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Evoluzione legislativa e stato dell’arte

AZIENDE E POSSIBILI STRATEGIE DI COLLABORAZIONE CON L’INAIL A FINI PREVENZIONALI

CARLO CARNEVALI

4. Evoluzione legislativa e stato dell’arte

Il primo riconoscimento ufficiale al danno esistenziale si è avuto con la sentenza n°

7713/2000 della Suprema Corte22. Il fatto che ha dato luogo alla pronuncia prende le mosse dal ricorso di un uomo che, condannato a corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e resosi inadempiente a tale obbligo, era stato prosciolto in sede penale dall’imputazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’uomo escludeva la situazione di bisogno del figlio poiché al suo mantenimento aveva, intanto, provveduto la madre naturale. La Corte d’Appello di Venezia, acco-gliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio “sia sotto il profilo affettivo che economico”, a causa del “comportamen-to intenzionalmente e pervicacemente defatiga“comportamen-torio del padre naturale”.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto anch’essa come il comportamento omissivo e negligente del padre naturale concretizzasse una “lesione in sé” dei diritti del minoren-ne, cioè “inerenti alla qualità di figlio e di minore”. La Corte ha così individuato un pre-giudizio indipendente dal profilo economico, sussistendo esso ancorché al sostentamen-to del minore avesse, intansostentamen-to, provvedusostentamen-to l’altro genisostentamen-tore e non fosse, perciò, riscontra-bile alcuna carenza patrimoniale. Ad essere lesi sono stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione giuridica “di figlio e di minore”, il cui rispetto da parte dei genitori è presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso,

19 M. Rossetti, “Danno esistenziale: adesione, iconoclastia o epoché?”, http://web.tiscali.it/no-redirect-tisca-li/ceredoc/htlm/art_10.htlm.

20 P. Cendon, P. Ziviz, “Il danno esistenziale - una nuova categoria della responsabilità civile”, Giuffré Editore, Milano, 2000, p.45.

21 M. Rossetti, “Danno esistenziale: adesione, iconoclastia o epoché?”, http://web.tiscali.it/no-redirect-tisca-li/ceredoc/htlm/art_10.htlm.

22 http://www.legge-e-giustizia.it/2000%20CONTESTO/giugno/02giugno.htm

oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto sociale. La

“lesione in sé” provocata dalla negligenza e dal disinteresse del genitore integrerebbe perciò gli estremi di un vero e proprio danno esistenziale23.

Numerose sentenze si sono poi pronunciate in merito a questa nuova voce di danno, che progressivamente ha provato conferme nei vari ambiti del diritto.

Plurime sentenze hanno sancito, negli ultimi 3 anni, talora in modo significativo, talal-tra un pò confusamente, l’irrompere sulla scena risarcitoria del danno esistenziale, ne cito alcune:

Sentenza n. 233/2000 del Tribunale di Cassino sul mobbing (comportamenti discrimina-tori o vessadiscrimina-tori posti in essere per frustrare la dignità morale del lavoratore...per cui l’art.

2087 vale non soltanto a vietare al datore di mobbizzare il dipendente ma anche a rendere sanzionabile il comportamento del datore di lavoro che non ponga in essere tutte le misure atte ad impedire che si realizzi il mobbing da parte dei colleghi...)

Sentenza n. 8827/maggio 2003 della Corte di Cassazione Sez.III civile, a seguito di vicenda legata a parto cesareo per cui si erano prodotte alterazioni gravi - atrofia cere-brale da asfissia neonatale - con richiesta di risarcimento...ai prossimi congiunti della persona che abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art.

1223 Cc in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile...

Dunque, non sussistono più ostacoli al risarcimento del danno morale a favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto alle lesioni seriamente invalidan-ti... ridefinisce la lettura dell’art. 2059 tradizionalmente vista alla luce del codice del 1942, assoggettata all’art. 185 del Cp escludendo che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge cor-relata all’art. 185 e rivoluzionando il sistema classico.

Sentenza Corte Costituzionale 233 del luglio 2003, di cui si è già parlato.

Sentenze 29.01 2 21.01 2001 del tribunale di Firenze, per le quali, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione 7713/2000 che ha ritenuto risarcibile il danno esistenziale ogniqualvolta dal fatto illecito consegua la lesione di diritti fondamentali della persona, collocati al vertice della gerarchia di valori costituzionalmente garantiti, devono essere risarciti non solo i danni morali e patrimoniali in senso stretto ma anche tutti quei danni che si traducono in ostacoli alle attività realizzatrici della persona;

Sentenza del tribunale di Locri del 6.10.2000 nonchè quella del tribunale di Agrigento 4.06.2001 relativa ad un caso di violenza carnale (perdita della qualitas del rapporto del congiunto... ovvero danno esistenziale), la sentenza della Corte di Cassazione n° 2296 del 2002 secondo la quale laddove l’illecito è plurioffensivo non c’è bisogno di alcun rimbalzo poiché l’illecito può ledere più interessi…lesione della salute ma anche del rapporto paren-tale…

Ripeto, recentemente le due sentenze della Corte di Cassazione (Cass.31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828). e quella della Corte Costituzionale (Corte Cost. 11 luglio 2003 n. 233) hanno innovato il sistema della responsabilità civile in relazione al danno alla persona, e quindi al danno esistenziale.

