Che se dalla storia generale del diritto scendiamo alle singole istituzioni, ond'esso è intessuto, la nostra tesi riceve novella e più decisiva conferma; poiché ciascuno de' più rilevanti istituti giuridici,
nella sua genesi e nel suo progressivo sviluppo, non é che una
neces-saria produzione de' rapporti dell'economia.
1° Diritto di famiglia.
Rivolgendoci anzitutto allo sviluppo storico del diritto famigliare, noli tardiamo a convincerci che l'istituzione stessa della famiglia
é il risultato delle imprescindibili esigenze della produzione. Se
infatti in un periodo primordiale, precedente alla produzione, il rap-porto fra i sessi è molto probabilmente una promiscuità vagante e
selvatica (11, tale l'apporto, od assenza d'ogni stabile rapporto,
(1) BACHOPEN, Dita ìfutterrecht, Stuttgart, 1861, 9, 13 seg.; LAVPBECHT, 1. c., 1, 92, 118, 177-78, ecc. I fatti addotti in contrario da STAB.KE {La famille
pi-i-native. Paris, 1891, 153 seg.), WESTERMARCK (Storia del matrimonio limano, 41 seg.), GROSSE {Die Furinen der Familie itnd die Formen dei• Wirtschaft, Freib., 1896,
42 seg.) e BRENTANO (Die Volkswirtschaft und Une konkreten Grunbedingungen,
nella ' Zeitschr. fur Sozialgeschichte , , 1893, 110 seg.), si riferiscono tutti a popoli presso i quali la produzione si è già iniziata e sviluppata, e perciò non contraddicono alla proposizione enunciata nel testo.
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diviene impossibile nel perìodo successivo, in cui lo sussistenze debbono prodursi col lavoro. Imperocché hi necessità, che a questo punto si manifesta pressante, di rendere il lavoro efficace mercè l'associazione e la coordinazione dei produttori, impone di
raccogliere gli individui umani in gruppi famigliali distinti, i quali
si formano anzitutto mercè il divieto del connubio tra fratelli e
sorelle. Per tal modo la primitiva totalità indistinta di individui viene a scindersi in almeno due gruppi, che poi andranno
ulterior-mente scindendosi nelle successive generazioni ; ed in seno a questi
singoli gruppi famigliari può iniziarsi, per quanto imperfettamente,
un'associazione di lavoro sotto un'autorità direttrice. Ma poiché nei
primi tempi la produzione, che tutta riducasi ad una coltivazione facile
ed estensiva, rimane affidata specialmente alla donna, mentre l'uomo
si dà sopratutto alla guerra e ad altre attività improduttive, così
è la donna il nucleo e l'elemento organizzatore dell'impresa ; onde
i membri della famiglia primitiva non possono raggrupparsi che
attorno alla madre ed a questa debbono forzatamente far capo
tutti i rapporti di parentela e di figliazione. Nò v'ha ormai chi
ignori che la famiglia primitiva è organizzata a base materna, che
in essa i tigli vivono colla madre e da questa soltanto possono
ereditare, non già dal padre ; il quale va ad abitare la casa della
moglie, entra a far parte della sua famiglia, rimane rimpetto a
quella in una posizione soggetta ed a lei lascia la direzione suprema
dell'azienda domestica e produttiva (1). — Questo primitivo ordina-mento famigliare si perfeziona e si afforza bentosto, grazie alla importante istituzione della esogamia, per cui si vieta il
matri-monio, non piti solo tra fratelli e sorelle, ma fra tutti i
discen-t i ) LAUPBKCHT, ] . C.; GROSSE, 1, c., 1 3 9 s e g . — P e r v e r o JIIEIUSO ( / _ « «
indo-Europt'rm man! l'histoire, Paris. 1895, 58) nega che fra i primi Germani si avesse traccia della famiglia materna; mentre lo Scbrader esclude perfino cho essa si ritrovasse fra gli Arii primitivi all'istante della dispersione (Spraehrrr-gU\han-j iititi Urgcschtchlt, Jena. 1890. 546-72). — Ma se pub ammettersi che la famiglia materna non si ritrovi più presso un dato popolo ad un certo stadio del suo sviluppo, non però si pnò escludere che codesta organizzazione, famigliare dovesse manifestarsi presso tutti i popoli, ad uno stadio primitivo della loro evoluzione. — Cfr. IÌIEJTTASO, 1. c., 124 seg., e SCIIUOLLEB. Die Urge-sehiehle der FamiHr, n e l l " Jahrbuch fùr Gesetzgeb,, 1899. 5. Oggi ancora si ha qualche traccia della famiglia materna in Altissima e nella comunità indiana di Uopi nell'Arizona.
