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La salvaguardia dell’“essere” nel danno di origine lavorativa

AZIENDE E POSSIBILI STRATEGIE DI COLLABORAZIONE CON L’INAIL A FINI PREVENZIONALI

CARLO CARNEVALI

5. La salvaguardia dell’“essere” nel danno di origine lavorativa

La tutela del prestatore di lavoro in ambito civilistico è assicurata da una norma di portata generale, l’art. 2087 c.c., che assume in capo al datore di lavoro la duplice responsabilità dell’integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore25. È stato significativamente notato come la norma, con l’esplicito riferimento alla protezio-ne della “personalità morale” del prestatore d’opera, comporti che protezio-nell’esecuzioprotezio-ne del rapporto deve essere rispettata la “persona” del lavoratore non solo in senso fisico, ma anche nella direzione più ampiamente etica, onde evitare che il prestatore, anziché

25 “La norma ha in verità fatto scorrere molto più inchiostro per la parte relativa all’integrità fisica che non per quella relativa alla personalità morale”: così Smuraglia, “Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro: situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela”, RGDL, 2000, n°3, 453, cit da Edoardo Gambacciani, “Danno biologico, danno esistenziale e tutela INAIL”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n°3, maggio-giugno 2000, pp 451-462.

cedere energie e forza-lavoro, sia costretto a “scambiare” ed alienare i propri diritti per-sonalissimi26

La giustificazione dell’esigenza di questa peculiare tutela può trovarsi nella particola-rità che connota il rapporto di lavoro, laddove vengono in potenziale conflitto due sog-getti, di cui uno, il prestatore di lavoro, da considerarsi soggetto debole, se non da un punto di vista giuridico, quanto meno da un punto di vista economico-sociale.27. L’effettiva portata dell’art. 2087 c.c. va allora colta attraverso una lettura in chiave costituzionale delle disposizioni in esso contenute, non solo alla luce dell’Art.32, ma anche secondo quanto disposto dagli Artt. 2, 3 e 41 -secondo comma-, affinché il lavo-ratore sia tutelato anche a fronte di comportamenti lesivi della sua sfera personale-morale. Valorizzando la portata immediatamente precettiva delle disposizioni della Carta Costituzionale, il rispetto della libertà e della dignità umana si pongono così come limiti invalicabili nell’esercizio del potere di iniziativa economica privata28. In caso di lesione all’integrità psico-fisica o di compromissione dell’integrità morale del lavoratore, è pertanto riscontrabile un inadempimento contrattuale del datore di lavo-ro rispetto ad un obbligo che si inserisce come componente essenziale del rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento alla tutela indennitaria assicurata dall’INAIL, parallelamente si è mossa la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, che fin dai primi anni 90 ha avuto occasione di affermare ripetutamente il fondamento costituzionale dell’esigenza di estendere la tutela assicurativa antinfortunistica anche al ristoro del danno non patri-moniale alla persona29.

Numerose sentenze hanno dato all’Art. 38 una lettura più estensivamente integrata con gli altri Articoli della Costituzione, con ciò spostando l’obiettivo della tutela dal fatto lesivo in sé considerato alla persona del lavoratore infortunato, che ha diritto ad una tutela globale. Quindi non più soltanto garanzia di un minimo vitale che sopperisca alla ridotta possibilità di produrre reddito conseguente ad infortunio sul lavoro, ma più ampio ristoro delle limitazioni che alla personalità del lavoratore derivano da accidenti lavorativi30.

Si è cercato quindi di conciliare i precetti costituzionali di salvaguardia dei diritti fon-damentali dell’individuo (in primis quello alla salute, il cui riconoscimento in responsabi-lità civile ha consentito di svincolare la tutela della persona da un ambito prettamente materialistico), tenendo conto delle peculiari esigenze di tipo indennitario del danno di origine lavorativa, che presuppone un equo ristoro - non il risarcimento integrale - del danno, che comunque deve essere in qualche misura personalizzato.

Come può allora l’INAIL entrare nella salvaguardia dell’essere?

Probabilmente potrebbe essere sufficiente potenziare maggiormente la componente dinamica del danno biologico mediante una valutazione più squisitamente equitativa correlata alla menomazione medicalmente accertabili, ivi compresa la tutela del danno morale inteso come patema d’animo: forse, in passato c’è stata una insufficiente

valuta-26 Montuschi, “Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro”, RIDL, 1994, I, 321 ss.

