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Il criterio di imputazione della responsabilità del medico di medicina generale.

I L TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO COSÌ COME DISCIPLINATO DALLA LEGGE 8 MARZO 2017, N 24.

12. Il criterio di imputazione della responsabilità del medico di medicina generale.

Al pari del medico in regime di intramoenia, anche il medico di medicina generale risponde di errori nell’esecuzione della prestazione a titolo di responsabilità extra-contrattuale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge di riforma del 2017.

Recentemente, prima della riforma, era intervenuta una sentenza della Corte di cassazione che forniva un’argomentata ricostruzione della peculiare figura del medico convenzionato84.

80 Comandè G., Nocco L., La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, cit., pag. 278. 81 Al più, si è ipotizzata la configurabilità di un collegamento funzionale tra i due contratti che

generano due rapporti distinti nel quadro di una complessiva relazione trilaterale. Così Munaro L.,

La responsabilità civile del medico, cit., pag. 14

82 Cost. 20 luglio 1999, n. 330, in Giur. cost., 1999, pag. 2633.

83 Nocco L., La responsabilità civile nella “riforma Gelli”, cit., pag. 1486. 84 Cass. 27 marzo 2015, n. 6243, in Danno e resp., 2015, pag. 794.

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La Corte, nella specie, configurava il rapporto tra medico e Servizio sanitario nazionale quale rapporto contrattuale, nascente dalla convenzione stipulata dal medico con l’Azienda sanitaria competente, dalla quale discende l’obbligo per il medico di “prestare l’assistenza medico-generica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base ad un rapporto di convenzionamento”, nonché il diritto del medesimo ad esigere la remunerazione nei confronti dell’Azienda sanitaria. La responsabilità del medico di medicina generale nei confronti dell’utente si configurava, pertanto, quale generata dal “contatto sociale”, “tenuto conto dell’affidamento che egli crea per essere stato prescelto per rendere l’assistenza sanitaria dovuta e sulla base di una professione protetta. La sua prestazione (e per l’effetto il contenuto della sua responsabilità) per quanto non derivante da contratto, ma da altra fonte (art. 1173 c.c.), ha un contenuto contrattuale”.

La riforma del 2017, con riferimento al rapporto in esame, non solo ha trascurato l’elaborazione giurisprudenziale maturata, ma altresì i riferimenti normativi (per quanto di fonte contrattuale collettiva) che tratteggiano il carattere fiduciario del legale tra medico e paziente, quale l’art. 40 dell’Accordo contrattuale nazionale applicabile al rapporto dei medici convenzionati.

Invero, in questo caso, è difficoltoso affermare l’extra-contrattualità della responsabilità del medico. E’ possibile ammettere l’esistenza di prestazioni medico-sanitarie che, indipendentemente dal “contatto sociale” non possono essere sottratte all’orbita della negozialità e della conseguente responsabilità contrattuale85.

13. Conclusioni.

La modifica del titolo della responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera, pubblica o privata, in conclusione sembra assegnare un ruolo di maggior responsabilità del Giudice.

Da un lato, infatti, non appaiono significativi i cambiamenti indotti dalla riforma nella prassi quotidiana dei giudizi aventi ad oggetti contestazioni in ordine alle condotte terapeutiche dei medici. Infatti, pur divenendo maggiormente gravosi gli oneri di allegazione in capo al paziente che si ritenga vittima di errore medico,

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rimarrà determinante il convincimento in ordine alla fattispecie concreta del Consulente d’ufficio nella valutazione in ordine alla raggiunta prova in ordine alla colpa nell’esecuzione della prestazione medica e all’eventuale danno ad essa riconducibile avrà un ruolo. Tanto, peraltro, avveniva anche prima dell’introduzione della c.d. legge Gelli.

Laddove, tuttavia, il Consulente non sia in grado di ravvedere elementi tali per cui “è più probabile che non” la colpa del sanitario nell’esecuzione (o omissione) di un atto medico, sarà compito del Giudice procedere ad una valutazione ponderata degli elementi tecnici offerti dal Consulente, al fine di verificare se l’onere della prova sulla responsabilità del medico è stato in effetti raggiunto. In caso contrario, il paziente sarà destinato ad essere soccombente.

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DALL’ART.3 DEL DECRETO “BALDUZZI” ALL’ARTICOLO 590 SEXIES INTRODOTTO DALLA LEGGE “GELLI-BIANCO”: EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI COLPA MEDICA E ORDIENTAMENTI DELLA