denti di uno stesso stipite femminile, ossia fra i membri di una medesima gente. Ora si crea per tal modo una collettività dome-stica, che è nitidamente precisata dal divieto di connubio fra i suoi membri, e che, abbracciando un numero considerevole di indi-vidui, rende possibile una più vasta consociazione delle forze pro-duttive; mentre l'ingiunzione, fatta alle donne di scegliere i mariti fuori della propria gente, fa che il matrimonio accresca immediata-mente il gruppo di persone, cooperanti sotto l'autorità femminile e perciò contribuisce ad estendervi e perfezionarvi ulteriormente l'associazione delle forze produttrici.
Cosi la famiglia materna non è che il primo metodo inteso ad addensare il lavoro di parecchi individui sopra uno spazio circo-scritto di terreno, la prima limitazione imposta alla dispersione selvaggia dei lavoratori, il primo tentativo di coordinamento delle forze produttrici. Ma questo metodo preistorico di associazione di lavoro non tarda a rivelare i vizi molteplici, che ne attenuano l'efficacia. Imperocché esso ha per risultato la dispersione sopra un vasto territorio dell'elemento mascolino di una stessa gente e la coesistenza sopra un territorio circoscritto d'uomini apparte-nenti a genti diverse, i quali, obbedendo a differenti poteri, non sono sempre disposti a lavorare assieme di buon accordo (1). Da ciò una serie di gravissimi intoppi alla produzione, i quali diven-gono sempre più intollerabili, quanto più la popolazione crescente rende necessaria una tecnica più efficace ; e sotto l'azione di queste inlluenze irresistibili, l'organizzazione arcaica della famiglia viene grado grado dissolvendosi, per far luogo alla costituzione fami-gliare a base paterna, che d'ora in poi tiene il campo.
Ma la formazione della famiglia paterna trovasi frattanto ed anche più efficacemente favorita dalla crescente importanza, che l'uomo viene assumendo nel processo della produzione, quanto più questa si rende intensiva. Quanto più, infatti, la coltivazione, di-venuta intensiva e malagevole, dev'essere affidata al lavoro del maschio, tanto più i membri deboli e giovani della famiglia, che per la loro fisica inferiorità si trovano nella impossibilità di pro-durre, veggono la loro vita dipendere dal lavoro del più adulto •e più forte, il quale per tal guisa acquista un potere economico
0*1". ili - BASK KCONOMICA DILLE SlNGOI.lt ISTITUZIONI OIOBIDICHB 161 e di conseguenza giuridico sovr'essi. Ma sopratutto poi influisce, ad affrettare la formazione della famiglia paterna, l'accumulazione crescente di una proprietà privata, dapprincipio soltanto mobiliare, da parte dei maschi. Già infatti l'accumulazione di una ricchezza purchessia da parte del marito devo suscitare in esso una avver-sione invincibile contro il sistema famigliare a baso materna, il quale, chiamando a succedergli negli averi i suoi fratelli, od i tigli delle sue sorelle, contrasta al suo desiderio naturalo di trasmetterò i proprii averi ai suoi tigli. Ma l'accumulazione di una ricchezza, nell'atto stesso in cui rende desiderabile all'uomo l'istituzione della famiglia paterna, gli rende possibile di crearla, quanto che gli con-sente di acquistare la donna in assoluta proprietà, sborsandone il prezzo ai suoi parenti, od al suo gruppo famigliare. La dipendenza della istituzione della famiglia paterna dal possesso di un certo am-montare di ricchezza per parte dei maschi, è dimostrata ad evidenza dal fatto, che quella non giunge a formarsi in modo completo, tinche le accumulazioni di costoro son tuttora molto esigue (1). Cosi anche in epoche relativamente inoltrate, in cui le esigenze della società e