La Corte di Cassazione, riferendo espressamente di non condividere la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059, in relazione all’art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo. alla sofferenza contingente. al turbamento

23 http://biz.supereva.it/progetto giuridico/Dottrina/dannoesistenziale.htm

dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fon-data sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza).

afferma che nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminen-te la Costituzione - all’art. 2 si riconoscono e si garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo -. il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona: più semplicemente si deve ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensio-ne della nozioestensio-ne di “danno non patrimoniale”, inteso come danno da lesioestensio-ne di valori inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”.

La Suprema Corte, quindi, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito. non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico. ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.). sceglie la strada della rottura caratterizzata nel nostra ordinamento dalla c.d.

dicotomia zoppa e colloca i danni patrimoniali nell’ambito dell’art. 2043 c.c. (che tecni-camente disciplinerà l’an respondeatur. in riferimento a danno, ingiustizia e causalità) e quelli non patrimoniali nell’ambito dell’art. 2059 c.c. affermando che anche l’orienta-mento in tema di danno biologico dovrà essere rimeditato.

In riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828 l’interes-se fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello relativo alla intangi-bilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, - a dire della Corte - non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art.

2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio ad una riparazione) ai sensi dell’art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all’art.

185 c.p. in ragione; il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale si colloca -seguendo il ragionamento fatto - nell’area dell’art. 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione, con questo di par-ticolare: il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto onto-logicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo. senza che possa ravvisarsi una dupli-cazione di risarcimento.

Quindi all’intento del 2059 c.c., delegato ormai alla gestione dei danni non patrimonia-li. vi sarebbe:

a). un “ceppo esistenziale” da proteggere - la cui violazione consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito nel caso in esame (definito come “danno da lesione di valori inerenti alla persona”) della irreversibile per-dita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare, perdita. privazione e preclusione;

b). da contrapporsi al “danno morale soggettivo”24.

D’altra parte, anche in ambito della responsabilità civile, se da una parte la Giurisprudenza dà voce a nuove figure di danno da più parti invocate, sconvolgendo

24 G. Cassano, “La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa (Nota a Corte Costituzionale 11.07.2003 n° 233)”

anche il tradizionale fondamento normativo che fino ad oggi ha regolato il risarcimen-to del danno alla persona, dall’altra le norme a tutt’oggi operanti nello stesso ambirisarcimen-to sembrano prendere origine da principi diametralmente opposti. Ci si riferisce al decreto 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”), elaborato ai sensi della legge 57/2001. Le recenti pronunce giuri-sprudenziali molto dicono sulla insufficienza dell’intervento legislativo in oggetto, peraltro già di per sé scollegato dalla precedente normativa in materia di danno biolo-gico- DL38/2000 -.

Sia nel DL 38/00 prima che nella L57/01 (poi ripresa nel citato decreto in tema di micro-permanenti), si ribadisce la definizione di danno biologico, ponendo l’accento sulle con-seguenze della “lesione all’integrità psico-fisica “ in rapporto alle attività quotidiane e agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

La garanzia di una ulteriore risarcibilità del danno biologico alla luce delle condizioni soggettive del leso tende a garantire una più equa tutela della persona e a non ingessare il risarcimento in fasce numeriche rigide e standardizzate. Di fatto però le tabelle si pongono come strumenti vincolanti, capaci di ingenerare disparità di trattamento anche evidenti nei vari ambiti del risarcimento del danno alla persona. È pur vero che in ambito lavorativo corre l’obbligo di un indennizzo certo e tempestivo, per cui una puntualizzazione eccessiva avrebbe portato al problema del riconoscimento della responsabilità che, in ambito di assicurazione obbligatoria, non può né deve interrom-pere il momento della prestazione economica. Le complicazioni sarebbero esplose sui punti relativi al concorso della responsabilità e alla prova, spesso difficile da produrre, del peggioramento della qualità della vita, con conseguente sofferenza del principio della automaticità delle prestazioni.

Ma il danno differenziale - pur presente tra la Legge 57 e il DL38 -, sinora richiesto da pochi e invocato da molti, è un esempio tipico della poca lungimiranza del legislatore, che opera soltanto in una dimensione di emergenza, senza tener conto dei necessari coordinamenti con norme già esistenti: c’è da augurarsi che lo schema di una futura legge di riforma del danno alla persona, oramai indifferibile, contenga forti richiami all’unitarietà della disciplina del danno che non può venire frammentata sia per evitare un doppio binario sia perché i problemi che da tempo caratterizzano il nostro sistema risarcitorio richiedono un intervento di ampio respiro, un intervento che regolamenti organicamente la materia.