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Il testamento internazionale

Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 38-44)

Il testamento internazionale è definito come una forma “aggiuntiva e supplementare”35 di negozio di ultima volontà che, come tale, si aggiunge e

non si sostituisce alle altre forme testamentarie espressamente regolate dal nostro ordinamento giuridico; il testamento internazionale è stato

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Vedi C. GANGI, op. cit., pag. 217.

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Si vede in proposito Cass., sez. I, 20 gennaio 1962, n. 83, in Giustizia Civile, 1963, pag. 24.

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Vedi R. PERCHINUNNO, Note introduttive, in AA. VV, Commentario alla legge n. 387 del 1990, pag 51.

39 introdotto nel nostro ordinamento con l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Washington del 197336.

Il problema, forse principale, posto dal testamento internazionale è quello della sua “legge regolatrice”. Sul punto c’è chi, forse muovendo dalla considerazione della completezza della legge uniforme, propende per l’inapplicabilità al testamento internazionale delle norme codicistiche, soprattutto se relative alla materia del ricevimento del testamento segreto; quando, invece, dovesse porsi un problema di rinvio alla legge notarile o ad altre leggi speciali, potrebbero trovare applicazione anche le norme relative agli ordinamenti interni, a condizione del loro richiamo esplicito o implicito da parte della Convenzione37. Il problema della legge regolatrice va risolto non solo verificando, di volta in volta, l’esistenza di un rinvio, esplicito o implicito, all’ordinamento interno da parte della Convenzione; infatti, laddove necessario, non si ravvisano difficoltà ad ammettere un’interpretazione estensiva o analogica della norma interna, quando, rispettivamente, possa ritenersi che essa sia direttamente applicabile al testamento internazionale oppure laddove, ricorrendone la ratio, sia possibile rinvenire una lacuna nella legge istitutiva della più recente forma testamentaria.

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Il riferimento è alla Convenzione di Washington del 26 Ottobre 1973, contenente la disciplina formale del testamento internazionale, alla quale l’Italia ha aderito con la legge n. 387 del 1990.

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Così, G. SANTARCANGELO, Il testamento internazionale, Bologna, 2006, p. 420.

40 Fermo restando che soggetti abilitati alla redazione del testamento internazionale sono cittadini italiani o stranieri i cui beni o interessi riguardino Stati terzi rispetto a quello di residenza, la Convenzione ha cercato di estendere, quanto più possibile, la platea dei beneficiari di tale nuova forma, a condizione che si tratti di cittadini di Stati che abbiano aderito alla Convenzione stessa. Il testamento internazionale, per la sua struttura richiedente la scheda del testatore e l’attestato del notaio, è da molti assimilato al testamento segreto; tuttavia, ad un più attento esame, vi sono anche profonde divergenze tra l’una e l’altra forma; basti pensare al ridotto e limitato formalismo richiesto per la redazione di tale testamento rispetto a quello segreto o, ancora, alla limitata segretezza e ai maggiori

rischi legati alla custodia del documento dopo la sua confezione. Per queste ragioni il testamento internazionale è suscettibile di una considerazione

autonoma rispetto alle forme ordinarie di testamento disciplinate nel nostro codice civile.

Al pari di ogni testamento, anche quello internazionale è caratterizzato da determinati requisiti che ne condizionano la validità giuridica e l’utilizzabilità nonostante, come già anticipato, la Convenzione abbia inteso limitare gli adempimenti formali necessari per la sua redazione. Viene in considerazione, anzitutto, l’elemento dell’unipersonalità o esclusività, con il quale si è inteso vietare il testamento congiuntivo, nella prospettiva di garantire che il testamento internazionale possa dirsi espressione di una decisione testamentaria libera e matura. Tale requisito consiste nell’escludere la possibilità di confezionare sia un

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testamento reciproco, con cui due persone dispongono una a favore dell’altra

nello stesso atto, sia il testamento collettivo, con il quale più soggetti dettano contestualmente le loro volontà a favore di uno stesso beneficiario; l’eventuale difetto di tale requisito non comporta necessariamente la nullità dell’atto, in quanto potrebbe, in alcuni casi, operare l’istituto della conversione a seconda della normativa vigente nell’ordinamento giuridico di riferimento. Tale istituto non potrebbe ad esempio operare in Italia, visto il divieto di redigere un testamento congiuntivo o reciproco, che è invece ammesso in altri ordinamenti come quello danese, tedesco e austriaco; tuttavia, non sembrerebbero esservi ostacoli di particolare rilievo che impediscano, nel nostro ordinamento, la conversione del testamento internazionale in testamento olografo, pubblico e segreto, sempre a condizione che la forma internazionale soddisfi i requisiti prescritti dal nostro codice per le forme testamentarie ordinarie.