della produzione richieggono l'istituzione della famiglia paterna, il marito, il quale non può sborsare il prezzo della sposa, o le cui condizioni di fortuna sono notevolmente inferiori a quelle della consorte, va ad abitare nella casa di questa ed a far parte della sua famiglia. Quando la ricchezza del marito gli consente di pa-gare solo in parte il prezzo della moglie, questa va bensì ad abi-tare nella casa del marito, ma la famiglia di lei conserva un'alta ingerenza e quasi un protettorato sulla nuova famiglia ; cosicché in tali condizioni la organizzazione famigliare a base paterna é tuttora imperfettamente costituita. Talvolta, quando l'avere di un sol uomo è insufficiente a pagare l'intero prezzo della moglie, pa-recchi uomini si associano per comprare una sola donna ; e così la poliandria sorge per un motivo essenzialmente economico, per la impossibilità, in cui è posto il marito, di sborsare l'intero prezzo della sposa (2). Altre volte il marito, che non può pagare tutto il prezzo della sua consorte, ha sovr'essa soltanto un diritto di
( l i K. Hu.DTBRA.SI>, Rechi und Sitie auf dm cerschiedcnen icirlnchaftlichen Kul-lurslufen, Jena. 1896. 19, 21 ; e già BACBOFUK, 1, c., 107.
( 2 ) GROSSE, 1. e., 81, 170. 176; WESTERHABCK. 1. C.. 442.
proprietà parziale, o di fedeltà limitata ; come avviene fra gli Arabi Assanyeth del Nilo bianco, presso i quali il numero di giorni di fedeltà, che la moglie deve settimanalmente al marito, è in esatta proporzione alla parte del prezzo ch'egli ha sborsato (1). Solo quando la ricchezza accumulata dall'uomo gli consente di pa-gare l'intero prezzo della moglie, soltanto allora la famiglia paterna si istituisce in guisa definitiva e completa.
Nell'atto stesso, in cui dà vita alla famiglia paterna, la forma-zione della proprietà privata esercita una influenza potentissima a ridurre i gradi di parentela ad un numero assai minore di quello, che aveasi nella forma famigliare anteriore. Infatti, finché la pro-prietà è collettiva, è possibile la parentela complicata, che emana dalla famiglia materna e che aduna un numero indefinito di indi-vidui attorno ad uno stipite stesso. Ma col sorgere della proprietà privata, il vincolo di parentela non rappresenta più solo una comu-nità di sentimenti e di aspirazioni, sibbene incarnasi in un rap-porto economico, la successione ereditaria. Ora dal momento, in cui codesta istituzione s'inizia, la famiglia materna, coli'innume-revole sciame di parenti che trae seco, diviene evidentemente intol-lerabile, poiché risulta a frammentare il retaggio fra un numero enorme di consanguinei. Di conseguenza, la formazione della pro-prietà privata tronca d'un tratto le ramificazioni molteplici della parentela, brulicanti sul tronco della proprietà collettiva, e li sur-roga con rapporti più semplici e con una famiglia più circoscritta (2). Né questa limitazione della famiglia paterna la rende meno efficace, che non fosse la precedente forma domestica, a promovere la pro-duzione. Senza dubbio, essendo minore il numero dei componenti la famiglia paterna, anche l'associazione di lavoro fra i membri della famiglia sarà meno vasta e complessa. Ma questa, che sarebbe davvero una inferiorità, se alla produzione contribuissero soltanto i membri della famiglia, come avviene nel regime della proprietà collettiva, non è più tale nel regime della proprietà privata, in cui il proprietario può adibire al lavoro quanti più servi, o lavo-ratori avventizi gli piaccia. Perciò, sorta una volta la proprietà
(1) GIRACD-TKULON, Origine du mariage, ecc., Paris, 1884, 46; GBOSSK, I. c., 86. (21 MOROAN, Ancien/ Society, Londra, 1877, 168 seg.
