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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AZIENDE E POSSIBILI STRATEGIE DI COLLABORAZIONE CON L’INAIL A FINI PREVENZIONALI

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

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INAILSEDE DI CATANIA

L’Inail da anni ha avviato un processo di revisione del proprio ruolo istituzionale e delle proprie funzioni attraverso l’inserimento di adeguati servizi, finalizzati a garantire al lavoratore il massimo della TUTELA: dalla prevenzione all’indennizzo, alla cura, fino al suo reinserimento nella vita lavorativa e sociale.

In questa ottica l’Istituto sta ricostruendo l’intero modello del sistema assicurativo basato sulla PRESA IN CARICO del lavoratore attraverso un’attività di coordina-mento e integrazione di tutti i tipi di servizi realizzando, quindi un sistema di TUTELA GLOBALE INTEGRATA

L’Inail, pertanto ha elaborato e sviluppato un proprio modello riabilitativo ispirato ai principi della legge quadro n.104/92 e in linea con gli indirizzi del Ministero della Sanità in materia di riabilitazione, Tale modello è caratterizzato dall’essere MULTI-DISCIPLINARE, capace cioè di coniugare le diverse conoscenze professionali, quelle curative, terapeutiche, valutative dello stato psico-fisico-sociale, tecniche che permet-tono al disabile il conseguimento di una sempre maggiore aupermet-tonomia.

Il nuovo modello di intervento dell’Inail prevede progetti riabilitativi individualizzati che definiscono per ogni singolo caso gli obiettivi e gli interventi di sostegno e sono attuati da un’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, equipe che è presente in ogni Sede provinciale Inail ed è composta da un’equipe di base che comprende un medico, un assistente sociale e un amministrativo più quelle professionalità ritenute di volta in volta necessarie per la realizzazione di un progetto riabilitativo.

E’ compito fondamentale ed esclusivo dell’Equipe far in modo che gli interventi a favore dell’infortunato, siano essi di tipo sanitario che sociale, siano integrati e pro-grammati in una visione complessiva ed armonicamente finalizzata all’obiettivo finale di ogni progetto riabilitativo che è IL RECUPERO SOCIALE E LAVORATIVO DEL DISABILE.

Nella Sede di Catania il Funzionario medico, il funzionario socio-educativo ed il Funzionario amministrativo, anche prima del 2000,avevano più volte agito in maniera congiunta per affrontare i casi gravi, ma, il Decreto Legislativo 38/2000 ha ufficializza-to l’intervenufficializza-to multidisciplinare come un nuovo modello operativo da adoperare caso per caso.

Abituarsi a pensare ed a lavorare in sintonia non è stato facile per i membri dell’equipe multidisciplinare, costretti ad attenzionare nell’infortunato anche aspetti non specifici della propria professionalità, ma la stima reciproca fra i Funzionari e la consapevolez-za che l’essere umano è un organismo complesso, con molte sfaccettature, ha fatto rile-vare che più professionalità insieme potranno meglio affrontare i problemi

diretta-mente o indirettadiretta-mente provocati dall’infortunio, e ciò ha reso più facile il compito.

L’Equipe multidisciplinare dopo avere superato i problemi di funzionamento interno ha ufficializzato sul territorio la propria esistenza ed i compiti affidatigli dall’Inail.

Il terreno di confronto più significativo con il territorio è stato rappresentato dalla val-utazione delle residue capacità lavorative o per meglio dire dalla Formulazione della DIAGNOSI FUNZIONALE CHE PERMETTE SIA L’ISCRIZIONE AL COLLO-CAMENTO MIRATO, SIA L’AVVIAMENTO AL LAVORO VERO E PROPRIO.

In Sicilia, Regione a statuto speciale, il collocamento mirato è di competenza dei Servizi Provinciali del lavoro, che hanno costituito a Catania un tavolo di concer-tazione del quale fa parte l’Equipe multidisciplinare Inail.

Uno dei primi compiti che si è posto il tavolo di concertazione è stato quello di mettere a punto fra l’INAIL, l’AUSL e il Servizio Provinciale del lavoro una modulistica possi-bilmente unitaria o quantomeno simile compatibile con le richieste legislative per il col-locamento mirato.

