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Le misure normative e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna in materia di obbligo vaccinale

Novità normative e giurisprudenziali in tema di trattamenti sanitari obbligatori.

3. Le misure normative e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna in materia di obbligo vaccinale

Ancor prima dell’entrata in vigore del D.L. 73/2017, la Regione Emilia- Romagna aveva già introdotto l’obbligo vaccinale come requisito d’accesso per i nidi e le scuole d’infanzia per effetto della Legge Regionale Emilia-Romagna n.6 del 25 Novembre 2016 che aveva come oggetto i servizi educativi per la prima infanzia e l’obiettivo di renderli più flessibili e diversificati.

Va detto che la Regione Emilia-Romagna è storicamente all’avanguardia per quanto riguarda l’organizzazione e l’offerta dei servizi educativi ed in molte circostanze talune disposizioni locali hanno ispirato il Legislatore nazionale che ha colto le buone pratiche regionali e le ha estese al territorio nazionale.

L’articolo 6 della Legge Regionale n.19/2016 prevede che: “Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull’importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto”172.

Si ricorda che alla data di emanazione della Legge Regionale n.19/2016, le disposizioni nazionali prevedevano che i bambini da 0 a 3 anni dovevano essere sottoposti ai seguenti vaccini obbligatori: difterite, tetano, polio ed epatite B.

Con Deliberazione n. 2301 del 21/12/2016, La Giunta Regionale assolve all’obbligo richiamato dall’art.6 della L.R. 19/2016, nel senso che prescrive le azioni da seguire per attuare l’obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi per l’infanzia, pubblici e privati.

Infatti, a partire dall’anno educativo 2017/2018 per l’iscrizione o la frequenza dei bambini ai servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati, al momento della domanda, il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla

172 L’informazione nazionale sui servizi per l’infanzia” a cura di R. Sanna e A.Teselli – IRES Emilia-

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normativa vigente e a presentare al gestore del servizio educativo il certificato vaccinale.

Qualora non sia prevista una nuova domanda d’iscrizione (ad esempio perché il bambino è già stato iscritto l’anno precedente), il genitore s’impegna, sottoscrivendo apposito modulo, a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare al gestore del servizio educativo il certificato vaccinale.

Fatti salvi i casi di esonero, qualora al momento della frequenza il bambino non abbia l’idoneità vaccinale, non è consentito l’ingresso ai servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati.

Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra di libera scelta e autorizzato dai servizi vaccinali delle ASL ai fini dell’accesso.

A fronte dell’obbligo imposto dall’art.6, la Regione Emilia-Romagna ha avviato una campagna di informazione dal titolo “al nido vaccinati” con l’obiettivo di spiegare, accompagnare e sostenere l’attuazione dell’obbligo vaccinale per i bambini da 0 a 3 anni per frequentare i servizi educativi e ricreativi regionali, utilizzando vari strumenti informativi quali: locandine, pieghevoli con le risposte alle domande più frequenti (FAQ), sito web dedicato (www.alnidovaccinati.it).

Per quanto sopra illustrato, è’ evidente che la Regione Emilia-Romagna arrivò all’appuntamento per l’applicazione della Legge 119/2017 già sufficientemente preparata grazie al fatto che la Legge Regionale n.19/2016 conteneva diverse disposizioni simili a quelle successivamente disposte dalla Legge nazionale, quali: il divieto d’ingresso ai servizi educativi per i bambini non vaccinati, le modalità operative per il raccordo dell’accesso agli asili nido e le tempistiche della vaccinazione secondo il calendario vaccinale annuale, la predisposizione all’informazione in materia di obbligo vaccinale delle strutture sanitarie locali.

Le prime disposizioni operative regionali in merito all’applicazione della Legge n.119/2017, sono state fornite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con Circolare n.13 del 22/12/2017.

Gli argomenti trattati nella Circolare sono sostanzialmente: la gestione degli inadempimenti; gli accertamenti sierologici e prevaccinali; la costruzione di una rete di secondo livello per la gestione dei casi più complessi173.