GAP. ILI - BASE ECONOMICA OKL.I.K SINGOLE ISTITUZIONI GIURIDICHE 1 G8 privata, la limitazione numerica della famiglia divieti compatibile colla più ampia associazione di lavoro e colla massima produzione. D'altra parte, so la famiglia paterna rendo meno estesa l'asso-ciazione domestica, di tanto la rende più intensa e disciplinata, poiché ne rende più efficace e più pronto il potere accentratoro. E per vero, col sorgere della nuova forma famigliare, non soltanto il governo civile e religioso della famiglia, che nel periodo preistorico spetta alla madre, diviene un privilegio del padre ondo alla sacerdotessa succede il patriarca — ina questi acquista sulla moglie, che lia comprato, e sui tigli, che ne nascono e che egli alimenta coi proprii averi, un diritto di assoluta proprietà, può alienarli, od ucciderli, o disporre del loro lavoro, precludere alla prima qual-siasi commercio con altri uomini, e vietare l'accasamento separato dei secondi, che sottrarrebbe alla sua azienda le forze di lavoro necessarie (I). Ora questa patria potestà illimitata, onde il capo di famiglia è investito, gli consente di organizzare efficacemente il lavoro dei singoli membri di quella e perciò possentemente pro-move i progressi della produzione (2).
La patria potestà non è dunque che la produzione naturale della proprietà privata, la quale consente all'uomo di procacciarsi la donna e con essa i tìgli che ne nasceranno (3). Ma la sovranità domestica per tal guisa istituita soggiace poi a successive trasfor-mazioni, o mutazioni, col mutare della struttura della proprietà e perciò del rapporto di dominazione economica del capitale sul la-voro. Se infatti nella società a schiavi la moglie ed i tìgli sono giuridicamente schiavi del padre, nella società feudale essi stanno rispetto a lui in un rapporto di servitù, o di vassallaggio, mentre
ti) Sulla tirannide maritale dei selvaggi, si vegga BOAS, The social
organi-sation and the secret societies of the Kicaknitl Indians, Washington, 1897.
|21 La forma della coemptio, dappoi divenuta simbolica, è la traccia palese di istituzioni, le quali consideravano la donna come semplice strumento eco-nomico, che si acquistava dietro pagamento di un congruo compenso (GRAZIAMI,
11 fondamento economico del diritto, Siena. 1894, 25). È pnr notevole che presso
i popoli antichi il matrimonio è una istituzione essenzialmente agTaria, e che tutta la terminologia ad esso relativa è composta di vocaboli o di radici per-tinenti all'agricoltura (BACDOPEK, I. E , 8 seg.).