Dopo varie riunioni, in considerazione che tutta la modulistica Inail sulla residue capacità lavorative, veniva considerata "eccessivamente generica" e poco rispondente alle nuove norme legislative che per il collocamento mirato non parlavano più di residue capacità lavorative, ma di Diagnosi Funzionale, l’Equipe multidisciplinare della Sede di Catania, formulava un proprio modello di Relazione Conclusiva della Diagnosi Funzionale della Persona Disabile(art.1 comma 4 legge 68/99).

Tale modello, viene compilato attentamente dall’Equipe Multidisciplinare e aggiunto ai moduli Inail sulla residue capacità lavorative e permette di fotografare l’attuale Funzionalità lavorativa del disabile e gli interventi e i supporti necessari per il suo avvi-amento al lavoro.

Il modello che si allega alla presente, si compone di 5 parti.

1) la prima parte contiene i dati anagrafici, i postumi, il soggetto richiedente la Diagnosi Funzionale;

2) la seconda parte contiene notizie sulla capacità globale attuale e potenziale;

3) la terza parte si sofferma sull’opportunità o meno di supporti e servizi di medi-azione;

4) la quarta parte richiama la necessità o meno di visite di controllo periodiche;

5) la quinta sul permanere o meno dello stato invalidante.

Per quanto concerne più specificatamente l’attuazione dell’art.24 del decreto legislativo 38/00 che prevede da parte dell’Inail la possibilità di formulare progetti di riqualifi-cazione professionale e reinserimento al lavoro dei disabili in sinergia con gli organismi territoriali competenti in materia di collocamento mirato dei portatori di handicap, l’equipe multidisciplinare di base della sede Inail di Catania, composta dal funzionario Medico: Dott.Giuseppe Bellofiore, dal Funzionario socio-educativo: Assistente Sociale Paola La Spada, e dal Funzionario amministrativo: Dott.ssa Elvira Russo ha posto in essere varie attività quali:

- la pubblicizzazione delle iniziative dell’Inail e la creazione di interventi sinergici fra i vari Enti e Istituzioni operanti sul territorio. Ed è in tale contesto che è stato costitu-ito presso l’Ufficio del lavoro di Catania, Sportello Multifunzionale Disabili, un tavolo di concertazione che mette insieme le competenze degli enti territoriali fra i quali l’Inail per consentire il collocamento mirato dei disabili.

- la sperimentazione di progetti ”Impara a utilizzare il computer” che hanno interes-sato fino ad oggi circa 40 disabili Inail ai quali è stato fornito un personal computer più corsi di formazione a distanza per imparare l’utilizzo del mezzo informatico, e

per chi ne ha fatto richiesta corsi di riqualificazione professionale c/o il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, sempre sul mezzo informatico.

- l’adesione di alcuni grandi invalidi fra i quali dei paraplegici a un Progetto in via di realizzazione c/o la Direzione Regionale Inail di Palermo per imparare a fare l’imprenditore;

- la ricognizione dei profili professionali che nelle Ditte territoriali del settore industri-ale, artigianindustri-ale, agricolo o di produzione di beni e servizi offrano ai disabili maggiori e migliori opportunità di lavoro;

- Formulazione di una Banca Dati concernente gli assicurati Inail della provincia di Catania, aventi diritto al collocamento obbligatorio, disoccupati e interessati a inter-venti mirati di riqualificazione professionale.

Siamo ancora all’inizio, e la strada da percorrere per garantire a ogni disabile, un lavoro adeguato alle residue capacità lavorative è ancora lunga e irta di ostacoli, ma siamo fermamente determinati a portare a termine il lavoro che ci siamo prefissati, sempre pronti ad accogliere a braccia aperte tutti quelli che vorranno collaborare con noi per la riuscita di quello che è un grande progetto di civiltà.

Allegato n.1

VISITA RICHIESTA da...Interessato Altro...

Grado inabilità...

Postumi...

...

...

...

