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Base economica delle sanzioni giuridiche

Chi si faccia ad esaminare la configurazione, che assumerebbe il diritto nella forma-limite dell'economia, o nella associazione libera di lavoro, s'avvede bentosto ch'esso ridurrebbesi ad un as-sieme di norme, intese ad assicurare ai singoli produttori il pa-cifico godimento dei frutti del loro lavoro e delle loro accumula-zioni. e che tali prescrizioni verrebbero spontaneamente rispettato da tutti i consociati, perchè essenzialmente conformi al tornaconto reale di ciascuno. — " La proposizione : dove non c'è proprietà non c'è ingiustizia — aveva già detto Locke — è così certa, come quelle dimostrate da Euclide ; poiché l'idoa della proprietà essendo un diritto a qualche cosa e l'idea, che si designa col nome di in-giustizia, essendo l'invasione, o la violazione di un diritto, è evi-dente che la seconda non può esistere, se non esiste la prima „ (1). Ma non è d'uopo di giungere fino a supporre l'inesistenza della proprietà, per concepire una condizione di cose, in cui l'ingiustizia si appalesi impossibile ; dacché in una organizzazione adequata della proprietà individuale, la violazione del diritto altrui, provo-cando, da parte dell'offeso, una necessaria reazione, si ritorce per ultimo in un danno dell'agente medesimo ed è perciò

contraddit-(|| LOCKI, Essai sur l'entendement humain (1690), Amsterdam, 1791, III, 331. Id. I.SIBMTZ. Nouveaux essais sur l'entendement humain (1704), Paris 1848, 398.

toria ili suo più evidente interesse. Cosi in una società composta di produttori spontaneamente associati, aventi redditi eguali, qual-siasi tentativo, osato dall'un d'essi, affine di usurpare i diritti dell'altro, ha ad unico risultato di provocare quest'ultimo ad in-frangere l'associazione e perciò di scemare ad un tempo la pro-duttività del lavoro ed il reddito dell'usurpatore ; ed attestandosi pertanto in antitesi al tornaconto stesso di questo, vien da lui spontaneamente tralasciato. Perciò, in tali condizioni, il diritto non ha altro compito che di precisare le attribuzioni individuali dei singoli consociati e di imporne il rispetto ; il quale, corrispon-dendo al tornaconto effettivo di ciascun individuo, vien da tutti spontaneamente osservato, senza che la prescrizione giuridica debba armarsi di una sanzione materiale. — Non altrimenti in quella " società industriale „, che rappresenta per lo Spencer la forma-limite della evoluzione, il diritto è garantito da un organo desi-gnato a risolvere i casi complessi, nei quali l'equità non appaia a primo tratto, ma non richiede alcuna materiale sanzione (1). E questa condizione di cose, che si stabilisce necessariamente in seno all'associazione libera di lavoro, presenta qualche manifestazione frammentaria nell'età primitiva, in cui la coazione associatrice del lavoro è tuttavia evanescente. Infatti il diritto delle genti primi-tive si confonde quasi colla morale e colla religione, alle quali esclusivamente attinge le proprie sanzioni ; e gli stessi tribunali istituiti presso quei popoli nuH'altro sono in sostanza che Corti arbitrali, le quali affidano l'esecuzione dei propri verdetti alla spontanea acquiescenza delle parti (2). Le istituzioni giuridiche, in tali condizioni create, seguono bensì la norma suprema dell'utilità, la quale, secondo Hobbes, forma il criterio e la base del diritto nello stato di natura ; ma tale criterio, anziché addurre, come quell'autore pensava, alla guerra di tutti contro tutti, ha per lo-gico e naturai corollario il rispetto spontaneo dei diritti reciproci e la pace sociale.

Ma affatto opposta è la configurazione, che assume il diritto in seno alla associazione di lavoro coattiva. Infatti in codesto assetto

(1) SPENUBS, Principes de Sociologie, III, 869.