27 Edoardo Gambacciani, “Danno biologico, danno esistenziale e tutela INAIL”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n°3, maggio-giugno 2000, pp 451-462.

28 Edoardo Gambacciani, “Danno biologico, danno esistenziale e tutela INAIL”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n°3, maggio-giugno 2000, pp 451-462.

29 Maurizio Cinelli, “La tutela del danno biologico nel DLgs 38/2000: luci ed ombre”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n°3, maggio-giugno 2000, pp 351-355.

30 Luigi La Peccerella, “La tutela della persona nel nuovo sistema indennitario del danno di origine lavorati-va”, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n°3, maggio-giugno 2000, pp 367-375.

zione della componente dinamica delle menomazioni biologiche, una esplorazione incompiuta del danno morale, abbastanza astrattamente correlato alle conseguenze biologiche del danno secondo automatismi impropri (1/2,1/4) e ciò può aver determina-to valutazioni improprie e disomogenee.

Quindi, innanzitutto, rendere attiva la guarentigia anche riguardo al danno biologico da temporanea, alla franchigia per quanto riguarda le micropermanenti, infine com-prendere anche il danno morale da patema d’animo e quello da reato, etichettabile come sanzione accessoria da reato, ma resta comunque il limite inviolabile costituito dal non facere.

È pur vero che l’utilizzo del danno esistenziale con riferimento al secondo aspetto dell’Art. 2087 c.c., relativo alla tutela della personalità morale del lavoratore, potrebbe consentire di porre un argine a quello che in dottrina è stato definito un progressivo

“scivolamento” della categoria del danno biologico verso un’idea più ampia ed estesa, capace di dar ragione della necessità di tutelare la personalità del prestatore di lavoro sotto ogni profilo ed aspetto31”. Tutto questo invariabilmente pesa in materia di inden-nizzo da infortunio lavorativo o di malattia professionale, perché l’art. 2087 del c.c.

assume in capo al datore di lavoro la responsabilità dell’integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore, costringendolo ad una ulteriore e onerosa copertura assicurativa privata per il cosiddetto danno differenziale.

In ambito di danno correlato al lavoro, anche le richieste di danno differenziale relative alle micropermanenti risultano in progressivo incremento e certamente il datore di lavoro è costretto ad assicurarsi sugli ulteriori effetti dinamici extraprofessionali da danno esistenziale: ciò porterà inevitabilmente l’INAIL su posizioni meno assicurative e più previdenziali, con probabili ritocchi in merito all’esonero della responsabilità e alle tariffe dei premi assicurativi: l’aspetto assicurativo sarà comunque conservato attraverso la giacenza delle risorse finanziarie che costituiscono la prevista riserva eco-nomica necessaria al pagamento degli indennizzi ma che, in conseguenza dell’effetto risarcitorio del DL 38, si avvia a diventare la parte meno rilevante.

Già è oggetto di garanzia assicurativa obbligatoria il c.d. mobbing da costrittività orga-nizzata, per cui può acclararsi una evidenza di violenza morale in ambito lavorativo: al riguardo è bene ricordare che i requisiti di rilevanza assicurativa sono l’intenzionalità e la strategia persecutoria e che, ai fini del riconoscimento del nesso causale, occorre una ridondanza di senso nelle plurime e policrome condotte riprovevoli, attuate con frequen-za ripetitiva e in un arco di tempo adeguato oltrechè dotate di afflittività composita allo scopo di recare danno al lavoratore rendendone penosa la prestazione.

Per tali fattispecie, e solo per queste, viene a configurarsi un rischio professionale rap-presentato dal c.d. rischio di sistema, quindi specifica condizione di rischio ambientale derivante dall’insieme delle oggettive incongruenze rilevabili nei processi organizzativi e decisionali, concernenti tutti gli aspetti della realtà di lavoro; con questi limiti, nonché in ragione della sentenza 179/88 della Sprema Corte che introdusse il sistema misto di tutela delle malattie professionali, è possibile collocare tutta questa emergente e com-plessa fenomenica lavorativa nell’ambito della tutela obbligatoria, dalla quale però restano esclusi i comportamenti soggettivi di pregiudizio alla dignità personale indotti dalle dinamiche psico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro sia a quelli di vita, nonché i fattori organizzativi legati al normale andamento di un qualsiasi rapporto aziendale: licenziamenti..riassegnazioni..trasferimenti ecc…

31 Montuschi, “Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro”, RIDL, 1994, I, 321 ss.

Tali disagi lavorativi possono comunque rientrare in ambito risarcitorio proprio in virtù del 2087 e far capo al datore di lavoro ove se ne dimostri una qualche responsabi-lità omissiva e/o commissiva.

