma digitale, di funzioni, poteri, abilitazioni professionali di un soggetto. Tale carenza di

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Si richiama quanto detto in precedenza in riferimento alle modifiche apportate al D. P. R. 445/2000.

156 applicazioni è da imputarsi a motivi tecnici e giuridici162; dal punto di vista

giuridico, l’estrema sinteticità delle norme non favorisce scelte univoche che garantiscano soluzioni con validità generale; dal punto di vista tecnico, è possibile teoricamente agire in vari modi per l’attribuzione di funzioni o poteri. Il primo di tali modi consiste nell’indicazione di poteri o funzioni direttamente nel Manuale Operativo163, collegando così ad un Certificatore esclusivamente soggetti aventi una determinata funzione; la seconda soluzione potrebbe consistere nell’inserimento, nel certificato di firma digitale, di un campo c.d. di estensione che indichi i poteri; infine, la terza di tali modalità, si sostanzierebbe nel collegamento al certificato di firma, che individua il titolare, di un secondo certificato c.d. d’attributo, che ne individua le funzioni o le attribuzioni.

Solo la prima di queste ipotesi è attualmente praticata, nel caso dell’autorità di certificazione del Consiglio Nazionale del Notariato;

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Esistono nella pratica casi di indicazione delle funzioni all’interno del certificato di firma digitale, ma le modalità di tali indicazioni sono tali da non garantire con certezza che queste appaiano al terzo fruitore di un documento firmato; inoltre, nei manuali operativi dei Certificatori che inseriscono tali indicazioni, sono spesso presenti limitazioni di responsabilità volte a rendere le stesse non impegnative.

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Il Manuale Operativo è la traslazione nell’ordinamento nazionale delle CPS (Certificate Practice Statements) e della policy quali definite dalla letteratura tecnica internazionale. Esso è previsto dal D. P. C. M. 22 febbraio 2013 che all’articolo 40 sancisce: “Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore nello svolgimento della propria attività. Il manuale operativo deve essere depositato presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica”. La funzione del manuale operativo è quella di specificare le modalità e finalità dell’esercizio dell’attività da parte del certificatore, i suoi rapporti con i terzi ed anche alcune limitazioni.

157 l’indicazione delle funzioni nelle c.d. estensioni del certificato, praticabile e già in parte praticata, costituisce un sistema utile in senso generale.

Entrambi tali sistemi presentano l’inconveniente di limitare l’uso della firma al caso di esercizio del potere o della funzione ad essa legato, ed in essa contenuto. Migliori prospettive offre il certificato di attributo, ma si tratta di tecnologia non ancora matura.

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 150-157)