(2) Vedi MAISE. Village communities, London, 1872, 68, e SIDOWICE, Elements

CAI1. I - BASE K 0 0 N 0 M I C A n K U . K S A N Z I O N I G I C R I D I C I I K I S O

economico la violazione del diritto riesce positivamente in più casi ad accrescere il benessere del trasgressore ed a vantaggiarne le sorti. Perciò in tali condizioni il diritto non può più limitarsi ad una affermazione teorica delle attribuzioni economiche dei sin-goli, ma dev'essere armato di una rigorosa sanzione, che gli con-senta di colpire coloro, cui il tornaconto individuale sospingerebbe a violarlo. Noi già abbiamo veduto, nella prima parte di quest'o-pera. che, noli' associazione di lavoro coattiva, il tornaconto in-calza gli uomini al compimento di usurpazioni reciproche, o di azioni antisociali. Abbiamo veduto come perciò la morale delgoismo si trovi, in simili condizioni, impossente ad assicurare l'e-quilibrio sociale e come sia per ciò necessaria una morale impe-rativa, la quale, viziando l'egoismo, o generando un egoismo apparente, dissuada gli individui dal compimento delle azioni antisociali. Ma poiché quest'opera di perversione degli egoismi non perviene sempre all'intento, poiché la inoralo imperativa non basta a distogliere tutti gli uomini dalle azioni antisociali, soc-corre l'opera del diritto ; il quale è bensì inferiore alla inorale in estensione, quanto che colpisce soltanto quelle fra le azioni im-morali, che più gravemente minacciano la coesione sociale, ma di tanto la supera in intensità. Imperocché esso procode allo scopo, non già col viziare l'egoismo umano, lasciando poi libero l'uomo di agire secondo i suoi moniti, ma addirittura col vietare l'atto conforme all'egoismo reale, o coli' assoggettarlo a pene sì gravi, che lo rendono di fatto contraddittorio ai dettati di quello. Se dunque la morale interviene a difesa dell' associazione di lavoro coattiva mercè una finzione, perchè lascia agire ciascuno secondo la propria volontà, ma vizia quest'ultima e la indirizza in antitesi all'interesse reale, o consaputo, dell'agente — il diritto procede allo scopo per via più spedita od esplicita, o coll'infligger all'atto in-trinsecamente egoistico un danno così grave, che Io renda effetti-vamente contrario all'egoismo dell'agente. La morale accompagna all'azione egoista un danno apparente, che rende apparentemente egoistica la sua omissione ; invece il diritto accompagna all'azione egoistica un danno effettivo, che rende la sua omissione conforme all'egoismo reale ; la prima dunque vizia l'egoismo, la seconda muta le condizioni, in base alle quali esso si determina, o l'am-biente, entro cui esso si move.

stossa associazione coattiva di lavoro a reddito indistinto; dacché la coazione stessa vi crea la possibilità di azioni antisociali, che la sanzione giuridica è per l'appunto invocata a prevenire. Ma naturalmente tutto ciò si avvera con intensità ben altrimenti ag-gravata nella economia del reddito distinto. Perchè in questa forma economica, il tornaconto reale della classe lavoratrice la sollecita ad insorgere contro la classo proprietaria, ed il tornaconto con-saputo dei membri di questa li incalza a compiere usurpazioni reciproche, o a trascendere contro le classi soggette, con danno della stessa classe dominante. Perciò in una società cosiffatta, è più che mai necessario l'intervento di una forza coattiva, la quale costringa i proletari ad agire in antitesi al proprio tornaconto reale ed i proprietari in antitesi al proprio tornaconto apparente : o così la sanzione giuridica, che nell'economia a reddito indistinto poteva presentare un'impronta meno precisa o più raddolcita, assume ora per la prima volta una piena e rigorosa esplicazione.

Questo carattere del diritto è stato vagamente compreso dagli scrittori più illustri, che ne tracciarono la ragione ; ma l'ignoranza del fattore economico vietò loro di cogliere il vero carattere delle istituzioni, di cui ragioniamo. Così Jhering raffigura il diritto come una coazione, che la società impone agli individui, affine di pre-venir quegli eccessi, che riuscirebbero dannosi a loro medesimi, ma di cui essi non possono intuire il nocevole risultato (1). Ora questa definizione designa in qualche misura i rapporti fra il diritto ed i componenti dell'associazione coattiva a reddito indistinto, e plenamente i rapporti fra il diritto ed i possessori del reddito distinto, ai quali esso impone effettivamente una serie di azioni conformi al loro interesse reale; ma non regge più di fronte ai lavoratori esclusi dal reddito, i quali sono dal diritto obbligati ad agire in antitesi al loro ben inteso egoismo. In secondo luogo poi tale de-signazione non avverte il carattere essenzialmente antinómico di questo fatto, che un individuo debba essere costretto ad agire in conformità al proprio egoismo ; e non vede che tale antinomia dev'essere di necessità il risultato di una forma economica di sua natura antagonista e perciò transitura. in cui l'azione utile all'in-dividuo. non apparendo immediatamente tale alla sua coscienza,

IUSE ECONOMICA DELLE S A N Z I O N I I I H ' R I D I O H E

dev'essergli imposta da una potenza superiore. Ed invero, non appena s'abbandoni l'associazione di lavoro coattiva e si osservi la forma economica-Iimite, si scorge cbo i rapporti sociali traspa-renti svolgentisi in essa consentono all'individuo di immediatamente comprendere il vantaggio od il danno, a lui derivante dalle azioni,

che egli possa commettere, ed assicurano perciò il compimento

spontaneo dell'atto egoistico, escludendo l'assurdo psicologico della

sua imposizione.

