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L’OBBLIGO ASSICURATIVO NELLA LEGGE GELLI-BIANCO: DALLE CRITICITA’ RIGUARDANTI LA MANCATA BILATERALITA’ ALLA

6. L’AZIONE DIRETTA

Il sistema assicurativo si completa con la previsione, all’art. 12, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurata122, istituto tipico della responsabilità civile auto.

Grazie a tale previsione, nei “limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione”, il danneggiato potrà esperire un’azione diretta nei confronti di quelle imprese di assicurazione che offrono copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, ed agli esercenti la professione

all'Azienda assicurata, o ai sinistri da questa denunciati all'Assicuratrice, dopo la cessazione del contratto,

(…), per danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza”.

121Si veda: G. FACCI, Gli obblighi assicurativi nella recente riforma Gelli-Bianco, in Nuova Giur. Civ.,

2018, 1, p. 104.

122Si veda: C. BOTTARI (Professore Ordinario del Master di Diritto Sanitario), Profili innovativi del

sistema

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sanitaria che svolgano la propria attività sia al di fuori della struttura sanitaria che al suo interno ma in regime di libera professione o in virtù di un rapporto obbligatorio instauratosi con il paziente.

Il termine in cui si prescrive tale azione è pari “a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria”. È opportuno osservare che la norma in esame non si preoccupa di distinguere a seconda che l’azione di risarcimento danni sia esperita verso la struttura sanitaria, e quindi ex contractu, oppure verso il medico dipendente, e perciò sul versante aquiliano. Tuttavia, come da alcuni123 analizzato, la lettera dell’art. 10, primo comma,

utilizza, quale criterio individualizzante i casi in cui “il soggetto danneggiante ha diritto di agire direttamente (…) nei confronti dell’impresa di assicurazione”, lo stipulante della polizza, e non, il soggetto beneficiario della stessa che ben può essere anche il medico dipendente. Perciò si dovrebbe ritenere che l’azione diretta da parte del danneggiato possa essere esperita anche verso le imprese assicuratrici della struttura sanitaria per le polizze assicurative con quest’ultima stipulate, di cui il medico dipendente sia beneficiario. Questa soluzione interpretativa pare essere anche in linea con lo scopo, indicato nell’art. 10, quarto comma, di ridurre la presenza dei medici dipendenti all’interno delle aule dei tribunali.

Nella norma in esame è infatti previsto che “Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima”, e non, invece, l’esercente la professione sanitaria di cui si è servita la struttura nell’adempimento della propria obbligazione, “in quanto egli è tanto ausiliario nell’adempimento di un contratto di specialità quanto terzo beneficiario rispetto al contratto di assicurazione124”.

Nonostante l’apparente analogia dei due sistemi di responsabilità civile auto e di responsabilità civile medica, significative sono le diversità, in quanto, nel secondo, a differenza del primo, l’obbligo assicurativo è unilaterale e derogabile tramite l’utilizzo di forme di autoassicurazione. Al secondo comma dell’art. 12 è previsto inoltre che al

123In tale senso: C. MASIERI, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova Giur. Civ., 2017, 5, p.

752 ss.,

A. ASTONE, Profili civilistici della responsabilità sanitaria (riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n.

24), in

Nuova Giur. Civ., 2017, 7-8, p. 1115 ss..

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danneggiato non possano essere opposte eccezioni ex contractu differenti da quelle che saranno fissate nel decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dello sviluppo economico, ex art. 10 sesto comma, il quale dovrà indicare i requisiti minimi delle polizze assicurative riguardanti le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria.

Il legislatore ha poi previsto, all’art. 13 della novella, a carico delle strutture sanitarie e delle imprese assicuratrici, l’obbligo di avvisare l’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione di un giudizio avente ad oggetto la sua responsabilità, “entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio”

e di comunicargli , mediante le stesse modalità, “l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato”. Qualora l’adempimento di tali obblighi sia omesso, tardivo o incompleto, non saranno ammissibili le azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa prevista dall’art. 9 della legge in questione.