L’Equipe multidisciplinare della sede Inail di Catania a seguito dell’esame della documentazione sociale e sanitaria esaminata nonchè dei dati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo e sociale e della diagnosi funzionale relativi al disabile sopraindicato

Ritiene che:

1) il/la medesimo/a presenti una capacità globale attuale e potenziale come di seguito indicato:

- conservata senza limitazione

- conservata con limitazioni saltuarie(descrivere quali) ...

...

...

- possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa(descrivere quali) ...

...

...

- limitata e con ausili tecnici e/ o modifiche ambientali(descrivere quali) ...

...

...

- quasi abolita o conservata per attività occupazionali non redditizie(descrivere quali) ...

...

...

2) che il/la medesimo/a abbia necessità, in relazione all’inserimento e/o al mantenimento del lavoro:

- di collocamento mirato senza interventi di supporto

- di collocamento mirato con supporto di un servizio di mediazione

- di collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l’utilizzazione di strumenti tecnici (descrivere quali) ...

...

...

- sull’apprendimento - sulla vita di relazione - sull’integrazione lavorativa 3) sia opportuno eseguire una visita sanitaria di controllo (art.8 comma 3 DPCM 13.1.2000) 4) permanga lo stato invalidante precedentemente accertato: si no

L’Equipe Multidisciplinare della Sede di Catania:

Funzionario medico Funzionario socio educativo Funzionario amministrativo dott. Giuseppe Bellofiore Ass.soc. Paola La Spada dott.ssa Elvira Russo

INAIL - SEDE DI SAVONA

Gli autori, dopo aver ripercorso brevemente l’evoluzione normativa del collocamento obbligatorio, si propongono di analizzare le caratteristiche e le problematiche valutative nei diversi ambiti di tutela, confrontando, sotto questo profilo, la tutela degli invalidi civili e quella degli invalidi del lavoro.

Nell’approfondire tali tematiche si soffermeranno particolarmente sulle difficoltà valutati-ve nei casi, non infrequenti, in cui coesistono disabilità afferenti a divalutati-versi ambiti di tutela.

Il collocamento al lavoro dei disabili trova innanzitutto il suo principale fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana che, all’art. 38, sancisce il diritto degli

“inabili e dei minorati” all’educazione ed all’avviamento professionale.

Si deve alla legge n. 482 del 1968, l’ordinamento relativo a tale diritto costituzional-mente garantito.

Questa legge, nel testo vigente, disciplina infatti l’assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni regionali, provin-ciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invali-di invali-di guerra, militari e civili, degli invaliinvali-di per servizio, degli invaliinvali-di del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

In tale disposto normativo si trovano innanzitutto specificati i requisiti degli aventi diritto al collocamento obbligatorio nei diversi ambiti di tutela ed in particolare:

• Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (art. 2): cioè coloro che durante l’effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra (invalidi di guerra). E, per quanto riguarda gli invalidi civili di guerra, coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra (invalidi civili di guerra).

• Invalidi per servizio (art. 3): coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

• Invalidi del lavoro (art. 4): coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malat-tia professionale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferio-re ad un terzo.

• Invalidi civili (art.5): coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (poi modificata e portata ad una percentuale maggiore del 45% con il Dlgs 509/88), compresi i dimessi da luo-ghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare.

• Privi della vista (art.6): coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

(Da segnalare che per i non vedenti operano anche le previsioni di legge derivanti dalle leggi 14 luglio 1957, n. 594 e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l’assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefoni-co e di massaggiatore o massofisioterapista)

• Sordomuti (art.7): coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio. (Per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sor-domuti si applicano anche le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308.)

• Orfani e vedove (art.8): gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente ina-bili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Come si vede i soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio afferiscono a diversi ambiti di tutela, prevedendo criteri di ammissione al beneficio differenziati anche in modo molto significativo.

Il principale comune denominatore è di fatto la necessità di una valutazione medico-legale delle menomazioni e, limitatamente ai benefici spettanti agli orfani ed alle vedo-ve, la necessità di valutare attentamente il rapporto nessologico tra il decesso e le infer-mità dipendenti da causa di guerra, di servizio, o di lavoro.