Altro requisito da osservare per la redazione dell’atto in questione è quello della scrittura dalla quale scaturisce, anzitutto, il divieto di redigere testamento nuncupativo; al pari di quanto avviene nell’ordinamento italiano, quindi, si prescrive che la disposizione testamentaria sia stesa sopra un supporto durevole, che avrà per lo più la forma cartacea. La scrittura può provenire sia dal testatore che da un terzo, utilizzando anche mezzi meccanici, lasciando pensare, dunque, alle modalità di confezione del testamento segreto. Unica divergenza, sul punto, rispetto al testamento segreto è data dalla possibile confezione del documento anche dal notaio o dai testimoni, “chance” sicuramente da escludere con riferimento alla forma

42 segreta. In seguito alla scrittura del documento da parte del testatore, la Convenzione richiede che lo stesso dichiari, alla presenza del notaio e di due testimoni, che il documento contiene il suo testamento e che ne riconosca il contenuto. Tale dichiarazione persegue una funzione allo stesso tempo psicologica e di paternità e può provenire anche da un soggetto diverso dal testatore, il quale deve però essere presente a tale adempimento. La non necessaria pronuncia della dichiarazione da parte del testatore consente anche ai soggetti affetti da handicap, quali ad esempio il muto, di avvalersi di tale forma testamentaria, anche se con l’assistenza di uno o più interpreti e di quattro testimoni.

Adempiute le formalità sopra dette, il testamento internazionale così formato richiede la sottoscrizione del suo autore, nonché dei testimoni e della persona abilitata; la sottoscrizione del testatore può essere apposta prima o dopo la dichiarazione di paternità e si parla di “unicità di contesto”38 per le sottoscrizioni degli altri soggetti; con tale ultima locuzione si intende l’impossibilita per il pubblico ufficiale di compiere altri atti nell’intervallo tra la sottoscrizione del testatore e la sua. Con riferimento alla data, la Convenzione prevede la responsabilità del notaio in caso di mancata o erronea indicazione della data; è, invece, valida la data apposta dal testatore nel caso di documento con due date delle quali l’una apposta dal testatore e l’altra dal notaio. Laddove manchi del tutto la data,

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La locuzione “unicità di contesto” è utilizzata per indicare la fattispecie descritta nell’ultima parte dell’art.605 c.c., con cui si prescrive che le formalità di ricevimento della scheda nel testamento segreto siano fatte dal notaio “ di seguito e senza passare ad altri atti”

43 il testamento internazionale potrà essere impugnato da parte di chi ha interesse all’apertura della successione legittima. Come anticipato in precedenza, la possibilità di assimilare, in parte, il testamento internazionale a quello segreto è data dal fatto che siamo in presenza di due forme testamentarie dalla duplice struttura, poiché entrambe sono costituite da una scheda del testatore e un attestato redatto dal notaio; proprio in riferimento all’attestato, l’opinione maggiormente condivisa è quella secondo la quale l’assenza dell’attestato comporterebbe la nullità dell’atto; l’articolo 13 della legge uniforme prescrive che l’assenza o l’irregolarità dell’attestato non pregiudica la validità formale del testamento internazionale e, in aderenza a tale dettato legislativo, vi sarebbe autonomia strutturale e funzionale tra la scheda testamentaria e l’attestato notarile39.

Da una visione d’insieme del testamento internazionale, emergono la sua vicinanza al testamento segreto e il limitato, nonché scarno, formalismo richiesto per la sua redazione; queste considerazioni, evidenti anche ad una prima lettura o analisi di tale forma testamentaria, lasciano subito pensare alla possibilità di provvedere alla redazione di un testamento internazionale anche utilizzando materiali diversi dalla carta. La stessa legge uniforme, allegata alla Convenzione di Washington, vieta soltanto il testamento reso in forma orale, lasciando per il resto al testatore un’amplissima libertà di forme e sistemi per la sua confezione.

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Nel documento Il Testamento Digitale. (pagine 38-44)