Dunque il diritto, quale istituzione coattiva, imperatoria, è un

prodotto necessario della associazione coattiva di lavoro, è il

mezzo materiale, con cui si garantiscono gli individui forzosamente

associati dalle aggressioni reciproche, o — nel reddito distinto

si garantiscono i possessori del reddito dalle loro stesse escande-scenze. e dalle reazioni dei lavoratori soggiogati (1); è il complemento

e l'integrazione della morale coattiva, la dove questa si manifesti

insufficiente allo scopo. Quest'ultima nota basterebbe per sé sola ad indicare che l'organismo del diritto è più complesso che quello

della morale ; ma ciò risulta del resto evidente dalla più ovvia osservazione. Infatti la morale non ha d'uopo di istituzioni spe-ciali, che ne garantiscano l'osservanza, ma si affida per tale ri-guardo esclusivamente alla persuasione degli animi ; laddove il diritto esige invece una serie di istituzioni molteplici, che ne as-sicurino l'adempimento. Di piìi ; la morale si regge sull'opera di un numero relativamente circoscritto di lavoratori improduttivi, predicanti la moderazione alle turbe, come all'eletta della società; ma il diritto, all'opposto, ha d'uopo di una triplico armata di la-voratori improduttivi, dei quali alcuni debbono formulare i principi giuridici, altri applicarli ai casi concreti, altri assicurarne il ri-spetto; in altre parole, ha d'uopo di giuristi, di giudici e di gen-darmi. 11 diritto è dunque una istituzione ben più che la morale complessa e difficile a manipolare ; e questa maggior complessità del diritte, rispetto alla morale, fa ch'esso debba succedere alla

11) IL linguaggio ed il mito serbano treccie di tale derivazione. Cosi e ben noto che i Greci designavano con una stessa parola la legge e la distribuzione, od assegno; mentre l'infiuenza legislatrice della proprietà privata del terreno è da essi personificata in Cera legifera (BOSAH, 1. c., 82).

p r i m a , e non g i à p r e c e d e r l a nel c o r s o d e l l a e v o l u z i o n e u m a n a ( 1 ) . Il c h e p o i a v v i e n e a n c h e p e r u n ' a l t r a r a g i o n e : c h e la m a g g i o r c o m p l i c a n z a ed il m a g g i o r n u m e r o di a g e n t i , di cui ha d ' u o p o , f a n n o del d i r i t t o una i s t i t u z i o n e assai piii c o s t o s a d e l l a m o r a l e ; e c h e p e r c i ò l a s o c i e t à non h a a d esso r i c o r s o , se non d o p o c h e ha s p e r i m e n t a t a l ' i m p o t e n z a di m e t o d i m e n o d i s p e n d i o s i di c o a r -t a z i o n e d e g l i e g o i s m i I n d i v i d u a l i . A p p u n t o p e r c h è l e s a n z i o n i g i u r i d i c h e non p o s s o n o a d e g u a t a -m e n t e o r g a n i z z a r s i s e n z a un g r a v e d i s p e n d i o di c a p i t a l e e di la-v o r o , a p p u n t o p e r c i ò , a g l i e s o r d i d e l l a s o c i e t à u m a n a , e s s e non r i c e v o n o c h e m o l t o i m p e r f e t t a a p p l i c a z i o n e . I m p e r o c c h é in q u e s t a f a s e d i f e t t a n o i m e z z i n e c e s s a r i i a c r e a r e il c o m p l i c a t o a p p a r e c c h i o d e l l e s a n z i o n i g i u r i d i c h e ; e la p r o d u t t i v i t à del l a v o r o u m a n o è t u t t o r a t r o p p o s c a r s a , p e r c h è sia p o s s i b i l e a l i m e n t a r e una n u m e -r o s a f a l a n g e di l a v o -r a t o -r i i m p -r o d u t t i v i , e s c l u s i v a m e n t e d e d i c a t i a l l a a t t u a z i o n e d e l d i r i t t o . E c c o p e r c h è nei p r i m o r d i d e l l a s o c i e t à l a s a n z i o n e g i u r i d i c a è i n s u f f i c i e n t e ( 2 ) ; e c c o a n c o r a p e r c h è i l e