I criteri medico-legali di valutazione delle menomazioni sono molto differenziati essendo prevista l’applicazione delle tabelle della pensionistica di guerra (DPR 23/12/1978 n°9155, come modificato dal DPR 30/12/1981 n. 834) per quelle derivanti da causa di guerra o di servizio; l’applicazione delle tabelle INAIL allegate al T.U. 1124/65 per quelle conseguen-ti ad infortuni o malatconseguen-tie professionali (essendo dunque prevista una doppia valutazione nei casi gestiti come danno biologico); le tabelle indicative delle percentuali d’invalidità civile previste dal D.M 5 febbraio 1992 sono invece applicate nel caso di menomazioni non tutelate dalle precedentemente citate (si tratta dunque di una categoria residuale).

Tutti questi ambiti valutativi prevedono comunque un criterio di accesso al colloca-mento obbligatorio con una sorta di “franchigia”, essendo previsti peraltro criteri diffe-renziati.

Così ad esempio in ambito di pensionistica di guerra e causa di servizio è escluso il col-locamento obbligatorio per quasi tutte le infermità ascrivibili alla tabella B (allegata al R.D. 1491/23), mentre è previsto per le infermità ascrivibili dalla I alla VIII categoria della tabella A, .

Per gli invalidi del lavoro è richiesta un’inabilità superiore ad 1/3 (ai sensi del T.U.) e per gli invalidi civili un’invalidità superiore al 45% come criterio di accesso al colloca-mento obbligatorio.

Da notare peraltro che la Corte Costituzionale, con sentenza del 2 febbraio 1990, n. 50, ha stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 5 della L.482 del 1968 laddove non preve-deva il collocamento obbligatorio per gli invalidi civili affetti da minorazioni psichiche, purché conservassero una capacità lavorativa residua tale da consentirne il proficuo impiego in mansioni compatibili.

Sempre nel citato articolo 5 della L.482/68 si legge “Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (poi portato al 46%), compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tuberco-lare, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge.”

A proposito di quest’ultimo articolo, la legge 482/68 non sembrerebbe del tutto chiara in merito alla possibilità o meno di tener conto di infermità derivanti da lavoro o da servizio (naturalmente che non determinino il diritto di accedere al collocamento obbli-gatorio di per sé) nell’ambito della valutazione dei criteri d’accesso al collocamento obbligatorio degli invalidi civili.

D’altra parte la normativa in tema invalidità civile pare del tutto chiara nell’escludere la valutazione di infermità tutelate in altri ambiti normativi (“si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere pro-gressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabo-lico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo... Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi” art.2 L.118/71).

Prima di richiamare la normativa più recente in materia di collocamento al lavoro del disabile (L. 68 del 1999), non si può non citare brevemente la Legge 5 febbraio 1992, n.

104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-pate), che tratta il tema dell’inserimento lavorativo all’art.18, rimandando peraltro alla citata L.482 del 1968 per ciò che concerne gli aventi diritto al collocamento obbligatorio.

In particolare, per ciò che concerne l’integrazione lavorativa la L.104/92 (art.18) preve-de che le regioni disciplinino l’istituzione e la tenuta preve-dell’albo regionale preve-degli enti, istitu-zioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazio-ni ed orgaassociazio-nizzazioassociazio-ni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimen-to e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.

Inoltre viene data facoltà alle regioni di provvedere con proprie leggi a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome ed a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.

Neppure la L.104/92 fornisce comunque strumenti di tutela per quei soggetti che pre-sentino menomazioni afferenti ai diversi ambiti valutativi.

Con l’avvento della L.68/99 si è assistito ad un importante cambiamento nella discipli-na del collocamento del disabile, infatti si prevede per la prima volta la valutazione da parte di una commissione medico-sociale delle capacità lavorative residue ed il cosid-detto collocamento mirato.

“Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di sup-porto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capa-cità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” (Art.2 L.68/99).

All’Articolo 1 la L. 68/99 identifica i soggetti ai quali si riconoscono i benefici della legge stessa, riproponendo nella sostanza i soggetti già indicati nella L.482/68:

• alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai

portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavo-rativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il rico-noscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentua-li di invapercentua-lidità per minorazioni e malattie invapercentua-lidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

• alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

• alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e suc-cessive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e sucsuc-cessive modificazioni;

• alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con

• alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con