(3) La derivazione della patria potestà dalla proprietà privata è avvertita anche da .SPENCER. Principici of Sociologi/, Londra, 1896, III, 424.
nella società a salariati, specie fra le classi povere, stanno rispetto a lui in un rapporto di salario (1). Perocché per lungo tempo la moglie ed i tigli del salariato non hanno la proprietà delle loro mercedi e dei loro risparmi, i quali sono, giuridicamente, esclusiva spettanza del marito ; cosicché nel fatto la moglie ed i figli lavo-rano non a profitto proprio, ma del marito e genitore, il quale pun vivere oziando del frutto dell'opera loro ; in altre parole, sono suoi salariati (2). Solo negli ultimi tempi, in seguito al diffondersi del lavoro femminile e quindi alla cresciuta potenza economica del sesso debole, codesta tirannia maritale viene limitata pei' legge (3). La istituzione stessa del divorzio è un prodotto di cagioni essen-zialmente economiche. — Per una parte infatti l'estendersi del la-voro femminile, creando l'indipendenza economica della donna, la fa più spesso insofferente dell'impero maritale ed anelante a sot-trarvisi. Per altra parte il moltiplicarsi della ricchezza mobiliare assegna sempre più il predominio economico alla classe capitalista, la sola a cui l'istituzione del divorzio particolarmente profitti e che si adopra ad effettuarlo in onta alla legge, quando non giunge a mutarla ; mentre la nobiltà terriera ha rapporti domestici assai più rallentati e più svelti ed il proletariato sa provvedere alla dissolubilità delle nozze all'infuori del Codice civile. E per tutto ciò può perfettamente spiegarsi se il divorzio è accolto soltanto dalle nazioni più industrialmente evolute. Così, al mutare dei rapporti
(1) * Nel sud degli Stati Uniti un padre deplorava la morte di una sua bambina, percbfc essa era una cosi abile filatrice — la miglior operaia ch'egli avesse! fl, Bulletin of Department of Labor, 1904, 541.
(2) Per tale riguardo la società moderna presenta una inferiorità spiccata rispetto alle società dei selvaggi, nelle quali i guadagni della moglie spettano ad essa — fatta eccezione per quelli derivanti dalla prostituzione, i quali spet-tano al marito (NrEaoER, 1. c., 218).
(3) Le leggi inglesi (9 agosto 1870, 18 agosto 1882), e quelle più recenti della Norvegia (29 giugno 1888), del Cantone di Ginevra (11 novembre 1894), della Danimarca (1° agosto 1899), della Nuova Zelanda e della Francia (13 lu-glio 1907), riconoscono alla donna maritata un diritto di'proprietà sul salario, o retribuzione del suo lavoro. Anche il nuovo Codice civile tedesco riconosce alla moglie ed ai figli la proprietà ed il godimento del frutto del loro lavoro (§§ 1367, 1651). — AFTALION, Les lois relativeS 0 Vèpargne de la femmc manie, Paris, 1898, 22, 170 seg., 201 seg. ; G. SABEATTI, id, id„ Milano, 1911. Cfr. Dicmv,
OA-P. I l i - BASE ECONOMICA DELLE S1NU0LE I S T I T U Z I O N I G I U R I D I C H E 1 6 5
economici, i rapporti domestici mutano con docile ritmo (1); ina in
ogni caso, secondo la line osservazione di Giorgio Sand, i
pro-prietari, come i lavoratori, protendono nella sfera della famiglia
quelle relazioni di dominio, rigido o mitigato, di Otti sono gli sfrut-tatori, o le vittime.
Per concludere, so la famiglia materna ò la forma domestica
correlativa ad un sistema di proprietà comune, la famiglia paterna è il corollario fatale della proprietà privata. Ma lo influenze dei
rapporti economici sulla costituzione della famiglia non si limitano a quelle qui designato. Esse sono così rilevanti e molteplici, da indurre uno specialista nell'argomento ad affermare, che " in ogni stadio della civiltà, prevale quella forma di organizzazione fami-gliare, che risponde ai rapporti ed ai bisogni economici , (2) ; mentre uno scrittore, il quale dedicò l'intera sua vita al chiarimento di tali rapporti, non si perita di così riassumere le sue osservazioni : ogni stadio nella evoluzione della famiglia è determinato da consi-derazioni relative alla proprietà (3).
2° — Diritto di proprietà.