-ti) La tesi opposta è sostenuta da Pellegrini, il quale considera la morale siccome una integrazione del diritto, che a questo sussegue nella evoluzione delle idee sociali (Diritto Sociale, 1891, 14. Vedi anche GCHPLOWTCZ, Grundriss

dei• Sociologie, Wien, 1885, 195). A sua volta I'ASTCRARO (La Sociologia, i suoi

metodi e le sue scoperte, Genova, 1897, 242) osserva che i bisogni, i quali ri-chieggono, ad essere soddisfatti, un apparecchio più poderoso e complicato, sono appunto i più fondamentali ed urgenti, e che perciò la stessa maggior complessità dell'apparecchio giuridico dimostra che il bisogno delle sanzioni giuridiche è più urgente ed anteriore al bisogno di coazioni morali. — Ma anzitutto la premessa del valente scrittore è contraddetta dall'esperienza più volgare. Infatti il bisogno di cibo, ad es., è di certo più urgente e fondamen-tale che non il bisogno della illuminazione; e tuttavia l'apparato necessario a produrre il cibo e ben più semplice di quello che si richiede a produrre l'illuminazione. D'altronde, pur lasciando da parte la gerarchia dei bisogni, sempre assai malagevole a precisare, — il fatto solo che un determinato bi-sogno viene soddisfatto mercé un apparecchio più complicato di quello che si richiede da un altro, importa che il primo, comunque fondamentale ed ur-gente, non può venir soddisfatto se non in una fase più inoltrata dell'evolu-zione: e perciò, ove pur si voglia consentire all'A. che il bisogno giuridico e più fondamentale che il bisogno morale, non "e men vero che il primo, a motivo della maggior complessità dell'apparecchio richiesto a soddisfarlo, pub ricevere soddisfazione soltanto in un periodo posteriore.

12) Vedi MAINE, Éludes sur ¡'ancien droit, ecc., 1884, 523-5, e VANNI, Gli studi

CAP. I - IlASB KOONOH1CA DELI.K SANZIONI Oli RIIUCHE 1 4 3 gislatori primitivi, secondo la profonda osservazione del Maine, danno alla procedura una importanza, che a noi sembra soverchia, laddove i legislatori più recenti pongono in seconda linea lo pre-scrizioni procedurali. (ìli è elio nei primi tempi il legislatore dee rivolgere tutti i proprii sforzi ad accrescere la rigidità della san-zione giuridica, od a riparare alla sua naturale insufficienza, dovuta al difetto di mezzi materiali di attuazione. E da tale insufficienza della sanzione giuridica, che permane durante un periodo secolare, deriva la frequenza, cosi notevole in questo periodo, della sua in-tegrazione. o violazione, da parte dei privati, t'osi la vendicazione del sangue, che i popoli primitivi impongono quale supremo dovere ai discendenti dell'ucciso, non è che un prodotto della insufficienza, od impotenza della giustizia collettiva. Del pari la Her mondai, questa lega delle città castigliane, intesa a difendere le loro libertà durante un periodo di anarchia civile, è un risultato necessario della impotenza della giustizia pubblica rimpetto alla tracotanza nobiliare. Il che è tanto vero, che codesta lega non viene a di-sciogliersi se non nel 1-198, quando la giustizia civile si rendo infine più efficace e più rigorosa. Anche la

Union

dell'Aragona, riconosciuta e privilegiata dal sovrano, e frutto delle medesime condizioni sociali e risponde ad analogo intento (1). Nella Cina, nel 1862, i commercianti assoldano un esercito privato a domare la insurrezione dei Tai-Ping (2). Ed oggi ancora, che altro sono i

Pinkerton

d'America, i poliziotti dell'agenzia Baldwin nella Virginia e nella Carolina del Nord, ed i campieri di Sicilia, se non guardie private assoldate dai capitalisti, o dai proprietari, all'intento di mantenere l'ordine pubblico, che l'autorità amministrativa è im-potente ad assicurare? La cosidetta legge di Lynch, tuttora vigente di fatto agli Stati Uniti, ha la propria origino nella constatata impotenza della giustizia collettiva durante la prima fase della grande repubblica. Che più? Il duello medesimo non è, a chi ben guardi, se non un mezzo usato a riparare a talune offese, che la legge è impotente, od insufficiente a prevenire ; e la tolleranza del legislatore a suo riguardo è un implicito riconoscimento uffi-ciale della necessità della violenza privata, quale integraziono delle

(1) PIEESCOTT, Ferdinand and Isabella. L1V, XC1I. 12) DAKTL, Le monde chinois, Paris. 1885, 304.

insufficienti sanzioni penali. D'altra parte non mancano esempi assai ragguardevoli di ribellione ai divieti dell'autorità, dovuti alla insufficienza della sanzione giuridica ; e basti ricordare in proposito i fasti tuttogiorno rinnovantisi della camorra e della mafia. Solo col progresso delle età, rendendosi sempre più efficace la sanzione giuridica, e sempre più certa la sua attuazione, si fa grado grado più rara la integrazione privata del diritto e più consueto e normale l'ossequio alle sue prescrizioni ; cosicché dalla obbedienza spontanea al diritto, prodotto della economia eguali-taria, che la rende conforme all'egoismo naturale dell' agente, si procede infine ad una obbedienza riflessa, frutto non più dell'e-goismo naturale, ma della infallibilità della sanzione giuridica, la quale assicura la orientazione dell'egoismo nel senso voluto dalla proprietà.

C A P I T O L O li.