L’azione di rivalsa può essere esperita nei confronti dell’operatore sanitario “solo in caso di dolo o colpa grave”. Qualora l’esercente la professione sanitaria non sia “stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno”, l’art. 9, secondo comma, prevede che l’azione di rivalsa nei suoi confronti, da parte della struttura sanitaria o dell’impresa di assicurazione, possa essere esercitata soltanto successivamente all’avvenuto risarcimento, entro un anno dal pagamento. Al terzo comma della norma in questione è inoltre previsto che, qualora l’operatore sanitario non sia stato parte del giudizio, nel giudizio di rivalsa non potrà fare stato la decisione pronunciata nel giudizio “contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione”.

L’articolo in esame non prevede solo l’azione di rivalsa ma anche altre possibili iniziative processuali.

Innanzitutto vi è l’azione di “rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria” esperibile da parte della “struttura sanitaria o sociosanitaria privata”. Tale azione, in virtù della natura privatistica delle parti e dell’azione, non è obbligatoria infatti l’art. 9, primo comma, lascia aperta la possibilità di esperirla o di non esperirla. Inoltre vi è l’azione disposta dall’art. 9, sesto comma, cioè quella di “surrogazione

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richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916125, primo comma,

del codice civile” Va precisato che, secondo alcuni, tale azione di surrogazione non potrà essere esercitata per ogni polizza assicurativa stipulata dall’impresa di

assicurazione “con la medesima struttura”. La norma in esame dovrà essere raccordata all’art. 10, primo comma, che pone a capo delle strutture sanitarie l’obbligo di stipulare sia una polizza “per danni cagionati dal personale”, a prescindere dal titolo per il quale opera nella struttura, sia una polizza “per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti la professione sanitaria”, sicché l’azione ex art. 1916 c.c. sarà configurabile solo nella prima ipotesi, in quanto, nelle polizze stipulate dalla struttura sanitaria, a beneficio del medico dipendente, l’assicurato è proprio quest’ultimo.

Perciò “la compagnia, convenuta direttamente dal paziente ex art. 12 della novella o chiamata in manleva dalla clinica per i danni ad essa imputabili ex art 1228 c.c., potrà - ai fini della surrogazione ex art 1916, comma 1°, cod. civ. - decidere se chiamare nello stesso giudizio il medico dipendente o se esercitare un’azione successiva nei suoi confronti126”.

Entrambe le tipologie di azioni potranno essere esperite unicamente in caso di dolo e colpa grave.

L’art. 9, sesto comma, pone però un limite, in caso di colpa grave, alla somma dell’azione di rivalsa che deve essere “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.

Nessun limite è invece previsto in caso di dolo o qualora l’operatore sanitario “svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime di libero- professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale”.

L’art. 9, quinto comma, prevede poi una speciale disciplina “della responsabilità

125Art. 1916 c.c. - “Diritto di surrogazione dell'assicuratore - L'assicuratore che ha pagato l'indennità è

surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, (dagli affiliati), dagli ascendenti, da altri parenti (74) o da affini (78) dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240). L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.

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amministrativa, per dolo o colpa grave (…) esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti” qualora venga in rilievo il rapporto fra la struttura sanitaria pubblica ed il sanitario pubblico dipendente127. Tale azione, a differenza di quelle privatistiche,

è obbligatoria a prescindere, sia dalla circostanza che la struttura sanitaria abbia perso contro il paziente, che dal caso in cui la condanna sia inflitta all’operatore sanitario ai sensi dell’art. 7, terzo comma, quindi anche qualora venga convenuto dal danneggiato solo il medico dipendente ed esso risulti responsabile ex art. 2043 c.c..

La giustificazione a tale soluzione pare risiedere nella circostanza che, in tale ipotesi, l’onere di pagare il premio dell’assicurazione della responsabilità civile del medico dipendente o quello di dotarlo di un’altra forma di assicurazione graverà in capo alla struttura sanitaria. Sarà quindi quest’ultima a dover sopportare il costo economico, in termini di un innalzamento futuro dei premi o di un esborso del fondo assicurativo, della responsabilità del medico dipendente.