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In merito alla gestione degli inadempimenti, la Circolare n.13/2017 fornisce alle Azienda ASL regionali modalità operative uniformi al fine di attivare una procedura per il recupero della vaccinazione.

La procedura deve seguire le seguenti tappe:

- invio di una prima lettera standard con appuntamento per effettuare la vaccinazione, contenente le vaccinazioni offerte con precisazione di quali sono obbligatorie in base alla Legge 119/2017, il materiale informativo inerente, l’indicazione dei siti eventualmente da consultare per un approfondimento e una sintesi di quanto previsto dalla Legge 119/2017;

- se i genitori si presentano all’appuntamento, l’operatore sanitario verifica, al momento del colloquio preliminare all’effettuazione delle vaccinazioni, che abbiano compreso le informazioni comunicate con la lettera d’invito e altri materiali informativi della Regione o dell’Azienda USL. Se si presenta un solo genitore questi esprime il consenso alla vaccinazione anche per l’altro genitore non presente. Nel caso in cui nessuno dei due genitori possa essere presente, può delegare una terza persona con delega scritta e fotocopia di un documento d’identità. La persona delegata dovrà essere in grado di fornire le informazioni anamnestiche richieste. Non è previsto che il consenso informato alla esecuzione delle vaccinazioni sia acquisito in forma scritta, tuttavia si ritiene opportuno che la scheda anamnestica venga sottoscritta dall’operatore sanitario e dal genitore per tutte le vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, quale attestazione di presa visione della scheda anamnestica e della tipologia dei vaccini somministrati;

- se i genitori sono impossibilitati a presentarsi al primo appuntamento, si concorda un secondo appuntamento. L’eventuale assenza al secondo appuntamento deve essere giustificata con idonea documentazione;

- nei casi in cui i genitori non si presentano al primo appuntamento e non giustifichino la loro assenza, oppure non si presentano al secondo appuntamento, si procede con l’invito ad un colloquio informativo tramite l’invio della raccomandata AR. L’appuntamento dovrà riguardare il colloquio informativo, eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale.

Nella raccomandata va precisato che il colloquio verterà pressochè esclusivamente, sui seguenti argomenti:

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• caratteristiche dei vaccini proposti al minore e delle malattie prevenibili e precauzioni/controindicazioni;

• proposta di calendario vaccinale adeguato all’età e allo stato vaccinale del minore; • possibili reazioni avverse ai vaccini.

L’appuntamento per il colloquio deve essere fissato garantendo un intervallo di almeno 45 giorni rispetto alla data di spedizione della lettera raccomandata.

Se il colloquio è già stato eseguito alla prima convocazione, ma il minore non è stato vaccinato, la raccomandata va comunque inviata e conterrà semplicemente la data per eseguire le vaccinazioni mancanti. La fase informativa si può ritenere conclusa e non è previsto un secondo colloquio.

All’esito del colloquio, si consegna al genitore il piano vaccinale contenente tutte le dosi e i richiami previsti in base all’età e alla situazione vaccinale del minore e la data per l’effettuazione della prima dose.

Se i genitori non si presentano al colloquio, o si presentano e non acconsentono già in via definitiva alla somministrazione dei vaccini obbligatori, già dal giorno successivo l’AUSL territorialmente competente contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale inviando la lettera di diffida con raccomandata AR, con l’avvertimento che, in caso di mancata somministrazione del vaccino al minore, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa da euro cento a euro cinquecento.

Contestualmente all’invio della lettera di diffida, per i bambini nella fascia 0-6 anni, la contestazione della inadempienza viene comunicata al Servizio Educativo/Scuola per l’infanzia, sia pubblici che privati, frequentati dal minore e questo comporterà la sospensione della frequenza.

La sospensione della frequenza rimane in essere anche se viene pagata la sanzione. L’inadempienza non va segnalata né alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, né al Sindaco del Comune di residenza.

Gli accertamenti sierologici e prevaccinali previsti dalla Circolare regionale n.13/2017 prefigurano i casi di esonero da vaccinazione obbligatoria. Infatti il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:

- presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante;

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- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi; per il test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore.