L'influenza dei rapporti economici sull'assetto giuridico della pro-prietà è per sè medesima così ovvia ed evidente, che non esige di essere ampiamente chiarita. Ci limiteremo pertanto in proposito ad alcuni rapidi esempi.
La distinzione Aell'ager publicus dall'user primtus, che si incontra così nel primitivo diritto germanico come nel latino, è un detrito della proprietà collettiva, vigente nella fase preistorica dell'una e dell'altra nazione. La inesistenza di qualsiasi distinzione fra i
(1J A. COMTH (Philosophie positive, VI, 69-71) nota assai Lene come l'abolizione della servitù influisse a consolidare e creare i rapporti e sentimenti domestici nelle classi lavoratrici.
(2) GROSSE. 1. c., 245. — * I rapporti di famiglia sono poderosamente in-fluenzati dai rapporti economici , (ST. MII.L. A. Comte et le Positivismi. Paris,
1 8 6 8 . 9 8 ' .
(3/ MAC LENSAN, Studie« in ancien! history, Londra, 1880, 136, 377. — Vedi anche NEUSTADT, Kritische Studien zur Familienrecht des bürgerlichen Oesetz-buches. Berlin, 1907 , 54.
beni mobili e gli immobili, che rilevasi del pari nel diritto primor-diale dei duo popoli, è un risultato della gratuità della terra, illi-mitata nella età primitiva, la quale rende il suolo coltivato com-pletamente equiparabile a qualsiasi prodotto del lavoro. — D'altro lato, anche la distinzione fra res mancipi e nec mancipi, per lungo tratto vigente nel diritto romano, poggia sopra una base economica. Si comprendo infatti che nei primi tempi di Roma, in cui l'in-dustria fondamentale era l'agricoltura, tutte le ricchezze, che a questa si riferivano, dovessero rivestire una speciale importanza e che perciò la vendita loro dovesse essere cinta di particolari formalità. Perciò la terra, gli schiavi, gli animali cpiae collo dorsove
domantur, e le servitù prediali sono nel primo periodo di Roma le sole res mancipi, o quelle che non possono trasferirsi senza la com-plicata formalità della mancipazione. Tutte l'altre ricchezze, alle quali invece si dà jninore importanza, son dette nec mancipi e si trasmettono colla semplice tradizione. Ma quanto più s'ingrossa, col progredire delle industrie, la ricchezza non agricola, tanto più crescono d'importanza e di numero le cose nec mancipi e perciò l'inferiorità primitiva del modo di trasmissione ad esse speciale viene grado grado ad obliterarsi. D'altro lato, col progredire della economia, si fanno sempre più frequenti gli scambi della terra e degli oggetti attinenti all'agricoltura, e perciò si rende ad ogni di più sentito il bisogno di redimere cotali scambi dai vincoli in-cresciosi, onde li cinge la formalità della mancipazione. Perciò Labeone amplia la sfera delle res nec mancipi, includendovi i ca-valli, i buoi, gli asini e i giumenti non ancora addomesticati. Ma poi si fa anche più; dacché la necessità, per un lato di elevare, mercé finzioni giuridiche, la dignità e l'efficacia della tradizione, in ragione della crescente importanza delle ricchezze, a cui essa si riferisce, — per altro lato di estendere quel modo di trasmis-sione alle res mancipi, affine di agevolarne i trapassi, adduce infine alla riforma di Giustiniano, la quale sopprime la classica distin-zione delle cose in mancipi e nec mancipi, e le dichiara tutte del pari trasmissibili a mezzo della semplice tradizione (1).
Non altrimenti la rigidezza del diritto di proprietà ne' primi tempi di Roma è una derivazione necessaria de' rapporti
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mici nllorii dominanti. Quando infatti la efficacia tecnica del lavoro umano incontra un limite così rigoroso, qual è quello che infligge la schiavitù, è più elio mai necessario di eliminare qualsiasi