L’articolo in questione cita anche il caso “della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile” riferendosi al diritto dell’assicuratore stipulante la polizza con la struttura sanitaria.

Viene inoltre stabilito l’importo della condanna ad una somma che deve essere “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo” prevedendo inoltre che si debba tenere conto, sempre per quanto riguarda il quantum del danno, “delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato”.

L’art. 10, terzo comma, al fine di rendere sicura la solvibilità in tutti i casi di responsabilità contemplati dagli artt. 9 e 12, terzo comma, ha imposto a “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private” di dotarsi, “con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

7. CONCLUSIONI

127Si veda paragrafo 2

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Le modalità con le quali il legislatore ha redatto la legge Gelli-Bianco, demandando alla normazione secondaria la definizione dei requisiti minimi delle polizze di assicurazione rende difficile prevedere i risvolti che tale intervento normativo potrà avere.

Bisogna evidenziare come, proprio da tale definizione, dipenderà l’intento della riforma di attuare un giusto bilanciamento fra i diversi interessi in gioco: anzitutto, quello degli operatori sanitari a non essere troppo esposti a responsabilità in seguito ad iniziative risarcitorie, poi, quello dei pazienti a che la tutela nei loro confronti sia garantita, infine, quello della collettività di poter usufruire di idonei servizi sanitari e quello delle imprese di assicurazione a che sia garantita, tramite una disciplina accurata del contratto di assicurazione e dei conseguenti rapporti, un livello di economicità del sistema sufficiente.

Tirando le somme, la riforma della responsabilità medico-sanitaria, pur non mancando critiche, sembra aver trovato un giusto equilibrio fra i contrapposti interessi degli attori delle vicende sanitarie. Infatti, la preoccupazione di una riduzione della tutela del paziente, che potrebbe poggiare sul regime di responsabilità extracontrattuale addossato al medico strutturato, è contemperata, non solo, dalla previsione di una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla struttura sanitaria che si serve dell’operato dei professionisti sanitari, ma anche, dalla previsione dell’obbligo in capo alla struttura ed agli esercenti la professione sanitaria di dotarsi di idonea

copertura assicurativa e dalla possibilità in capo al paziente danneggiato di esperire un’azione diretta contro l’impresa di assicurazione.

In conclusione la riforma Gelli risulta bilanciata ed ha il pregio di racchiudere scelte, chiare e precise, in un settore complesso e critico quale quello della responsabilità medica, avendo cura di mettere in luce la necessità di sostenibilità del SSN e le esigenze della finanza pubblica, senza però, limitare le possibilità effettive di tutela riconosciute al danneggiato a seguito della lesione di un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute.

La capacità di tale riforma di riuscire a migliorare la situazione complessa, nella quale naviga il sistema della responsabilità medica, sarà inscindibilmente legata all’effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e prevenzione del rischio ed alla capacità di riuscire, tramite la predisposizione dei requisiti della polizza da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, a riportare le imprese di assicurazione ad

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assumersi i rischi connessi alla responsabilità professionale medica.

Bibliografia

ASTONE A., Profili civilistici della responsabilità sanitaria (riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n. 24), in Nuova Giur. Civ., 2017, 7-8, p. 1115 ss..

BOTTARI C., Profili innovativi del sistema sanitario, Giappichelli, 2018, p. 219 ss..

FACCI G., Gli obblighi assicurativi nella recente riforma Gelli-Bianco, in Nuova Giur. Civ.,

2018, 1, 104.

GELLI F., HAZAN M., ZORZIT D., La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Giuffrè, 2017.

HAZAN M., Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della responsabilità medica e della sua assicurazione (ddl Gelli), in Danno e Resp., 2017.

HAZAN M., Osservatorio di diritto e pratica dell’assicurazione - I nuovi obblighi di assicurazione in sanità: note a margine del Decreto legge 24 giugno 2014, n.90, in Danno e Resp., 2014, p. 965.

MASIERI C., Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova Giur. Civ., 2017, 5, p. 752 ss.

QUADRI E., Il parto travagliato della riforma in materia di responsabilità sanitaria, in giustiziacivile.com, 2017.

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Novità normative e giurisprudenziali in tema di trattamenti