Siamo, forse in modo ancor più acuto, nella situazione pre-decreto 38, allorché la pro-gressiva socializzazione del rischio imponeva di fatto la estensione della tutela pubblica al danno della salute, rimanendo però in capo al datore di lavoro il risarcimento del danno morale.

Per uscire da una situazione che vede un moltiplicarsi dei danni al di fuori della garan-zia assicurativa pubblica, probabilmente sarà necessario riproporre un nuovo assetto istituzionale dell’INAIL, un mix pubblico-privato per cui, accanto alla tutela pubblici-stica specificamente legata agli eventi lesivi occorsi in occasione di lavoro, perciò neces-sariamente predeterminabili nella loro estimazione con inevitabile sofferenza della compo-nente personalistico e dinamistica -vigente in ambito risarcitorio - si collochi in concor-renza con le altre assicurazioni private, garantendo tutte quelle alterazioni della quoti-dianità che oggi confluiscono nel grande contenitore del danno esistenziale, ivi compre-so il mobbing emozionale-relazionale che un pò provocatoriamente lo potremmo defini-re, se mai ci fosse bisogno di una qualche definizione, quale pregiudizio alla personalità morale; così, ne sono convinto, questa scesa in campo sarebbe a vantaggio di tutti, degli assicurati e della parte datoriale poiché l’Istituto è dotato medici e può dotarsi -sociologhi e psicologhi- di mezzi e professionalità tali da poter efficacemente e vantag-giosamente operare sul mercato essendo in grado di attrezzarsi compiutamente per qualsiasi sfida competitiva.

INAIL - SEDE DI GENOVA

GENERALITÀ

Il problema della riabilitazione anatomo-funzionale di elementi dentari lesi da eventi di natura traumatica si pone con particolare vivacità in campo medico-legale per l’ormai diffuso interesse al risarcimento delle spese attuali e future correlate al trattamento odontoiatrico e la non infrequente disparità di opinioni in merito.

In un corretto approccio alla sua risoluzione deve anzitutto individuarsi la modalità elettiva di intervento terapeutico, di tipo ricostruttivo e/o protesico, attuabile nella sin-gola fattispecie. Ciò, oltre che per le intrinseche valenze di ordine clinico, anche per un’appropriata considerazione dei costi complessivi delle prestazioni sanitarie necessa-rie, con adeguata quantificazione del risarcimento globale da corrispondere al leso, in riferimento alla tipologia di intervento terapeutico-riabilitativo concretamente prospet-tabile ed alla sua riproposizione nel tempo (rinnovi) in funzione della sua durata media prevedibile.

L’argomento ha interesse anche in infortunistica previdenziale, in particolare l’aspet-to delle problematiche relative ai rinnovi dei manufatti protesici. Ai sensi degli Artt.66, 90, 236, 178 e segg., nonché 126 e 256 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell’Art.5 del D.L. n. 663/1979 convertito con modificazioni nella legge n. 33/1980, dell’Art.57 della legge n. 833/1978 e dell’Art.3 del D.P.R. 18 Aprile 1979, dell’Art.2, comma 2 del D.M. 27.08.1999 n. 332 compete all’INAIL la prima fornitura degli apparecchi protesici agli infortunati del lavoro, il rinnovo degli stessi quando sia tra-scorso il termine stabilito dall’Istituto medesimo, la loro modifica e la riparazione allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte degli infor-tunati. Nel “Regolamento per la fornitura di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro” allegato alla circolare n. 54 del 18/07/2000 le nuove disposizioni in materia di fornitura di prestazioni di assistenza protesica agli assistiti del lavoro che abbiano subito lesioni dentarie e maxillo-dentarie sono rappresentate dall’art. 22, col quale è previsto:

a) una protesi idonea a ripristinare la funzione masticatoria confezionata con materiali e metodi tecnicamente adeguati;

b) la ricostruzione o la sostituzione della protesi, se ritenuta necessaria per sopravve-nuta inefficienza o per modificazione dello stato della bocca;

c) la riparazione o la sostituzione di apparecchi di protesi o anche di singoli elementi dentari protesici danneggiati a seguito di infortunio sul lavoro.