Per quanto riguarda la Gestione delle problematiche complesse inerenti le vaccinazioni, la Legge 119/2017 riconosce un ruolo centrale al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta relativamente alla attestazione di condizioni cliniche tali da controindicare la vaccinazione in modo definitivo o temporaneo, questo anche nei casi di particolare complessità, come ad esempio in presenza di patologie rare, di reazioni inattese a precedenti dosi vaccinali, di patologie in corso di definizione diagnostica ecceduto.

La Regione favorisce l’implementazione di una rete aziendale sulle vaccinazioni, in cui rappresentanti della Pediatria di Comunità e/o della Sanità Pubblica, con l’eventuale collaborazione di medici specialistici ospedalieri, siano di supporto al Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale.

Nei casi di particolare complessità, che non trovano soluzione a livello aziendale, sarà possibile avvalersi del Servizio ambulatoriale, altamente specialistico, a valenza regionale situato all’interno della Unità Operativa di Malattie Infettive della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Ulteriori indicazioni operative in merito alla procedura sanzionatoria, sono state previste dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia- Romagna, con Circolare n.7 del 27/06/2018.

La Circolare n.7/2018 prevede che le fasi di gestione della inadempienza alle vaccinazioni sono le seguenti:

- in caso di mancata presentazione all’appuntamento vaccinale, senza valida giustificazione, si invia l’invito ad un colloquio informativo mediante raccomandata AR con avvertimento;

- in caso di mancata presentazione al colloquio o di rifiuto della vaccinazione proposta, invio della sanzione amministrativa con atto giudiziario con indicazione che, in caso di vaccinazione entro 60 gg dalla notifica, la sanzione di estingue;

- la sanzione amministrativa irrogata eventualmente a conclusione dell’iter sarà comunicata ai Servizi Educativi per l’infanzia, su richiesta dei Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi, in occasione degli adempimenti previsti a

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loro carico dall’art. 3 bis della Legge 119/2017174. La procedura operativa per

l’accertamento della sanzione amministrativa prevista dalla Legge 119/2017 è demandata alle singole Azienda USL.

La Circolare n.7/2018 prevede che, in caso di mancata vaccinazione di uno o più vaccini obbligatori, l’entità della sanzione che l’ASL debba comminare sia dell’importo di € 166,66 (sanzione in misura ridotta).

Le disposizioni regionali che raccordano le modalità e i termini di comunicazione tra le ASL e le Scuole del territorio regionale, in merito all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, sono contenute nella note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, prot.n. 391122 del 29/05/2018 e prot.n. 502056 del 18/07/2018.

Con nota prot.n.39112 del 29/05/2018 la Regione E.R. stabilisce che entro il 10 giugno le AUSL dell’Emilia-Romagna restituiscono alle scuole l’elenco dei nominativi non in regola con gli obblighi vaccinale. Rientrano in questa categoria tutti colo che:

- sono stati invitati al colloquio informativo, ma non si sono presentati o hanno dichiarato esplicitamente in tale occasione di non voler vaccinare il minore;

- non si sono presentati all’appuntamento vaccinale successivo al colloquio informativo, secondo le indicazioni specifiche fornite in occasione di tale colloquio.

La nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot.n.502056 del 18/07/2018 prende le mosse dalla Circolare interministeriale del 9 Luglio 2018, con la quale risolve la querelle in merito alla legittimità della dichiarazione sostitutiva che attesta l’avvenuta vaccinazione per l’anno scolastico 2018/2019.

La presentazione alla Scuola della dichiarazione sostitutiva è idonea ad attestare la somministrazione delle vaccinazioni, tuttavia la Legge 445/2000 e s.m.i. prevede la verifica che quanto dichiarato corrisponda a verità.

La nota della Direzione Generale inviata i Direttori Generali delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna a predisporre tutte le verifiche che verranno richieste dagli uffici scolastici in occasione della prescritto controllo di veridicità della autodichiarazioni sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

174 Circolare n.7 del 27/06/2018 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione

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